CRONACAPRIMO PIANO

Rivoluzione CAS per sisma ed alluvione

Il Comune di Lacco Ameno emana i nuovi avvisi e paga gli arretrati: dettati, tra l'altro, disposizioni in favore delle popolazioni colpite nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, riguardanti l’aggiornamento dei criteri, procedure e modalità per la verifica, l'istruttoria e la rendicontazione delle spese relative alle misure di assistenza alla popolazione

In seguito alle recenti disposizioni in materia di Contributo per l’autonoma sistemazione ed assistenza alla popolazione sfollata da Sisma e Frana o alluvione che dir si voglia, il comune di Lacco Ameno ha emanato i nuovi avvisi con la relativa modulistica, errori di distrazione a parte sulla indicazione dei comuni in cima ai moduli diffusi come Forio in luogo di Lacco Ameno. Per quanto riguarda il SISMA del 21 agosto 2017 ci sono le nuove disposizioni in materia di assistenza alla popolazione interessata, di cui all’ordinanza commissariale n. 26. Da ultimo l’ordinanza commissariale ad oggetto “Nuove disposizioni in materia di assistenza alla popolazione interessata dal sisma del 21 agosto 2017”, con la quale il Commissario Straordinario ha dettato, tra l’altro, disposizioni in favore delle popolazioni colpite nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, riguardanti l’aggiornamento dei criteri, procedure e modalità per la verifica, l’istruttoria e la rendicontazione delle spese relative alle misure di assistenza alla popolazione, di cui all’art. 18 del decreto-legge n. 109/2018, ed in particolare l’articolo 2, comma 10, secondo cui i Soggetti Attuatori, tra i quali figura anche il Comune di Lacco Ameno, “provvedono all’istruttoria entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4, adottando, in caso di esito favorevole, i provvedimenti di liquidazione e di pagamento del contributo, da trasmettere al Commissario Straordinario”. L’ente locale ne ha preso atto mediante l’approvazione dello schema di “Avviso Pubblico” predisposto dall’Ufficio e del modello di dichiarazione In ciò RENDE NOTOche entro il 30 giugno di ciascun anno i nuclei familiari già richiedenti e beneficiari del contributo di autonoma sistemazione “CAS sisma” del Comune di Lacco Ameno, previsto dall’art. 2 dell’OCDPC n. 476/2017, la cui abitazione, purchè di proprietà, anche pro quota, di almeno uno dei componenti, risulti tuttora oggetto di provvedimento di sgombero per inagibilità in conseguenza del sisma del 21 agosto 2017, sono tenuti a presentare al Comune di Lacco Ameno, e per conoscenza alla Struttura Commissariale, una dichiarazione resa sulla base del fac-simile predisposto dall’Ente, riguardante tutti i componenti del nucleo familiare e sottoscritta dai medesimi, o da chi ne fa le veci, in cui, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1 della citata ordinanza, attestano di:a) non essere proprietari, in data anteriore all’evento sismico, di un immobile idoneo all’uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d’uso regolarmente registrato in data anteriore al 21 agosto 2017, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante;b) non aver fatto rientro nell’abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata dal sisma;c) essere proprietari di immobili con danno B o C, ivi rientrati dopo la realizzazione dei lavori di temporanea messa in sicurezza e di non poter risiedere nell’abitazione principale, abituale e continuativa nel periodo di esecuzione dei lavori di riparazione definitiva;d) essere residenti o domiciliati nell’isola d’Ischia continuativamente anche dopo il 21 agosto 2017;e) di non aver venduto l’abitazione inagibile, sgomberata a causa del sisma, in data antecedente al ripristino delle condizioni di agibilità, salvo che per effetto dell’applicazione dell’ordinanza commissariale n. 24/2023;f) aver presentato o essere ancora nei termini per presentare la domanda di ricostruzione o delocalizzazione dell’immobile adibito ad abitazione al momento del sisma, in base alle disposizioni di cui all’art. 1 dell’ordinanza commissariale n. 25/2023.

Ai sensi della citata ordinanza commissarialeil beneficiario, o chi in sua vece, è sempre tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di Lacco Ameno, le circostanze che possono determinare una riduzione dell’entità o una modifica della decorrenza del contributo, ai sensi della presente ordinanza. In caso di accertata inadempienza provvede il Comune d’ufficio; trascorsi 60 giorni dalla data di fine dei lavori e del conseguente ripristino delle condizioni di agibilità, il diritto a percepire il contributo si intenderà cessato, prescindendo dalla revoca formale dell’ordinanza di sgombero dell’edificio recuperato o ricostruito; decadono dal diritto al contributo, dal giorno successivo alla scadenza della presentazione della dichiarazione, coloro che non abbiano o non abbiano più i requisiti previsti.Determina la sospensione del contributo, fino a che non si sia provveduto, l’omessa presentazione della domanda dell’ordinanza commissariale, ovvero l’incompleta compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al medesimo comma.

CAS ALLUVIONE E STOP ASSISTENZA ALBERGHIERA

Stesso iter e bando per gli eccezionali eventi meteorologici a partire dal 26.11.2022 – contributo per l’autonoma sistemazione (c.a.s.) con le disposizioni in materia di coordinamento e armonizzazione del contributo di autonoma sistemazione e di cessazione dell’assistenza alberghiera in favore della popolazione interessata dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di ischia (na), a partire dal giorno 26 novembre 2022, di cui all’ordinanza commissariale n. 17 del 16.2.2024 . Anche in questo caso, in base alle novità dettate a gennaio da Legnini c’è l’approvazione avviso pubblico e modulistica. Da ultimo da ultimo l’ordinanza commissariale n. 17 del 16 febbraio 2024, ad oggetto “Disposizioni in materia di coordinamento e armonizzazione del Contributo di Autonoma Sistemazione e di cessazione dell’assistenza alberghiera in favore della popolazione interessata dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia , a partire dal giorno 26 novembre 2022 “, con la quale il Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022 ha dettato, tra l’altro, disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi meteorologici del 26 novembre 2022, verificatisi nel Comune di Casamicciola Terme e negli altri Comuni dell’Isola di Ischia, riguardanti:

a) l’integrazione della disciplina del CAS per quanto riguarda le ordinanze della protezione civile post eventi del 2022 (O.C.D.P.C. n. 948/2022 e O.C.D. n. 4/2022);b) la cessazione dell’assistenza alloggiativa della predetta popolazione presso strutture alberghiere e assimilabili, sempre sulle stesse ordinanze;c) le misure transitorie concernenti il passaggio dal regime assistenziale ad altra forma di assistenza, ovvero al rientro nella propria abitazione danneggiata dall’alluvione. Infine, alla lettera d) la fissazione nuovi termini fissati dal Legnini (O.C.D. n. 4/2022 e dell’art. 2 dell’O.C.S. n.22/2023).

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In particolare, i Soggetti Attuatori, tra i quali figura anche il Comune di Lacco Ameno, “provvedono all’istruttoria entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 4, adottando, in caso di esito favorevole, i provvedimenti di liquidazione e di pagamento del contributo, da trasmettere al Commissario Delegato”. In ciò rende noto cheentro il 31 maggio del corrente anno i nuclei familiari già richiedenti e beneficiari del contributo di autonoma sistemazione “CAS frana” presentano al Comune di Lacco Ameno, e per conoscenza alla Struttura Commissariale, una dichiarazione, riguardante tutti i componenti del nucleo familiare e sottoscritta dai medesimi, o da chi ne fa le veci, con la quale attestano la persistenza dei requisiti stabiliti dall’art. 2 dell’O.C.D.P.C. n. 948/2022 e dagli artt. 5 e 6, dell’O.C.D. n. 4/2022.Al fine di continuare ad usufruire delle forme di assistenza alla popolazione, i beneficiari dovranno provvedere alla presentazione delle domande di contributo previste entro la data del 30 aprile 2024. Detta disposizione non si applica alle domande di contributo concernenti gli edifici: a) con esito AeDEI di tipo E ed EF;

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b) ubicati in aree in cui è vigente l’interdizione all’uso per effetto della zonizzazione speditiva di protezione civile;c) siti in aree caratterizzate da rischio esterno (F) la cui rimozione è demandata ad interventi di mitigazione del rischio e/o strutturali.

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