CRONACAPRIMO PIANO

SPUNTA L’EREDE, L’ALBERGO “RIVEDE” LA LICENZA

A Casamicciola torna in possesso dei requisiti una struttura ricettiva di Perrone che era rimasta oggetto di un articolato e complesso contenzioso giudiziario tra chi se ne contendeva il possesso

Lite sull’eredità a Casamicciola. Ora spuntano le prove l’albergatore riottiene la licenza. Ma solo in attesa delle verifiche che dovrà svolgere un consulente ad hoc. Ma andiamo con ordine e raccontiamo i fatti.L’Esercizio abusivo dell’attività alberghiera per questioni di eredità aveva portato allo stop di un noto Hotel di Perrone.La vicenda aveva tenuto banco nel pieno di questa estate che sta per cedere il passo al prossimo autunno. Un fitto esclusivo e l’eredità contesta avevano messo fine con sentenza del tribunale e ordinanza dirigenziale agli affari di un noto imprenditore di Casamicciola Terme. Licenza revocata e struttura chiusa. Ora però spunta l’”erede”. C’è la prova, pare, della eredità contesa. Cosi Baldino rivede lo stop e riconsegna la licenza di esercizio.La documentazione dell’illegittima posizione del conduttore era agli atti del municipio da mesi, al prot. n. 5468 del 7 aprile 2023 ed afferisce la Sentenza del Tribunale di Napoli Sezione Distaccata di Ischia con atto di avviso dell’Ufficiale giudiziario di detto Tribunale. 

Una contesta sulle eredità, sui fitti d’azienda, sulla legittimità e le cause ataviche sulla “robba” che promette nuovi e sempre imprevedibili colpi di scena sulla legittimità e la licenza di gestione il conduttore di una nota attività alberghiera e non solo, in quel di Perrone a Casamicciola Terme. Con Ordinanza Dirigenziale n. 67 sul finire di questo incerto agosto era stata dispostala cessazione immediata, acclarato l’esercizio attività ricettiva alberghiera privadi “titolo”perché sprovvista dei prescritti titoli abilitativi ovvero della legittimità della voltura della licenza all’esercizio attività alberghiera.  Meno di un mese dopo con Ordinanza Dirigenziale N. 71 DEL 19/09/2023 né stata disposta la revoca, per così dire, temporanea. 

Come spiega Baldino l’ordinanza in questione è scaturita dalla verifica della dalla documentazione in atti dalla quale risulta che il contratto di affitto d’azienda tra la concedente titolare della licenza all’esercizio attività alberghiera e l’affittuario stipulato con scrittura privata autenticata subentrava nella licenza per l’esercizio dell’attività alberghiera sopra menzionata di cui era titolare la concedente, era stato dichiarato risolto dalla sentenza del Tribunale di Napoli Sezione distacca di Ischia.

A seguito della notifica della suddetta ordinanza alla parte interessata è pervenuta il 18 settembrescorso una nota a mezzo pecda parte del legale dell’albergatore sfrattato con la quale viene contestata l’ordinanza in questione per una serie di motivazioni indicate tra cui la considerazione che lo “sfrattato”:“è erede testamentario del padre e della madre, con la conseguenza di essere titolare della quota maggioritaria di proprietà dell’immobile sito in Casamicciola Terme, nonché di essere succeduto, sempre nella qualità di erede testamentario, nella azienda della madre con tutti i relativi beni, ivi compresa l’autorizzazioneamministrativa per l’esercizio dell’attività ricettivo turistica in parola. Tale attività, legittimata dal titolo amministrativo già concesso alla de cuius Sig.ra èesercitata nella spiegata qualità con riferimento tanto al titolo amministrativo che a quello scaturente dal diritto successorio, con l’ulteriore e dirimente precisazione, per quanto qui ci occupa che lo stesso è il possessore esclusivo tanto del bene immobile, struttura alberghiera, quanto dell’azienda materna caduta in successione”.

A fine agosto era stata disposta la cessazione immediata dell’attività alberghiera perché la stessa risultava sprovvista dei prescritti titoli abilitativi ovvero della legittimità della voltura della licenza all’esercizio. Poi i chiarimenti e la “fumata bianca”

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In oltre nella difesa “ Si fa presente che in relazione alla sentenza del Tribunale di Napoli la stessa ha ad oggetto un contratto di affitto di azienda intervenuto tra la de cuius Sig.raoggi risolto in conseguenza del provvedimento giudiziale, del tutto inconferente quanto all’attuale posizione del medesimo, il quale è legittimato nel pieno diritto alla prosecuzione dell’attività alberghiera nella sua qualità di erede testamentario e possessore esclusivo del bene immobile adibito ad attività turistica ricettivasui cui è vigente l’autorizzazione amministrativa rilasciata da Codesto Ente comunale”.

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La vicenda è di quelle perniciose. Infatti come spiega l’avvocato dell’albergatore conteso“ l’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Napoli, incaricato dell’esecuzione della sentenza di risoluzione di contratto di affitto di azienda avente ad oggetto l’azienda alberghiera, il giorno sabato 17.06.2023 in sede di accesso alla struttura alberghiera, prendeva atto della qualità di coerede di maggioranza del mio cliente  tanto dell’immobile quanto dell’azienda alberghiera, nonché dell’esclusivo possesso dell’immobile (fatti pacificamente riconosciuti dai coeredi (che sarebbero i fratelli rimasti a bocca asciutta NDR)all’accesso), attuato attraverso l’esercizio in concreto ed esclusivo dell’ azienda alberghiera, legittimata dall’autorizzazione amministrativa facente capo alla de cuius madre, in relazione alla intervenuta successione e, di tal guisa, sospendeva l’esecuzione rimettendo gli atti al Tribunale di Napoli, ovviamente sempre con esclusivo riferimento al contratto di affitto di azienda, del tutto estraneo alla qualità di erede e possessore del bene immobile e della autorizzazione amministrativa, cristallizzatasi con l’apertura della successione testamentaria”.

Il comune di Casamicciola Terme dal canto suo ha ritenuto indispensabile e necessario verificare le circostanze che hanno originato l’emissione ordinanza n.67 del 28.08.2023 alla luce di quanto riferito dal legale di parte, anche tramite la consulenza di un esperto in materia”. L’Ing. Mimmo Baldino, “RICONOSCIUTA la propria competenza in qualità Responsabile “ad interim” dell’Area I^ Affari Generali – Servizi alla Persona ed alle Imprese” riapre l’hotel di Perrone ai piedi del Monte Tabor e dispone la nomina, da effettuarsi con separato atto, di un consulente esperto in materia, con l’incarico di rendere un parere in merito alla licenza per l’esercizio dell’attività alberghiera in questione. Avverso il provvedimento Baldino è ammesso ricorso al TAR ed al Presidente della Repubblica.

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