CRONACA

T3R contro il Comune di Lacco, si attende la sentenza

Discusso dinanzi al Tar il ricorso che la società, poi fallita, inoltrò chiedendo il risarcimento dei danni per l’annullamento dell’aggiudicazione alla Balga dell’appalto della nettezza urbana

Secondo il Comune, il fallimento T3r non ha diritto ad alcun risarcimento perché l’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto alla Balga non prevedeva l’automatico assegnamento alla seconda classificata, che peraltro non partecipò alle gare successivamente indette

Si è svolta ieri mattina a Napoli dinanzi la Sesta Sezione del Tribunale Amministrativo regionale l’udienza di discussione del ricorso inoltrato dal fallimento della Team 3R srl contro il Comune di Lacco Ameno. Nodo del contendere, una richiesta di risarcimento dei danni che l’azienda pretende in virtù dell’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto della gestione rifiuti alla Balga nel Comune del Fungo. Richiesta che l’ente di Piazza Santa Restituta rispedisce decisamente al mittente, visti gli avvenimenti verificatisi nel frattempo, illustrati nella memoria difensiva dall’avvocato Patalano, legale rappresentante dell’ente.

Alcuni ricorderanno che dopo l’annullamento dell’aggiudicazione alla Balga, il Comune inoltrò una richiesta al Tar ex articolo 112 c.p.a. allo scopo di ottenere chiarimenti sull’esatta esecuzione della sentenza: l’amministrazione si chiedeva se riunire la commissione e procedere ex novo alla valutazione delle offerte, oppure se l’appalto annullato alla Balga sarebbe dovuto passare alla Team3R, seconda in graduatoria, o ancora, procedere addirittura all’indizione di una nuova gara. Il Tar rispose lasciando un certo margine di discrezionalità al Comune di Lacco Ameno: non era infatti automatico il passaggio dell’appalto alla Team3R, anzi. Il Tribunale spiegava che  la Team3R non aveva espressamente richiesto nel merito il riconoscimento a proprio vantaggio dell’appalto, e dunque la decisione della magistratura amministrativa non poteva consistere in un “giudizio di spettanza dell’appalto” in questione. Il Comune di Lacco Ameno, quindi, avrebbe sì potuto scorrere la graduatoria e dunque assegnare l’appalto alla Team3R, seconda classificata, ma, per ragioni di convenienza tecnica o economica, avrebbe anche potuto procedere all’indizione di una nuova gara. Questa circostanza, come si legge anche nella memoria presentata dal Comune, potrebbe già bastare a “condurre al rigetto del ricorso atteso che in assenza di tale scorrimento automatico non si comprende perché oggi il ricorrente pretenda di vantare un diritto al risarcimento del danno correlato alla mancata esecuzione dell’appalto e alla percezione dell’ipotetico utile”.

Inoltre, va considerato che il Comune nel frattempo venne colpito dal terremoto del 21 agosto 2017, in seguito al quale una vasta area del territorio comunale fu inserita in “zona rossa” con assoluto divieto d’accesso, circostanza che modificò sostanzialmente le condizioni dell’appalto rispetto al Capitolato del 2016. L’ente indisse così una nuova gara-ponte, che però andò completamente deserta. Dunque la stessa T3R non partecipò a tale procedura, lamentando una presunta non convenienza dell’appalto: come si legge nel documento redatto dall’avvocato del Comune, “di certo è più conveniente, nella sua prospettiva, percepire l’utile (a titolo risarcitorio) senza svolgere il servizio. Tale comportamento certamente elide il diritto del ricorrente che, a seguito della sentenza e della valutazione connessa, non ha inteso dare seguito ai frutti della sua impugnativa giudiziale che aveva condotto all’annullamento della originaria aggiudicazione definitiva”.

Di conseguenza, in ordine ai motivi del ricorso, secondo il Comune di Lacco Ameno “non sussiste l’ingiustizia del danno, giacché in nessun atto è stato stabilito che la ricorrente avesse diritto a gestire l’appalto per cui è causa. Lo stesso Tribunale ha statuito che era in facoltà dell’Amministrazione decidere la strada più idonea per conformarsi alla sentenza del Tar Campania, poi confermata dal Consiglio di Stato”. Inoltre la T3R non può vedersi riconoscere alcun danno perché  non ha impugnato né l’affidamento in via anticipata del servizio né gli atti successivi come ad esempio l’indizione della gara-ponte, e non ha nemmeno impugnato la sentenza “chiarificatrice” del Tar che consentiva al Comune di operare una nuova valutazione e che, come detto, non c’era alcun automatismo nell’affidamento del servizio alla seconda classificata. Secondo la difesa dell’ente, la T3R non ritenne di dare alcun seguito alla favorevole impugnativa ottenuta, credendo erroneamente che l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva fosse esaustivo di ogni questione, e che gli riconosceva di per sé il diritto al risarcimento del danno. Senza peraltro dare alcuna prova di quest’ultimo. I giudici si sono riservati la decisione. Tuttavia nei corridoi della Torre dell’Orologio c’è un moderato ottimismo circa la possibilità di riconoscimento delle ragioni del Comune.

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