CRONACA

Stato di Diritto, Comune di Diritto? Condono , pratiche edilizie e paesaggistiche  sull’isola di Procida

DI VINCENZO MURO

Al cambiamento dei dirigenti  responsabili degli uffici si  associano quasi sempre  nuove disposizioni della procedura  necessaria per il rilascio delle varie autorizzazioni . E’ il caso della  Soprintendenza  e del Comune di Procida, notoriamente  sottoposto a vincolo paesaggistico,  nei quali, ormai da parecchi mesi,  sono cambiati  i responsabili . Infatti ,alla Soprintendenza l’arch. De Napoli  ha sostituito l’arch. Bovier  e  al comune di Procida  l’arch. Imparato è il nuovo dirigente  responsabile. Il primo ha provveduto ad inviare al comune   delle “Osservazioni” (in data 23marzo 2023) sulla procedura per il rilasciodel parere paesaggistico inerente  le pratiche  normali e quelle riguardanti  i condoni edilizi  del 1985 e 1994,  mentre il secondo, subito dopo,  ha redatto delle “linee Guida” (recependo anche le  “Osservazioni” di cui sopra) per la presentazione delle pratiche edilizie e paesaggistiche.

La legge  nazionale ed in particolare il DLvo 42/04  (cd Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o codice Urbani), riconosce e stabilisce che l’aspetto paesaggistico deve essere autonomo rispetto all’aspetto urbanistico  e tra i due deve esserci anche una separazione gestionale  e di procedura per l’esame  ed il rilascio delle autorizzazioni; infatti, tra l’altro, la legge stabilisce che  le pratiche edilizie devono essere esaminate , per l’aspetto urbanistico  e per quello paesaggistico , da uffici diversi e da responsabili diversi e autonomi.   In parole povere , come spesso succede  nel nostro Comune, su una stessa pratica edilizia si può avere un parere urbanistico  positivo  e un parere paesaggistico negativo o viceversa,  in quanto sono diversi gli organi che  devono esaminare  e le norme da contemplare  (Piano Regolatore  del 1984 (PRG) e Piano Paesistico del 1971(PTP))  . Per quanto attiene  all’aspetto  paesaggistico poi, una volta rilasciato il parere da parte della Commissione comunale per il Paesaggio,  la pratica viene inviata in Soprintendenza che, entro un certo numero di giorni, esprime un altro parere che può essere concorde o non con quello della commissione  ed in ogni caso vincolante , per cui il comune, tranne sporadici  casi molto particolari sui quali si è espressa la giurisprudenza recente ,  deve sostanzialmente uniformarsi al parere della Soprintendenza.

Orbene, nelle “Osservazioni” della Soprintendenza , viene richiesta al Comune  “…. una valutazione più scrupolosa  di ogni istanza nel rispetto della normativa ……anche ai fini della conformità dell’intervento rispetto agli strumenti di pianificazione (PRG), che andranno opportunamente specificati nella nota di trasmissione e di proposta  autorizzativa…..” In parole  più semplici , dimenticandosi completamente di quanto prescrive la legge  circa   la separazione rigorosa tra l’aspetto paesaggistico e  quello urbanistico, la Soprintendenza ,  per emettere il suo parere  richiede di conoscere la conformità urbanistica col PRG! (sic!). La legittimità di una tale richiesta è ,peraltro ,  stata sostanzialmente sconfessata – ironicamente ,  il giorno successivo alla data del protocollo di invio al Comune delle “Osservazioni”- ,  dal Consiglio di Stato (CdS, sentenza 24.03.2023, n. 3006)  secondo il quale “…..in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la valutazione dell’autorità procedente deve tenere  conto dei soli profili paesaggistici e ambientali. La verifica non può riguardare anche gli aspetti  attinenti alla regolarità  edilizie e urbanistica dell’opera…..”. Sempre in parole semplici , dovendo essere  rigorosamente distinti l’aspetto urbanistico e quello paesaggistico,  per l’espressione di ognuno dei  rispettivi pareri , non si può e non si deve , fare riferimento all’altro e ciò in ragione dell’autonomia strutturale e funzionale del titolo paesaggistico rispetto a quelli implicanti l’accertamento della legittimità urbanistico-edilizia del medesimo progetto.

In questa luce appare oltremodo illogica e sicuramente illegittima la pretesa della Soprintendenza di avere  una qualche relazione  istruttoria della pratiche  che riguardi gli aspetti urbanistici di una qualunque pratica paesaggistica  e, analogamente, appare troppo accondiscendente e subordinata , nonché indubbiamente  illegittima,  anche  la pre-istruttoria per la Soprintendenza che viene redatta dalla sezione urbanistica dell’ufficio tecnico comunale. La normativa   è chiara e acclarata e i due aspetti devono essere  affrontati senza commistione,  devono essere  distinti ed esaminati  da uffici e responsabili differenti  e indipendenti.

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L’Ufficio Tecnico del comune, in una circolare  di fine marzo con  “Linee Guida” per la presentazione delle pratiche, anche recependo la nota della Soprintendenza , (insieme ad altre disposizioni che non vengono commentate in questa fase), alla voce  Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica,  stabilisce che queste devono essere presentate  …”contestualmente  alla corrispondente pratica edilizia. Sarà di competenza dell’Ufficio di edilizia privata , trasmettere la stessa richiesta all’Ufficio Paesaggio”  .Nei mesi  precedenti,  a qualche tecnico operante sul territorio , era addirittura stata ventilata da componenti dell’ufficio – in verità solo a voce   la possibilità di non accettare le richieste di autorizzazione  paesaggistica e di lasciarle  senza esame, se non fossero state presentate congiuntamente  ad una pratica edilizia. Una tale  decisione avrebbe  generato i presupposti per  un procedimento di  omissione di atti di ufficio, perché nessuna legge obbliga alla presentazione contemporanea  delle pratiche , tanto più per la distinzione rigorosa  di legge  tra l’aspetto paesaggistico e quello urbanistico e quindi tra i relativi pareri ; questa circolare , su tale  aspetto, non appare quindi  legittima.  Peraltro un qualunque cittadino , ragionevolmente,  sapendo che l’autorizzazione paesaggistica è necessaria per il rilascio di un permesso di costruire , potrebbe benissimo prima verificare  una tale possibilità e quindi  avanzare una tale richiesta e poi, magari a risultato positivo ottenuto, decidersi a  richiedere il permesso di costruire.

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La circolare della Soprintendenza  con le “Osservazioni” fa anche riferimento  alla valutazione dei condoni  e quindi la  richiesta  di valutazione  sopra menzionata circa l’aspetto urbanistico    “……ai fini della conformità dell’intervento rispetto agli strumenti di pianificazione (PRG)….” appare anche illogica, pretestuosa e senza senso,  in quanto, oltre alla distinzione messa in rilievo  sopra,   qualsiasi cittadino interessato sa  che le leggi sul condono sono leggi speciali che superano  la pianificazione e la  legislazione urbanistica  normale. Sono ancora moltissime le pratiche di condono inevase nel nostro comune, addirittura  molte quelle del 1985  , ormai prossime ai 40 anni  dalla loro presentazione; i pareri paesaggistici, fondamentali per il rilascio del permesso in sanatoria  sul condono , vanno a rilento , con tempi biblici , sia  perché sono sporadiche le sedute della commissione  comunale per il paesaggio sulla  questione e sia per i ritardi della Soprintendenza ,  presso la quale giacciono molte pratiche  inviate negli anni scorsi e di cui si sono addirittura  perse le tracce.  Per la velocizzazione dei pareri e quindi per la soluzione del problema entro tempi comunque ormai non più ragionevoli , appare di notevole importanza la soluzione del problema del silenzio-assenso per quanto attiene il parere paesaggistico di competenza della Soprintendenza.  La questione è ancora dibattuta  con sentenze  non proprio in linea con l’applicabilità dell’istituto del silenzio assenso nei casi di condono edilizio  ma  l’orientamento che si va affermando è quello della applicabilità di questa possibilità   quando la richiesta del parere alla Soprintendenza  pervenga in modo  “cd orizzontale”, cioè  non tra il privato e l’ente pubblico ma tra  due enti di analogo livello  e cioè pervenga alla Soprintendenza   dall’apposito  ufficio comunale  cui il privato ha presentato domanda (esistendo anche la delega della Regione  al comune  sulla emanazione dei pareri paesaggistici, come nel caso di Procida).Peraltro,  nella riunione  tenutasi al comune  nell’autunno scorso , presente anche qualche assessore, il responsabile della Soprintendenza aveva insistito sulla non applicabilità del silenzio assenso nel caso dei condoni, contraddicendo però le circolari del Ministero dei Beni Culturali  (Mibact). Infatti già la circolare n. 27158 del 10.11.2015  dell’Ufficio legislativo del Ministero suddetto , proprio sulla questione  del silenzio assenso, al punto c), recita:  “ Il criterio di applicabilità del nuovo silenzio assenso …. dovrà valere  anche nella materia  sanzionatoria ed in quella di gestione delle pratiche relative ai condoni edilizi…; ebbene, in tutti questi casi …..occorrerà distinguere  i casi in cui la domanda provenga direttamente dal privato  – nel qual caso il silenzio assenso non troverà applicazione- dal caso in cui la domanda del privato provenga tramite lo sportello unico comunale, nel qual caso, invece, il predetto istituto acceleratorio troverà applicazione.”

In definitiva, occorre quindi che l’Amministrazione comunale (che in verità non sembra molto attenta al problema)  si faccia carico seriamente della questione e, innanzi tutto, (poiché l’Italia è  uno stato di diritto e non è accettabile che  ogni funzionario si faccia una legge   secondo il suo estro) , dia indicazioni  circa le procedure di legittimità  all’ufficio tecnico e paesaggistico e   arrivi ad un chiarimento con la  Soprintendenza in modo  da risolvere   la diatriba sul modus operandi  nonché   la situazione degli esami delle pratiche di condono, facendo quindi in modo da poterle   definire  (anche se dopo 40 anni) in tempi brevi. Verrebbero, in conseguenza, regolarizzate  e definite le situazioni di moltissime abitazioni procidane e nel contempo entrerebbero svariati milioni nelle casse comunali che potrebbero essere impiegati per opere pubbliche di sistemazione e di urbanizzazione senza incidere sulla attuale cassa comunale e senza dover aumentare , tra l’altro, le tariffe  degli abbonamenti al parcheggio e per la occupazione di suolo pubblico .

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