Caso Asse, il TAR impone lo “stop”
Il Tribunale non concede altro tempo per il caso della Curatela del Fallimento Eurowaste, la questione sarà discusso nella camera di consiglio in programma il prossimo 24 luglio. Il caso si trascina da oltre 20 anni

Nel caso monnezzar-politico che da almeno un decennio sta tenendo desta l’attenzione istituzionale e giudiziaria nell’isola di Ischia irrompe ancora il Tar Campania. Si tratta del “caso Asse” l’azienda pensata per gestire in maniera congiunta i rifiuti ed i servizi di tre Comuni isolani e finita per essere una fonte di guai tutti. Relativamente al caso legato alla curatela del fallimento della Eurowaste i giudici hanno stabilito di discutere il caso nella camera di consiglio in programma a luglio. La Sezione Settima si è pronunciata sul ricorso proposto dal curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Emanuele Morra, contro la stessa Asse, difesa dall’avvocato Alessandro Barbieri. In una recente camera di consiglio si è espresso il relatore dott.ssa Viviana Lenzi, che ha concesso un ulteriore termine per gli approfondimenti.
La vicenda parte da lontano.
Il TAR ha rilevato che con sentenza n. 858 del 15 febbraio 2019, la Sezione – in accoglimento del ricorso proposto dalla Curatela del fallimento della Eurowaste s.r.l. per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 56 del 20 giugno 2001, emesso dal Tribunale di Napoli – ha ordinato all’ASSE di dare esecuzione al titolo azionato e nominato Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, con facoltà di delega. Ancora, spiega il Tribunale con successiva ordinanza, è stata disposta la sostituzione del Commissario ad acta, a tal fine nominando Antonio Bernasconi. In ultimo il 29 novembre 2024 il nuovo commissario ad acta si è insediato ed ha deliberato: “la variazione del bilancio di liquidazione dell’ASSE provvedendo all’iscrizione parte spesa, debiti per sentenze esecutive, dell’importo complessivo di euro 255.003,86, composto da euro 253.003,86 da corrispondere alla Curatela Fallimentare della Eurowastesrl e da euro 2.000,00 da corrispondere al Commissario ad acta previo accredito al Comune di Ischia; parte entrate le maggiori somme alle voci crediti v/Comune di Casamicciola Terme euro 102.001,54; crediti v/Comune di Lacco Ameno euro 102.001,54; crediti v/Comune di Serrara Fontana euro 51.000,77”; e ancora “l’invio al Comune di Lacco Ameno, al Comune di Casamicciola Terme, al Comune di Serrara Fontana che provvedono entro e non oltre 30 gg dalla presente deliberazione a trasferire gli importi sopra indicati, di cui sono debitori, all’ASSE”. Contestualmente ha deliberato che “il liquidatore provvede entro e non oltre cinque gg dall’incasso delle somme sopra riportate trasferite dai Comuni alla liquidazione di euro 253.003,86 alla Curatela Fallimentare della Eurowastesrl e di euro 2.000,00 al Commissario ad acta a mezzo bonifico al Comune di Ischia per il successivo accreditamento nella retribuzione mensile”;
Il 6 dicembre 2024 il Commissario ha chiesto se l’incarico “debba intendersi esteso anche ai debitori dell’Asse, ossia ai Comuni”, per l’ipotesi di loro inadempienza ed alla camera di consiglio del 13/2/2025 i difensori presenti hanno confermato che nessun trasferimento di fondi ha avuto luogo in favore di Asse. I giudici evidenziano che «Per vero ogni organizzazione consortile con funzione esterna, quando tratta con i terzi ‘per conto’ di questi ultimi, opera quale loro mandataria, e tale sua qualificazione giuridica, secondo i principi generali, dovrebbe importare la responsabilità del solo consorzio per le obbligazioni assunte verso i terzi, ma tale principio subisce una deroga nella materia consortile laddove, la responsabilità del singolo consorziato si somma con quella del consorzio che ha agito per suo conto, creando, per effetto di questo vincolo solidale, una duplicità di legittimazioni passive, quella del consorzio e del consorziato, in via alternativa o cumulativa. La legge rende cioè responsabili anche i consorziati, nonostante la mancata spendita del loro nome, essendo sufficiente che le obbligazioni siano assunte nel loro interesse. Il consorzio, dal canto suo, anche quando agisce ‘per conto’ di un singolo consorziato, rimane comunque obbligato in virtù dell’assunzione di una garanzia ‘ex lege’ (Cass. n. 9509 del 1997). Trattasi di una responsabilità per debito altrui, in quanto il vero e proprio debito è solo quello del consorziato, sicchè, salva restando l’obbligazione del consorzio verso i terzi, lo stesso, nei rapporti interni fra consorzio e consorziato, deve gravare unicamente su quest’ultimo».
La sentenza impugnata, pertanto, non merita censura, atteso che nel trattare l’argomento ha fatto buon governo dei principi espressi, precisando che “con la deliberazione impugnata, il Commissario ad acta ha determinato l’esatta somma dovuta alla società Fidia in virtù della sentenza; ha, quindi, disposto l’attività che gli uffici del Consorzio avrebbero dovuto effettuare, nonché i conseguenti adempimenti a carico degli enti locali consorziati”. Per il tribunale napoletano «E’ evidente che non è corretto sostenere che il soggetto debitore, risultante dai titoli arbitrali e giudiziali azionati e dall’ordine di esecuzione del giudicato contenuto nella sentenza di ottemperanza, era esclusivamente il Consorzio Valle Crati e non i singoli Comuni consorziati. E neppure può essere predicato che i poteri di sostituzione del Commissario ad acta non potevano operare direttamente anche nei confronti di un diverso ente quale un Comune aderente al Consorzio”». Così si è ritenuto, pertanto, che alla richiesta di chiarimenti del Commissario ad acta vada dato riscontro nel senso indicato, confermando che il suo incarico comprende tutte le attività necessarie (da espletarsi anche in sostituzione dei Comuni consorziati inadempienti) ai fini del soddisfacimento della pretesa dell’odierna parte creditrice.
Infine, aggiungono i magistrati considerato che: «la nomina dell’attuale commissario ad acta è stata disposta con ordinanza n. 7267/2021 del 16/11/2021;il Commissario si è insediato solo il 29 novembre 2024; il termine assegnato dal Commissario ai Comuni consorziati per il trasferimento delle somme indicate nella delibera del 29/11/24 in favore del Consorzio (“in liquidazione e privo di risorse finanziarie immediatamente disponibili”) è scaduto nel dicembre 2024; risulta decorso anche il termine assegnato dal Tribunale per l’espletamento dell’incarico con l’ordinanza n. 5590/2024 del 23/10/2024 – evidenziano dal tribunale – ritenuto, pertanto, che il nominato Commissario ad acta debba portare a conclusione l’incarico conferitogli entro il termine, non ulteriormente prorogabile, di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente ordinanza e, comunque, relazionare sull’attività svolta entro il 5/5/2025». Per ha anche ritenuto opportuno rammentare, ad ogni buon conto, che « il potere dell’amministrazione e quello del commissario ad acta sono poteri concorrenti, di modo che ciascuno dei due soggetti può dare attuazione a quanto prescritto dalla sentenza passata in giudicato, o provvisoriamente esecutiva e non sospesa, o dall’ordinanza cautelare fintanto che l’altro soggetto non abbia concretamente provveduto” (Cons. di Stato, A.P. n. 8/2021), cosicché persiste anche in capo al soggetto debitore l’obbligo di adempire, da espletarsi nei termini e con le modalità suindicati».
Per questo ha stabilito di riservare allo spirare del termine assegnato ogni decisione circa la trasmissione degli atti di causa alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la Regione Campania e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per le valutazioni di rispettiva competenza nei confronti dei soggetti inottemperanti e/o rimasti ingiustificatamente inerti. Per questo motivo Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) rende al Commissario i chiarimenti e dispone gli ulteriori incombenti “nei sensi di cui in parte motiva” e rinvia in prosieguo alla camera di consiglio del 24/7/2025. Così è stato deciso con l’intervento dei magistrati Maria Laura Maddalena, Gabriella Caprini, Viviana Lenzi.





