CRONACA

Palazzo Ciannelli, il Commissario ordina: Giù gli abusi

Svolta in una guerra tra condomini che ha coinvolto anche la politica (oggi i familiari del presidente del consiglio comunale lacchese Dante De Luise) e che ha assunto i contorni di una vera e propria faida. E adesso…

La sfida infinita sul Palazzo Storico che fu sede della soprintendenza a Lacco Ameno e l’intricatissima vicenda legata a un abuso edilizio dai contorni politici che si trascina ormai da tempo immemore. Tra reciproche accuse e scambi, ormai ha assunto i contorni di un sequel in salsa di malta, laterizi e carta bollata. Il Palazzo Ciannelli in via Cristoforo Colombo, nei primi anni Ottanta è stato oggetto di superfetazioni e nuove opere benché si trattasse di un palazzo storico e vincolato. Fu edificato un piano abusivo su un palazzo del Settecento, la Villa Ciannelli che all’epoca delle edificazioni abusive era addirittura, in parte, in affitto ed usato alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli. Soprintendenza, rimasta, poi, nell’immobile fino al 2012. Gli abusi nell’ edifico multiproprietà sono stati realizzati in una porzione dello stesso sulla quale poi, al culmine di una lunghissima querelle giudiziaria, è stata disposta ordinanza di demolizione, sentenze del tribunale amministrativo, sono stati nominati commissaria ad acta e chi più ne ha più ne metta, ma che di fatto non hanno prodotto effetti se non un’agguerrita faida tra condomini che ha coinvolto anche la politica e ad oggi i familiari del Presidente del Consiglio Comunale Dante De Luise. 

E’ un fatto ormai acclarato e risaputo che non fa che alimentare il clamore. Lo fa tra guerre legali, TAR e ordinanze. Al punto che con provvedimento il 03 settembre 2019, l’amministrazione comunale ha denegato, con parere negativo reso dalla Soprintendenza in seno alla Conferenza di Servizi, l’istanza di condono prot. 3075/85 del 01/04/86.Detto provvedimento di diniego è stato impugnato dai controinteressati con ricorso straordinario al Capo dello Stato ma che non risulta sospeso in via cautelare. Ma non è bastato. Quel piano ora, salvo ricorsi, dovrà essere demolito. Lo ha deciso l’ultimo Comissario ad Acta nominato dal tribunale per dirimere la controversia. 

La guerra sul Palazzo Ciannelli prosegue. L’ultima puntata la scrive, per ora il Commissario ad Acta, il dott.Ing Carlo Menditti che a seguito delle diffide e dei ricorsi al TAR ordina di dar seguito agli abbattimenti di ogni abuso riconosciuto.  Ma andiamo con ordine e raccontiamo l’ultimo fatto. Al Tar Campania-Napoli, il 17 gennaio 2023, si era rivolta la proprietaria di parte del Palazzo, Caterina Ciannelli. Questo dopo innumerevoli diffide del medesimo tono.Si chiedeva al Tribunale ed a carico del comune l’adozione di tutti i provvedimenti sanzionatori e ripristinatori, con riferimento all’immobile sito alla Via C. Colombo nonché per l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere sulle richieste avanzate dalla ricorrente, con richiesta di condanna delle medesime all’adozione dei provvedimenti e delle attività richieste. Una melina che ha condotto alla nomina di Menditti, ultimo (si fa per dire) Commissario ad Acta. In ragione dell’inadempimento delle amministrazioni intimate, la sig.ra Ciannelli Maria Caterina proponeva ricorso

al Tar Campania, Napoli, sez. VI,  il quale con sentenza n. 2408 del 19.04.2023 ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso e così provveduto “Il Consiglio di Stato con sentenza n. 6748 del 2022 ha annullato “l’ordinanza di demolizione n. 2/2016 del 29.3.2016 nella parte in cui coincide nell’oggetto con l’istanza di condono presentata in data 01.04.1986” e che ha fatto comunque “ salvi gli ulteriori atti dell’amministrazione di rinnovazione dell’atto di demolizione alla luce del sopravvenuto rigetto del condono” e che questo Tar, con sentenza n.6194 del 2022, ha ritenuto che l’attività del commissario ad acta nominato nell’ambito del giudizio r.g. 3696/2018 per dare esecuzione della sentenza n.1917/2018, non potesse continuare, avendo rilevato che “l’effetto indiretto della combinazione “annullamento dell’ordinanza di demolizione del 2016/reiezione della istanza di condono/ esistenza di provvedimenti sanzionatori di ulteriori abusi” non può essere contestato, nel senso che l’immobile Calise-Rocchi alla luce di queste sopravvenienze finisce per trovarsi in una situazione di non conformità alla normativa urbanistico-edilizia diversa e più grave e radicale rispetto a quella implicata e presupposta dall’atto di diffida che ha dato origine alla presente controversia e dalla sentenza che ha accolto il ricorso sul silenzio”.

Cosi si spiega in sentenza proseguendo che “ Di qui la conclusione che, da un lato, la situazione sulla cui base è stato dichiarato l’obbligo di provvedere da parte della sentenza che ha accolto il ricorso sul silenzio è ormai completamente mutata in modo non compatibile con la prosecuzione della esecuzione da parte del commissario e, dall’altro, che anche i compiti delle amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di sua competenza — sono mutati in corrispondenza della necessità di riconsiderare alla luce delle sopravvenienze la situazione dell’immobile dei controinteressati e la sua sorte”… omissis nominando “quale commissario ad acta il Provveditore Regionale alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia, Basilicata, con facoltà di delega a un dirigente o | funzionario dotato di adeguata qualificazione professionale”. Il comune di Lacco Ameno non ha avuto scelta: “Vista l’ordinanza di nomina di Menditti quale commissario ad acta contenuta nella predetta sentenza di ottemperanza del TAR n° 2408/2023 e con la nomina del RUP avvenuta in data 04/09/2023 nella figura di Enzo D’Andrea per gli endoprocedimenti che dovranno essere adottati per dare esecuzione all’ottemperanza di cui al procedimento giudiziario in oggetto; seppur detto il provvedimento di diniego del condono al n° 10085/U del 03/09/2019, è stato impugnato dai controinteressati con ricorso straordinario al Capo dello Stato, lo stesso non risulta sospeso in via cautelare e quindi risulta produttivo di effetti giuridici”.

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Da qui emerge, scrivono gli esperti, la sussistenza del pubblico interesse, anche in considerazione del fatto che l’esercizio dei poteri sanzionatori della P. A. è un’attività vincolata, priva di margini di discrezionalità; Il comune cosi ordina agli  eredi Rocchi ritenuti responsabili  di provvedere solidalmente a loro sua cura e spesa, nel termine perentorio di giorni 90  alla demolizione ed al ripristino dell’originario stato dei luoghi e salvezza d’adozione di ogni successivo provvedimento in caso di inottemperanza delle seguenti opere: “dell’intero piano secondo oggetto di domanda di condono prot. 3075/1986 rigettata con provvedimento del 03.09.2019 ad opera del Comune di Lacco Ameno con parere negativo reso dalla Soprintendenza abusivamente realizzato dai sig.ri Rocchi Renzo (nato a Roma il 02.08.1 933) e Calise Antonietta (nata a Forio il 18.11.1941) alla via C. Colombo”. L’ordinanza costituisce, inoltre, atto meramente confermativo dell’ordinanza n. 2/ 2016, nella parte non annullata dal Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 6748 del 2022. L’autorità competente, in ogni caso, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

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