CRONACAPRIMO PIANO

Fuori dalle graduatorie del “Forio 1”, battaglia al Tar

La “crociata” giudiziaria di una collaboratrice scolastica, attualmente inserita nella terza fascia delle graduatorie per il personale ATA di Avellino, che aveva formulato istanza di accesso agli atti

Una collaboratrice scolastica chiede di essere inserita nelle graduatorie del Circolo didattico Forio, ma la condotto degli uffici scolastici isolani non la soddisfa. Prima richiede l’accesso agli atti e poi, non contenta, ricorre al TAR I, Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) si è cosi pronunciato sul ricorso numero di registro generale 192 del 2024, proposto da Rita Cucciniello, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzina Salvatore, contro Ministero dell’Istruzione e del Merito, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Circolo Didattico “Forio1 Capoluogo” di Forio d’Ischia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Simona Guacci, non costituita in giudizio; per l’annullamento del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente in data 3 novembre 2023; e per la declaratoria della spettanza del diritto di accesso agli atti formulata dalla CUCCINIELLO in data 3 novembre 2023, con conseguente condanna della P.A. all’ostensione dei documenti richiesti ed alla estrazione di copia. Relatore, nella camera di consiglio dei giorni scorsi, il dott. Paolo Severini.

La ricorrente, collaboratrice scolastica, attualmente inserita nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale ATA della provincia di Avellino aveva formulato istanza di accesso agli atti, presso le istituzioni scolastiche ove aveva presentato domanda di inserimento e, fra, queste, anche l’Istituzione scolastica resistente; che, nell’istanza – dopo avere premesso quanto sopra – aveva esposto che, per il triennio 2017/2020, in riferimento alla domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA, l’inserimento era avvenuto calcolando in modo errato alcuni titoli e servizi indicati in domanda e, per questo, era sua intenzione ottenerne il riconoscimento ed il conseguente risarcimento dei danni sin qui patiti per l’illegittima condotta serbata dall’Amministrazione scolastica; che aveva, pertanto, chiesto l’ostensione dei contratti scolastici stipulati e negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 con personale scolastico avente punteggio pari o inferiore a 11,55 per la figura di collaboratore scolastico e, anche, di conoscere la durata della supplenza e/o incarico a tempo determinato ed il numero di ore del contratto.

L’assenza di riscontro ha portato al ricorso alla magistratura amministrativa che ha fissato la Camera di Consiglio al prossimo 8 maggio. Secondo la ricorrente l’inserimento in graduatoria era avvenuto calcolando in modo errato alcuni titoli e servizi indicati in domanda

La collaboratrice scolastica lamentava che l’Amministrazione non aveva dato riscontro alcuno alla richiesta e che, pertanto, sulla stessa s’era formato il così detto silenzio inadempimento che appariva illegittimo, così che impugnava il silenzio serbato dall’Amministrazione scolastica per “VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SUL BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA; ECCESSO DI POTERE; CARENZA DI ISTRUTTORIA; PERPLESSITÀ; ILLOGICITÀ; SVIAMENTO”. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione Scolastica, depositando una relazione a firma del D.S. dell’Istituto Scolastico resistente, con allegati documenti. Le parti concludevano, concordemente, per la declaratoria di cessata materia del contendere o sopravvenuto difetto d’interesse. Il TAR rileva, peraltro, che dalla documentazione, allegata alla memoria difensiva dell’Amministrazione, non è dato comprendere precisamente quando, e per effetto della trasmissione di quali atti, sia stata data soddisfazione all’istanza ostensiva (nella relazione del D.S. dell’Istituto resistente si fa menzione della risposta fornita ad una – pare – precedente istanza del legale della ricorrente, del 19 ottobre 2023, evasa in data 23 ottobre 2023).

Il Tribunale ordina, pertanto, alle parti, ricorrente e resistente, di controdedurre circa le rilevate circostanze, mercé il deposito di note difensive ed eventualmente di ulteriore documentazione a supporto, nel termine perentorio di giorni quindici, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza. Si rinvia alla c.d.c. indicata in dispositivo, per il prosieguo, restando riservata ogni decisione in rito, in merito e circa le spese di lite. Per questo motivo Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) decidendo in via interlocutoria, ordina gli incombenti istruttori, di cui in motivazione. Rinvia, in prosieguo, alla camera di consiglio dell’8 maggio 2024.

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