CRONACAPRIMO PIANO

Nessuno spaccio, assolto Francesco Solmonese

L’uomo è stato assolto dal giudice monocratico della sezione distaccata di Tribunale di Ischia. Decisiva la linea difensiva dell’avvocato Gianluca Maria Migliaccio, anche il pm ha chiesto l’assoluzione

Assolto con la formula più ampia, perché il fatto non sussiste. E’ questa la sentenza emessa dal giudice monocratico della sezione distaccata di Ischia a carico di Francesco Luigi Solmonese, che era finito a processo con l’accusa di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Un’accusa che in sede dibattimentale è stata montata dal difensore dell’imputato, l’avvocato Gianluca Maria Migliaccio, al punto tale che anche il pubblico ministero ha chiesto l’assoluzione non configurandosi in alcun modo la volontà del Solmonese di voler cedere alcun tipo di sostanza stupefacenti a terzi. La vicenda trae la sua genesi il 19 dicembre 2020 quando viene eseguita un’operazione condotta dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Ischia. I militari dell’Arma si portarono presso l’officina del Solmonese e a un certo punto – insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, tra l’altro già noto alle forze dell’ordine per reati inerenti gli stupefacenti – decisero di ispezionare la parte alta del locale.

Nel corso del controllo, all’interno di un tubolare di ferro veniva rinvenuto un barattolo di vetro di Nutella con all’interno 13.5 grammi di marijuana e 15.8 di hashish. I successivi sviluppi hanno portato al rinvio a giudizio di Francesco Luigi Solmonese che ha così dovuto affrontare il processo. Nel corso del quale, però, il suo legale di fiducia ha dimostrato in maniera capillare che non c’era alcuna attività di spaccio da parte del suo assistito e che la droga rinvenuta era detenuta esclusivamente per uso personale, non era suddivisa in dosi e soprattutto all’interno dell’officina non sono state rinvenute somme di denaro. Non solo, non c’erano strumenti che potessero lasciare presagire in alcun modo un’attività illecita (tipo bilancini di precisione, ecc.). Inoltre la diversità delle sostanze ed anche il numero di dosi ricavabili (che peraltro venivano espressamente citate anche nel capo di imputazione) cedevano il passo di fronte alla totale assenza di qualsivoglia indice oggettivo di cessione a terzi di sostanze stupefacenti. Una tesi che ha fatto breccia non soltanto nel giudice ma anche nella pubblica accusa, ponendo così fine a questo capitolo giudiziario.

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex