CRONACA

IL CASO Corse notturne, dal Tar “stop” alla Tr.

Vie del mare. La guerra intestina tra armatori prosegue anche a colpi (bassi) di ricorsi e controricorsi, motivi aggiuntivi e tarantelle legali reiterate al TAR Campania. L’ultimo capito della saga riguarda le famigerate linee notturne e i cui esiti sono stati resi noti in questi giorni. Gli strali ripetuti della Traspemar contro D’Abundo&Co per tramite la Regione Campania, vanno ancora a vuoto, ma hanno impegnato il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) per circa un anno su un ricorso del 2022, poi integrato e integrato ancora con reiterati motivi aggiunti e proposto da Tra.Spe.Mar s.r.l. (“Traspemar”), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro d’Andria, contro la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Niceforo, dell’Avvocatura regionale, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia: “dell’avviso per la manifestazione di interesse e richiesta di autorizzazione “all’esercizio dei servizi di Tpl marittimo “notturni” per l’approvvigionamento merci sulla relazione Ischia-Procida-Pozzuoli e viceversa” della Giunta regionale della Regione Campania – Direzione Generale per la Mobilità – pubblicata sul B.U.R.C. della Regione Campania in data 13 gennaio 2022 e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso”.Si tratta dell’ennesimo tentativo fallito di affondare le procedure di affidamento dei servizi marittimi notturni di Trasporto Pubblico Locale per approvvigionamento merci nel Golfo di Napoli ed in particolare la decisione “di aggiudicare, pertanto, l’affidamento dei <<servizi marittimi notturni di approvvigionamento merci sulla relazione Ischia-Napoli-Pozzuoli e viceversa>>, alla Società MEDMAR navi s.p.a. con sede in Napoli per un importo complessivo offerto di € 1.400.000,00 oltre i.v.a.

Provvedimento reso pubblico ed efficace in data 5 agosto 2022 con provvedimento della Giunta Regionale della Regione Campania.Con il ricorso introduttivo e poi con una serie di motivi aggiuntivi, la Tra.Spe.Mar s.r.l. (“Traspemar”) ha chiesto l’annullamento dell’avviso per la manifestazione di interesse e richiesta di autorizzazione “all’esercizio dei servizi di Tpl marittimo “notturni”

La società ricorrente lamenta, tra le tante cose, la preclusione ab origine di manifestare il proprio interesse ad effettuare il servizio di trasporto in questione non essendo in possesso di un naviglio con i requisiti minimi indicati nell’avviso impugnato. Si è costituita a resistere in giudizio la Regione Campania che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale al ricorrere, attesa l’assenza di attuali profili di lesività, e ha dedotto l’infondatezza del ricorso.Da subito sono emersi i profili, tra cui diverse inammissibilità, che hanno indotto a ritenere infondato il ricorso in quanto, la Regione Campania con la procedura per cui è stata causa ha inteso garantire il mantenimento del servizio di approvvigionamento notturno delle merci, deve ritenersi che i requisiti di partecipazione richiesti non siano affetti da irragionevolezza e illogicità;”. Questo ha indotto da subito a respingere la domanda incidentale di sospensione di Marrazzo.Anche il Consiglio di Stato, “Ritenuto che le esigenze della ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito.”, ha accolto l’appello “ai soli fini della sollecita fissazione, da parte del T.a.r., dell’udienza di merito. Alla fine dopo una lunghissima querelle il TAR ha chiarito che le censure di Marrazzo sono infondate per la risolutiva circostanza che la Giuseppina Prima, unità navale di proprietà di parte ricorrente, possiede caratteristiche che non consentono di soddisfare il mantenimento del servizio così come svolto fino al 31 marzo 2022 trattandosi, di nave cargo di tipo Ro-Ro, ovverosia una nave progettata per il trasporto con modalità di imbarco e sbarco di veicoli gommati, che può trasportare sino a un massimo di 12 passeggeri (equipaggio escluso).Conclusivamente il ricorso introduttivo ed entrambi i ricorsi per motivi aggiunti devono essere respinti. Le spese, secondo la regola della soccombenza, sono poste a carico di parte ricorrente per complessivi € 2.000,00.

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Gabriele

Ma possibile che l isola più bella del mondo ,almeno fino a poco tempo fa così sembrava essere, deve avere come mezzo di accesso queste schifezze galleggianti? E questo Marrazzo con quel ferro arrugginito galleggiante a fortuna si permette pure di fare ste tarantelle?!?oddio non è che il resto dell’ arsenale navale che ci ritroviamo sia a 5 stelle .. èh! Per non parlare della gestour….la prossima volta che un suo pr si permette di fermarmi per supplicarmi a comprare il biglietto di quelle trappole per Zo..ole scendo dalla macchina e lo butto a mare

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