CRONACAPRIMO PIANO

Ricostruzione, il CDM approva il disegno di legge quadro

Il DDL introduce lo stato di “ricostruzione di rilievo nazionale” di 5 anni prorgabili a 10, affidato al dipartimento Casa Italia, e definisce un modello unico di ricostruzione delle aree colpite, atto a garantire certezza di durata, stabilità e velocità dei processi. Le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contributo fino al 100% saranno definite con apposite disposizioni

Il 61 esimo Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha approvato, in esame definitivo, il disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. Un tema molto sentito che riguarda tutto il paese ed in particolare la regione Campania in ultimo con i disastri di Ischia. E’ orami ultroneo ripeterlo. Il testo, fa sapere Palazzo Chigi  introduce un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività che si rendono necessarie, nelle fasi conclusive e successive allo stato di emergenza, nei territori colpiti da eventi calamitosi. Dunque, si introduce un “libro” univoco per la lettura di tutte le ricostruzioni, senza più frammentazioni e differenziazioni tra un territorio ed un altro della stessa nazione. Non ci sarà più la Ricostruzione di Ischia con le sue strutture e le norme, non ci sarà più Centro Italia o Emilia-Romagna, ma un brogliaccio unico. Il disegno di legge introduce, in merito, lo stato di “ricostruzione di rilievo nazionale”, affidato al dipartimento Casa Italia, e definisce un modello unico di ricostruzione delle aree colpite, atto a garantire certezza di durata, stabilità e velocità dei processi di ricostruzione. Il Commissario alla Ricostruzione, entro 6 mesi dovrà predisporre un ‘piano generale pluriennale’ da sottoporre al vaglio del Governo. Lo ‘stato di ricostruzione di rilievo nazionale’ durerà 5 anni con possibile proroga a 10 e questo si pone l’ambizioso fine di dare tempi certi alla popolazione. Se pensiamo ad Ischia, dove sono trascorsi 7 anni senza ricostruire praticamente nulla, dare tempi certi non è poco. Con le medesime disposizioni di legge sono individuati i soggetti privati legittimati ad ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione e sono stanziate le risorse economiche finalizzate alla ricostruzione

DISCIPLINA UNIFORME MA SEMPRE COMMISSARI STRAORDINARI DA NOMINARE E NORME ULTERIORI

Si tratta del coordinamento delle procedure e delle attività che si rendono necessarie, nelle fasi conclusive e successive allo stato di emergenza, nei territori colpiti da eventi calamitosi come quelli di Ischia. Il modello unico di ricostruzione delle aree colpite scatta con la dichiarazione di stato di “ricostruzione di rilievo nazionale” e viene affidato al dipartimento Casa Italia e a Commissari ad hoc, con tempi che si prefiggono essere certi dei processi di ricostruzione e stanziamenti a carico dello Stato per la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo danneggiati dalle calamità naturali. Non dovrebbe essere come la Babele attuale, ma siamo pur sempre in Italia, dove, fatta una legge, si è trovato l’inganno. Infatti, non mancano le contraddizioni in una norma che comunque  necessità di altre norme per potersi applicare. 

FONDO PER LA RICOSTRUZIONE E FONDO COMMISSARI 

In ogni caso, le risorse necessarie alle opere sono iscritte sul Fondo per la ricostruzione. Il fondo è stato istituito nel luglio 2023 per finanziare gli interventi a favore solo delle imprese del Centro Italia, con una dotazione di 2,5 miliardi di euro: 500 milioni sul 2023, 300 milioni sul 2024 e 200 milioni sul 2025; 1,5 miliardi sono invece rivenienti da riassegnazione di risorse e da riduzione di assegnazioni. Nello stato di previsione del MEF oltre al fondo per la ricostruzione c’è un fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. Un’altra novità assoluta per il nostro panorama. Ischia spende oltre 2 milioni di euro l’anno solo per la struttura senza considerare gli annessi e connessi.

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TRE TIPI DI INTERVENTI E LIVELLI DI DANNO

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Tra i contributi a darsi, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contributo fino al 100% saranno definite con apposite disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione. Quindi un altro groviglio di norme che non mancheranno di affidarsi all’eterno sistema dell’Italia dei Commissari. Non a caso, il Commissario straordinario, nominato per la calamità, dovrà individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, distinguendo tra almeno 3 interventi. Il primo riguarda i danni di lieve entità ovvero gli interventi di immediata riparazione, da realizzarsi con priorità, per il rafforzamento locale degli edifici produttivi e residenziali compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona e le infrastrutture sportive che presentano danni lievi. Poi i danni pesanti, detti interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici produttivi (e residenziali), ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona, che presentano danni gravi. Sarà il Commissario straordinario a stabilire la priorità degli interventi in base alle tipologie dei danni e si legge “in ogni caso i lavori strutturali dovranno essere ‘tesi’ all’efficientamento energetico e all’architettura eco-sostenibile”

IL COMMISSARIO DEFINISCE I CRITERI DI PIANIFICAZIONE VINCOLANTI PER TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Infine, gli interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti. Superando almeno in questo la iattura dei Piani di Ricostruzione dell’intreccio di enti che tanto danno sta causando ad Ischia, bloccando di fatto la ricostruzione con il famigerato PdRi, il Piano affidato alla regione Campania. Il Commissario straordinario, infatti, secondo la nuova norma,  provvederà a definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l’efficientamento energetico. Tali criteri saranno vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nella ricostruzione. Almeno un punto fermo si è tentato di metterlo rispetto al nefasto passato di fallimenti nelle interlocuzioni tra enti e strutture coinvolte nel già pachidermico e doloroso processo di ricostruzione dei centri colpiti. Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali i soggetti attuatori sono: le Regioni; il Ministero della cultura; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; l’Agenzia del demanio; le diocesi, le università. 

ENTRO 18 MESI INTERVENTI SU CENTRI STORICI, SU CENTRI E NUCLEI URBANI E RURALI

Entro 18 mesi dalla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, i comuni approvano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari per programmare in maniera integrata gli interventi. Ovviamente ferme restanti le autorizzazioni e le legittimità degli immobili, altra piaga ischitana, con l’eterna vicenda dei condoni mai esitati e via discorrendo. Gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino saranno, subordinati al rilascio dell’autorizzazione statica o sismica, ove richiesta. L’istanza di concessione dei contributi dovrà essere presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato corredati di scheda AeDES, relazione tecnica asseverata, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi, il progetto degli interventi proposti con il computo metrico estimativo da cui risulti l’entità del contributo richiesto.

IPOTESI INDENNIZZO BENI MOBILI E STRUMENTALI

Allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata, può essere previsto con disposizione di legge apposito contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi quelli strumentali all’esercizio dei servizi di cura e assistenza alla persona, previa determinazione delle modalità e dei relativi criteri di concessione, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica come risultante dallo stato di famiglia alla data in cui si è verificato l’evento calamitoso. 

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