CRONACA

Lite per un gazebo, Comune condannato per aver negato l’accesso agli atti

I giudici della sesta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania hanno condannato il Comune di Procida al pagamento delle spese legali ed all’esibizione dei documenti richiesti

Un gazebo che incide negativamente sulla veduta che può ammirarsi dal proprio appartamento. Questo ha portato alla condanna per il Comune di Procida al pagamento delle spese di giudizio. I giudici della sesta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, hanno accolto il ricorso di un uomo di Procida e, per l’effetto, ordina l’esibizione della documentazione richiesta. Inoltre hanno condannato il comune di Procida al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro millecinquecento, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo. Questi i fatti. Antonio Panico, proprietario di un’unità immobiliare in Procida, ha chiesto l’accesso agli atti al Comune di Procida in quanto «sul terrazzo di un immobile limitrofo è stato installato un gazebo che incide negativamente sulla veduta che può ammirarsi dal suo appartamento».

Tribunale Amministrativo Regionale

Per questo l’uomo ha presentato al comune di Procida il 12 ottobre 2020 una istanza di accesso (documentale) con cui chiedeva di conoscere «se l’Amministrazione competente avesse rilasciato autorizzazioni amministrative in relazione alla suddetta struttura ovvero avesse ricevuto segnalazioni (SCIA), comunicazioni (CILA) o qualunque altro tipo di comunicazione in merito alla realizzazione della struttura in questione». Nessuna risposta, però, c’è stata dal Comune che è rimasto inerte. Per questo Antonio Panico ha chiesto ai giudici amministrativi, accertato il suo diritto all’accesso alla documentazione, di ordinarne l’esibizione. Secondo il Tar «il ricorso è fondato dato che la sua legittimazione all’accesso pare implicitamente essere ammessa nella nota citata del 19 ottobre 2020 con cui lo stesso comune sollecitava il controinteressato a presentare una eventuale opposizione avvisandolo che in caso contrario si sarebbe proceduto con l’accesso». Per questo «L’interesse alla conoscenza della documentazione richiesta (ove essa esista) è del tutto evidente». «Pertanto il comune è tenuto a rilasciare la documentazione richiesta ove esistente; in caso la documentazione non esista, il comune rilascerà un’attestazione di tale circostanza». Infine i giudici hanno deciso che «Le spese di giudizio sono poste a carico del comune soccomb

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