CRONACAPRIMO PIANO

Così si è consumata la tragedia di Serrara: ecco le motivazioni della sentenza

La Prima Sezione della Corte d’Assise di Napoli ha depositato il documento che illustra le argomentazioni alla base della condanna di Raffaele Napolitano, accusato di aver provocato la morte di Renata Czesniak, come conseguenza di maltrattamenti in famiglia

Nel luglio scorso era arrivato il verdetto della Corte d’Assise: dodici anni di reclusione per Raffaele Napolitano, imputato per la morte di Renata Czesniak, 43enne di origine polacca, avvenuta nel gennaio del 2019. Napolitano, compagno della donna, venne accusato di maltrattamenti in famiglia, aggravati dalla morte. Il drammatico episodio si verificò la sera del 12 gennaio, dopo una lunga giornata in cui i due avevano avuto diverse occasioni di attrito, aggravate dal pesante consumo di alcolici. Dopo una caduta sul pavimento, e nonostante il successivo intervento degli addetti del 118, non si riuscì ad impedire il decesso della donna. Napolitano era accusato del reato previsto dall’articolo 572 commi 1 e 3 del codice penale, «perché – come si legge nel capo d’imputazione – nel corso della convivenza con Czesniak Renata, dopo un periodo di interruzione della convivenza, a causa di comportamenti analoghi, che comportavano l’applicazione di apposita misura cautelare degli arresti domiciliari poi, convivenza ripresa dal novembre 2018, serbava un comportamento aggressivo, offensivo, minaccioso, oltre che violento. In particolare ripetutamente: ingiuriandola proferendo frasi del tipo “zoccola, puttana fai schifo sei brutta”; manifestando la sua gelosia nei confronti di altri uomini con i quali la vittima aveva rapporti o comunque dai quali si rifugiava quando non era dal Napolitano, come tale Marco; colpendola ripetutamente con le mani, spingendola e facendola cadere in terra, lanciandole contro oggetti vari; litigando con la stessa in modo violento, fino ad urlare a squarciagola, anche sotto abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti; maltrattava la compagna Czesniak Renata, costringendola a vivere in un clima totalmente servile e a sopportare vessazioni fisiche e morali tali da renderle la vita impossibile; con l’aggravante che dal fatto è derivata la morte della vittima».

Nella lunga sentenza, dove vengono riportati ampi stralci delle deposizioni dei molti testimoni ascoltati durante il lungo dibattimento, i giudici sottolineano che non va trascurato il “contesto socio-culturale” in cui si sono verificati gli eventi oggetto del processo, vista l’abitudine dei soggetti protagonisti allo smodato consumo di alcool, e talvolta di sostanze stupefacenti. All’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, la Corte è arrivata tramite le risultanze istruttorie tra le quali assumono particolare rilievo le deposizioni di Gabriele Napolitano e Felice Iaccarino, rispettivamente fratello e amico dell’imputato stesso, le dichiarazioni dei Carabinieri e le risultanze della consulenza autoptica.

IL CLIMA NELL’AMBITO FAMILIARE

Innanzitutto, secondo la Corte d’Assise, «nessun dubbio può avanzarsi circa la sussistenza del requisito della convivenza» tra l’imputato e la Czesniak, concordemente riferita dalle forze dell’ordine (ma contestata dalla difesa) e le deposizioni rese concorrono a descrivere il clima imperante negli ultimi anni all’interno dell’ambito familiare.

Nella sentenza vengono quindi richiamate le deposizioni del Maresciallo Ausiello, del Luogotenente De Luca, del Capitano Mitrione, che confermavano i precedenti di polizia dell’imputato e gli episodi relativi al difficile rapporto con la Czesniak, e la descrizione della situazione secondo i giudici ha trovato conferma nelle dichiarazioni del fratello dell’imputato, Gabriele Napolitano, il quale aveva dapprima dichiarato che, quella sera come in precedenza , i due “non si sono mai picchiati”, pur dovendo ammettere poi che nel passato Renata si era dovuta recare in Ospedale: “Sì, si faceva medicare ma poi scappava… Alcune volte lei chiamava l’ambulanza per niente. Diceva che mio fratello l’aveva picchiata invece non era vero. Ero sempre presente, perché io la sera sto sempre a casa. Sì, stavano sempre in casa chiusi”. I giudici affermano che sul punto anche il teste Felice Iaccarino ha fornito ulteriore conforto: l’amico di Napolitano, dopo aver inizialmente negato di aver mai assistito i litigi violenti tra i due, a seguito di contestazioni, ha riferito che “già altre volte ho assistito a litigi violenti tra Renata e Raffaele, e più volte ho visto che, a seguito delle percosse di Raffaele, Renata cadeva in terra, ma di solito si rialzava, mentre questa volta non è andata così, specificando: “Sì, mi ricordo, soltanto una volta è successa questa cosa davanti a me. Una spinta, che lei è caduta per terra e si è rialzata, basta”; allo stesso modo, dopo aver sostenuto di ignorare che l’imputato fosse stato agli arresti domiciliari per una condotta di maltrattamenti nei confronti di Renata, dopo l’ennesima contestazione e la sollecitazione a dire la verità, ha ammesso di essere al corrente di tale circostanza.

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L’AUTOPSIA

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La sentenza pone inoltre attenzione alle conclusioni della consulenza medico-legale, ritenuta decisiva, in quanto delinea la “piena compatibilità” delle lesioni riscontrate in sede autoptica sulla salma della Czesniak con la ricostruzione di quanto avvenne quella sera, affermando che “la morte [..]è stata determinata da insufficienza respiratoria in soggetto con multiple aree di emorragia endoalveolare, edema proteinaceo diffuso, insufficienza multiorgano: tale quadro patologico fu attivato da un importante trauma toracico chiuso, con elevata probabilità prodotto da reiterate violente azioni contusive”. In sostanza, in sede autoptica erano state riscontrate lesioni sia esterne che interne. I consulenti avevano inoltre spiegato che è necessario “correlare il dato esterno con quello interno”, nel senso che le ecchimosi esterne, sul petto, andrebbero messe in relazione con le lesioni interne, a partire dalle due fratture costali e le lesioni della membrana che riveste il cuore. Lesioni che mal si accorderebbero con una caduta, ma che si accordano meglio con delle “reiterate azioni di impatto” contro la regione del torace. Lesioni riscontrate anche a livello dei polmoni. In sostanza, i medici propendevano per dei colpi ricevuti in modo violento.

LA SPINTA FATALE

Un altro punto focale del verdetto è l’ammissione del signor Iaccarino, il quale dopo alcune resistenze spiegò che Napolitano in quella concitata sera spaccò un bicchiere gettandolo per terra, forse perché lei aveva rivolto un’offesa all’imputato, poi “in quel momento Renata si è allontanata per andare, secondo me, in stanza da letto – dichiarò il teste – poi si è rigirata e il signor Napolitano, forse doveva andare in bagno, e l’ha spostata un poco, nel spostarla lei si è accasciata per terra… Stava in piedi, stava appoggiata vicino a un mobile”, specificando di aver visto che Raffaele “l’ha spinta con una mano facendola scivolare sul pavimento”. In particolare, l’imputato aveva dato una spinta al petto, sul lato destro, alla donna mentre erano uno di fronte all’altra, facendola cadere con la schiena a terra (“Dietro c’era il muro, proprio dietro di lei, quindi si appoggiava vicino al muro e scivolava verso giù”), aggiungendo che subito dopo la donna perdeva conoscenza e veniva portata sul letto, lasciandola lì per circa un’ora prima di controllare le sue condizioni.

Secondo i magistrati d’Assise, la consulenza autoptica ha anche evidenziato altre due concause dell’evento, in quanto “vi fu un pregiudizievole ritardo nelle attività di soccorso (circa un’ora), cui va riconosciuto ruolo concorsuale nel decesso: altro ruolo concorsuale fu assunto da un elevato tasso alcoolico ematico sviluppato in un tempo antecedente ed assai ravvicinato all’evento traumatico toracico”, ma tali circostanze secondo i giudici sono del tutto ininfluenti, visto che nel caso di lesioni personali seguite dal decesso della vittima, le eventuali ulteriori concause non elidono – secondo l’articolo 41 del codice penale – il nesso di causalità tra la condotta lesiva dell’agente e l’evento morte, e nel caso in questione le eventuali ulteriori concause andrebbero considerate come cause che hanno potenziato “l’efficienza causale” dei maltrattamenti, concorrendo a provocare la morte. Di qui il nesso tra i maltrattamenti compiuti dall’imputato e la morte della vittima. Anzi, la sentenza esclude ogni rilievo alla precedente caduta della vittima, che era da sola rovinata al suolo all’inizio della serata, sull’uscio dell’appartamento, ma viene anche destituito di ogni influenza causale il massaggio cardiaco prolungato, eseguito dai soccorritori – che secondo la difesa aveva causato le lesioni alla zona toracica poi riscontrate in sede di autopsia – perché il massaggio sarebbe stato effettuato nella parte centro-sinistra del torace e può provocare fratture costali appunto a sinistra, non a destra, come ribadito anche dal medico del 118.

La Corte ha anche precisato che “nessun elemento concreto è stato apportato sul punto per confutare o contrastare l’assunto accusatorio”, in quanto il consulente della difesa nel corso del suo esame e nella relazione prodotta, si è limitato ad assumere una posizione completamente contrastante con gli altri consulenti fino ad ammettere che le contusioni rilevate potevano essere state causate da un pugno.

In definitiva, secondo la sentenza, la dinamica dei fatti non lascerebbe sospetti in merito alla responsabilità di Napolitano al di là di ogni ragionevole dubbio, anche in ordine all’elemento psicologico, in quanto all’imputato può muoversi il rimprovero di avere in più occasioni percosso la donna, senza preoccuparsi delle conseguenze che potevano insorgere dalla sua condotta. Da ciò deriva l’attribuzione all’imputato dell’evento più grave, anche se non voluto, in quanto dipendente dalla sua “colpevolezza”, visto che l’evento appare come conseguenza prevedibile della sua condotta e non frutto di circostanze del tutto imprevedibili o da lui non conoscibili. Per questo, la Corte ha dichiarato Napolitano colpevole del reato contestato e condannato a dodici anni, tenuto conto di tutti gli elementi di cui all’articolo 133 cp, tenuto conto dell’aggravante, con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, il pagamento delle spese processuali e il risarcimento dei danni alla parte civile, da liquidare in separata sede. 

LA DIFESA

Adesso la difesa dell’imputato, rappresentata dagli avvocati Francesco Pero e Daniele Trofa, sta valutando tali motivazioni. Come alcuni ricorderanno, i due professionisti hanno sempre contestato l’applicazione dell’aggravante, in quanto non sussisteva la convivenza “more uxorio”, elemento necessario per contestare il reato di maltrattamenti in famiglia. Elemento assente, secondo la difesa, nel rapporto tra Renata e Raffaele, con la prima che spesso sarebbe stata ospite presso altri conoscenti, abbandonando di frequente l’abitazione serrarese. L’unico interesse che legava i due sarebbe stato dunque essenzialmente di tipo materiale, costituite dal bisogno di soddisfare esigenze elementari come il consumare i pasti in comune, in sostanza entrambi a spese della madre dell’imputato, visto che i due non lavoravano. Quindi nessun “progetto di vita in comune” vi era tra i due, né tantomeno l’idea di avere un figlio. Il collegio difensivo aveva contestato anche il parere del consulente della Procura, caduto in contraddizione circa i valori della tabella indicante gli effetti dell’alcol sulla salute umana, ma anche riguardo la lesione ossea riscontrata sulla salma: due furono le squadre di soccorso che agirono nel tentativo di far riprendere i sensi alla donna. La 43enne presentava trami di frattura, che tuttavia potevano essere state plausibilmente provocati dai ripetuti massaggi quando gli addetti tentarono di rianimarla. Una volta terminata la valutazione del contenuto della sentenza, la difesa deciderà come muoversi in prospettiva dell’appello.

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