LE OPINIONI

Mattarella, il mandato bis e la costituzione “veggente”

DI LELLO MONTUORI

Quando nell’ormai lontano 1994 sostenni l’esame di Diritto Costituzionale, alla Federico II di Napoli, dopo aver studiato dal manuale di Temistocle Martines ed aver seguito il corso del Prof. Massimo Villone, ci veniva spiegato che, sebbene la rielezione del Presidente della Repubblica per un secondo settennato non fosse vietata dalla Costituzione, nella storia della Repubblica dalla sua fondazione, non si era mai verificato questo evento. Deponevano in senso contrario sia la lunghezza del mandato (sette anni e non cinque come la durata fisiologica della legislatura ) sia il timore, da più parti manifestato, che la permanenza di una stessa persona al vertice dello Stato per 14 anni potesse snaturare la connotazione parlamentare della Repubblica, facendole assumere – nei fatti – i tratti tipici di una Repubblica presidenziale che i Costituenti non volevano ed anzi da cui rifuggivano.

Fu anche per queste ragioni oltre che per l’inesorabile orologio dell’anagrafe, che quando la rielezione toccó a Giorgio Napolitano, lui che pure era stato un presidente interventista e che aveva interpretato il ruolo in modo niente affatto notarile, fece capire quasi subito nel discorso di insediamento del suo secondo mandato, che egli non sarebbe rimasto altri sette anni al Quirinale e che si era risolto ad accettare per spirito di servizio, evitando al paese una pessima figura internazionale ed alle Camere l’imbarazzo di dover ammettere che non erano in grado di assolvere dignitosamente al loro compito: dare al paese un Capo dello Stato che garantisse l’equilibrio dei poteri. Orbene non v’è alcun dubbio che un esperto professore di Diritto Parlamentare come Sergio Mattarella, tenga bene a mente questi timori espressi in qualsiasi manuale di diritto costituzionale e senz’altro ben presenti anche negli atti parlamentari dell’Assemblea Costituente. E non vi è alcun dubbio, che anche la sua preoccupazione, sobriamente filtrata dai mass media, che ogni futuro presidente, dopo il caso non più isolato di Napolitano ed ora il suo aspetti – ed anzi possa persino mettersi a brigare negli ultimi mesi del suo mandato – per ottenere una rielezione settennale, si riveli non sono legittima ma anche assai fondata. Per questo egli, in tutti i modi in cui risultava costituzionalmente possibile, aveva espresso in più occasioni, la propria volontà di lasciare l’incarico al termine del settennato. Per non contribuire con la sua rielezione, a modificare, anche in minima parte, il sistema di pesi e contrappesi, così rigidamente e sapientemente elaborati dai Costituenti, per assicurare l’equilibrio fra i poteri.

Credo che alla fine, probabilmente anche con un po’ di personale e umanissimo compiacimento, abbia dovuto cedere di fronte all’incapacità delle forze politiche di scegliere, in un momento tanto grave della vita della Repubblica, un metodo per l’individuazione di un sostituto che fosse all’altezza del compito che lo attendeva.

Ancora una volta, tuttavia, la Costituzione del 1948 esplica tutta la sua potenzialità di prospettiva, rivelando la capacità dei Costituenti di antivedere, non inserendo un divieto espresso di rielezione del Capo dello Stato, un divieto che ci avrebbe consegnato oggi a nuovi imbarazzanti tentativi di inviare al Quirinale degnissime persone delle quali l’italiano medio -che non conosce più il Romanzo- non avrebbe potuto dire, come disse Don Abbondio: “Carneade. Chi era costui?”

Ads
Ads

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex