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Prefettura assente, per Ambrosino al Tar una vittoria di Pirro

Lo abbiamo detto e lo ripetiamo. Facciamo giornalismo e non tiriamo improperi e offese gratuite dietro a questo e quello così, giusto per il gusto di farlo. E così, in una vicenda così delicata come quella che riguarda il colosso isolano del carburante, la Ambrosino srl, piuttosto che a sterili chiacchiere ci affidiamo alle carte, come da consolidata tradizione. Partendo dall’ordinanza di sospensiva applicata dal Tribunale Amministrativo della Campania. Che è stata commentata dall’azienda e dalla stampa amica con toni assolutamente trionfalistici, ma se andiamo a guardar bene il dispositivo – cosa che noi ci siamo presi la briga di fare – ci rendiamo conto che non c’è assolutamente da far saltare i tappi di champagne. Guardate, ve lo diciamo arrossendo prima noi: i giudici della I Sezione del Tar regionale (presidente Salvatore Veneziano, consigliere Paolo Corciulo, estensore Ida Raiola) hanno di fatto dovuto assolutamente applicare la sospensiva. La Prefettura di Napoli, controparte nel caso di specie, non si è infatti costituita in giudizio e questo di fatto non ha consentito al collegio giudicante chiamato a pronunciarsi di poter vagliare e valutare la giustezza o meno della revoca dalla white list operata dall’ufficio territoriale di governo. Insomma, per farla breve non si poteva agire altro che in questa maniera, nell’attesa di entrare nel merito.

L’ordinanza del Tar in merito è abbastanza esplicita e di fatto è composta quasi esclusivamente da quello di cui la Ambrosino srl chiede sia sospesa l’efficacia e nello specifico «del provvedimento dell’U.T.G. Prefettura di Napoli del 22 maggio 2017, notificato a mezzo pec il 25 maggio 2017 con il quale è stata rigettata l’istanza dalla società ricorrente in data 11 ottobre 2016, di iscrizione nella cosiddetta white list della Prefettura di Napoli, risultando accertata la sussistenza di “tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi” ai sensi degli artt. 84 e 91 del Codice Antimafia (cd informativa antimafia interdittiva); del verbale del gruppo G.I.A. del 12 ottobre 2016, di cui sconoscesi l’esatto contenuto, recante proposta di “adozione di un’informativa interdittiva, con conseguente diniego di iscrizione nella White List, nei confronti della Petrol Car sas di Ambrosino Raimondo & C. ritenendo svolgere mirati e specifici accertamenti sulle partecipazioni e cointeressenze societarie della società Ambrosino srl e riservandosi un approfondito esame in un successivo incontro del G.I.A.». Attenzione a quest’ultimo passaggio perché ad esempio relativamente alla Petrol Car si parla di un rapporto dettagliato del quale però non si conosce la sostanza e questo proprio a causa dell’assenza della Prefettura dinanzi ai giudici del Tar. E’ chiaro che con questi presupposti per gli stessi magistrati avere le idee chiare era un fatto praticamente impossibile. Un fatto questo, che viene ricordato anche successivamente quando si parla «del verbale del gruppo G.I.A. del 12 maggio 2017, di cui sconoscesi l’esatto contenuto, con il quale è stata disposta l’adozione di un provvedimento ostativo antimafia, con conseguente diniego di iscrizione nella white list nei confronti della società ricorrete».

Nel ricorso, infine, la Ambrosino srl chiedeva anche l’annullamento «di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione soggettiva della Ambrosino srl – se e per quanto occorra – le risultanze istruttorie richieste e trasmesse dalle forze dell’ordine, non ancora conosciute, con espressa riserva di formulare eventuali motivi aggiunti all’esito dell’estensione».

Corrado Roveda

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