Ordinanza 43, Iacono chiede chiarezza sulle delocalizzazioni
Dai valori OMI da utilizzare per calcolare gli indennizzi al costo delle demolizioni, fino al destino delle aree che passeranno ai Comuni, l’esponente del comitato sottopone al Commissario Feola dodici osservazioni e chiede risposte operative per cittadini e tecnici. Tra i nodi anche edifici con più proprietari, condoni pendenti, case di atterraggio

Dodici osservazioni e altrettanti gruppi di quesiti per chiarire come dovrà funzionare, nella pratica, la nuova disciplina delle delocalizzazioni obbligatorie. A sottoporli al Commissario straordinario per la Ricostruzione di Ischia, Marcello Feola, è l’avvocato Agostino Iacono, presidente del Comitato di Casamicciola Terme per la Salvaguardia e Tutela della Salute e dell’Ambiente. Una lunga nota, trasmessa per conoscenza anche ai sindaci di Casamicciola Terme Giosi Ferrandino e di Lacco Ameno Domenico De Siano, che raccoglie dubbi e richieste di chiarimento emersi, spiega Iacono, dopo segnalazioni e interlocuzioni con cittadini, tecnici e comunità. Al centro c’è l’Ordinanza n. 43/2026 e soprattutto il modo in cui le nuove regole dovranno tradursi concretamente per i proprietari chiamati a lasciare gli immobili che non potranno essere ricostruiti in sito.
IL NODO CELARIO E LE DEMOLIZIONI
Il primo nodo riguarda il valore degli immobili e quindi l’entità degli indennizzi. Iacono concentra l’attenzione soprattutto sul Celario, una delle zone più delicate di Casamicciola, sostenendo che per il calcolo dell’indennizzo sostitutivo debbano essere utilizzati i valori massimi dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare riferiti alle zone residenziali e non quelli delle aree montane o rurali. Il punto di partenza è la previsione dell’Ordinanza secondo cui l’indennizzo deve essere determinato applicando il massimo dei valori OMI della zona di riferimento. Secondo Iacono, il Celario, pur inserito dal Piano della Ricostruzione in un’area ad elevato rischio, resta un territorio urbanizzato, caratterizzato da edifici, servizi e infrastrutture. Da qui la richiesta di chiarire formalmente che per Casamicciola debbano essere assunti i valori massimi delle zone residenziali e, analogamente, quelli residenziali di Lacco Ameno per gli immobili da delocalizzare in quel Comune. Un secondo capitolo riguarda le demolizioni. L’Ordinanza stabilisce che, nelle delocalizzazioni obbligatorie, gli interventi di demolizione pubblica restino a carico della Contabilità speciale, nei limiti delle risorse disponibili. Nello stesso tempo, però, un’altra disposizione prevede che dal contributo venga scomputato il costo della demolizione. È proprio sull’incrocio tra queste due norme che Iacono domanda un chiarimento. Secondo l’interpretazione contenuta nella nota, se la demolizione viene finanziata dallo Stato e il proprietario non sostiene direttamente quella spesa, lo scomputo non dovrebbe tradursi in una diminuzione della somma destinata al cittadino che sceglie di acquistare una nuova abitazione. Dovrebbe trattarsi, sostiene, soltanto di una compensazione interna alla contabilità pubblica, necessaria a evitare che la stessa spesa venga finanziata due volte. Da qui una richiesta precisa a Feola: confermare che il cittadino possa ricevere integralmente il contributo spettante per l’acquisto della cosiddetta casa di atterraggio e che il costo della demolizione non produca, direttamente o indirettamente, un onere a suo carico.
GLI EDIFICI CON PIU’ PROPRIETARI E QUELLI COLLABENTI
C’è poi la questione degli edifici con più proprietari. Per Iacono la nuova Ordinanza avrebbe modificato uno degli aspetti che in precedenza potevano rallentare le procedure. Nel caso degli immobili soggetti a delocalizzazione obbligatoria, infatti, la demolizione viene eseguita dalla struttura pubblica e non sarebbe più legata all’iniziativa congiunta dei diversi proprietari. Il quesito è quindi se il singolo proprietario di un appartamento inserito in un fabbricato pluripiano possa presentare autonomamente la propria domanda di delocalizzazione o di indennizzo, senza essere costretto ad attendere la decisione degli altri e senza dover aspettare materialmente che l’edificio venga demolito. È un chiarimento che riguarda soprattutto quei fabbricati nei quali le diverse unità immobiliari appartengono a nuclei familiari distinti e nei quali una procedura necessariamente collettiva potrebbe condizionare la scelta del singolo. Un altro interrogativo interessa gli edifici collabenti. L’Ordinanza esclude per questi immobili l’accesso ai contributi destinati alla ricostruzione privata. Iacono chiede però che venga chiarito se tale esclusione riguardi esclusivamente la ricostruzione nello stesso luogo e non anche la possibilità di delocalizzare.
LE PRATICHE DI CONDONO ANCORA PENDENTI
Particolare attenzione viene dedicata anche alle pratiche di condono ancora pendenti. Secondo la lettura dell’articolo 10 proposta da Iacono, per gli edifici destinati obbligatoriamente alla delocalizzazione il condono servirebbe essenzialmente a ricostruire lo stato legittimo e la consistenza dell’immobile necessari per stabilire il contributo o l’indennizzo. Non avrebbe invece la funzione di consentire la permanenza del fabbricato, dal momento che il Piano della Ricostruzione ne ha già stabilito la non ricostruibilità. Su questa base viene chiesto al Commissario di precisare quali pareri siano ancora necessari e quali possano invece essere superati, con particolare riferimento agli enti normalmente coinvolti nelle procedure di sanatoria. Altro passaggio delicato è quello dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle particelle interessate. La nota pone il problema delle proprietà molto estese, nelle quali oltre all’edificio siano presenti giardini, corti, pertinenze, terreni o altre superfici non direttamente interessate dalla demolizione e dalle opere di sicurezza. Iacono domanda se il trasferimento dell’intera particella sia sempre automatico e inderogabile oppure se sia possibile procedere a frazionamenti, limitando l’acquisizione alle superfici effettivamente necessarie. Proprio il passaggio delle aree ai Comuni apre un ulteriore interrogativo: che cosa accadrà a quelle superfici una volta completate le opere di messa in sicurezza? L’Ordinanza attribuisce al Commissario la possibilità di realizzare gli interventi necessari senza preventivo assenso comunale. Iacono domanda però se questa autonomia debba riguardare esclusivamente le opere contro il rischio idrogeologico oppure anche la successiva destinazione delle aree. Nella nota viene chiesto di distinguere i due momenti e di chiarire quale ruolo spetterà alle amministrazioni comunali quando si dovrà decidere il futuro di corti, giardini, terreni e superfici non utilizzate direttamente per la mitigazione del rischio. Il documento affronta quindi il tema delle possibili destinazioni per chi deve lasciare definitivamente la propria abitazione. Una delle opzioni contemplate è la costruzione di nuove unità immobiliari nelle aree di atterraggio individuate dal Piano della Ricostruzione. Iacono domanda come questa possibilità possa essere attuata concretamente. Analogo problema viene posto per gli alloggi che dovrebbero derivare dalla rifunzionalizzazione di complessi dismessi. In questo caso la richiesta riguarda soprattutto i tempi. La nota domanda quali strutture siano effettivamente disponibili, quando potranno essere realizzati gli alloggi e perché l’ex edificio scolastico Ibsen, pur previsto nel Piano della Ricostruzione, non venga menzionato nell’Ordinanza 43. Il riferimento è anche al complesso La Pace.
GLI IMMOBILI IN ZONE A RISCHIO ELEVATO
Il decimo punto torna invece sugli immobili che, secondo le norme del Piano, potrebbero rimanere dove si trovano ma ricadono in zone caratterizzate da rischio elevato. La richiesta è di valutare l’estensione anche a questi casi della procedura prevista per gli immobili dell’articolo 39, introducendo una verifica preliminare che stabilisca se sia realmente possibile ricostruire sul posto oppure se sia necessario procedere alla delocalizzazione. Gli ultimi due capitoli della nota riguardano proprietà e Catasto. L’Ordinanza disciplina l’acquisizione delle aree al patrimonio comunale, ma secondo Iacono resta da precisare chi debba occuparsi materialmente della soppressione catastale dell’immobile demolito, dell’aggiornamento del subalterno, dei tipi mappali e delle volture. Il problema si pone anche per le pratiche già avviate o concluse prima dell’entrata in vigore dell’Ordinanza 43. Viene quindi chiesto se gli adempimenti debbano spettare al Comune, alla struttura commissariale oppure ai due soggetti secondo competenze differenti e se il privato, dopo la concessione del beneficio, debba essere completamente escluso dagli adempimenti catastali. A questo aspetto si collega direttamente la dodicesima e ultima osservazione: individuare il momento preciso in cui la proprietà dell’area passa dal cittadino al Comune.





