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La bozza di decreto: ecco l’articolo della discordia

ISCHIA. La bozza di decreto, come è noto, non piace ai sindaci isolani ed ai loro tecnici. I motivi sono tanti ed è per questo motivo che dopo la videoconferenza di giovedì scorso presso il municipio di Lacco Ameno si è svolta una riunione venerdì a Roma e un’altra ci sarà questa mattina. Tra gli articoli della discordia c’è sicuramente il numero 8, avente ad oggetto “Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi”: non occorre una laurea e nemmeno essere un tecnico per rendersi conto che la problematica dei condoni e dell’assenza di concessioni in sanatoria non era affatto stata presa in considerazione. Ve lo riportiamo nella sua versione integrale:

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  1. Fuori dei casi disciplinati dall’articolo 7, comma 4, l’istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all’articolo 5, comma 2, ai comuni di cui all’articolo 1 unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
  2. a) scheda AeDES di cui all’articolo 7, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
  3. b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 12, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all’articolo 1;)
  4. c) progetto degli interventi proposti, con l’indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all’immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l’entità del contributo richiesto;
  5. All’esito dell’istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio.
  6. I comuni di cui all’articolo 1, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori di cui al comma 13 dell’articolo 5, trasmette al Commissario straordinariodi cui all’articolo 2 la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
  7. Il Commissario straordinario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili.
  8. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l’annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
  9. Con atti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l’utilizzo di piattaforme informatiche.
  10. Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente articolo è sospeso nelle more dell’esame delle domande di condono – presentate ai sensi dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e della legge 23 novembre 2003, n. 326 -pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I comuni di cui all’articolo 1 provvedono, anche mediante l’indizione di apposite conferenze dei servizi, ad assicurarela conclusionedei procedimenti volti all’esame delle predette istanze di condono entro 6 mesi dalla data di adozione del presente decreto legge. La concessione del contributo è subordinata all’accoglimento della richiestadi condono.

 

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