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Terremoto, arriva la “rivoluzione” CAS

Il Cratere cambia metodo per l’assistenza alla popolazione. Stretta sul contributo per i proprietari di seconde case e dichiarazione del permanere dei requisiti entro il 30 giugno di ogni anno e residenza stabile sull’isola. La Spesa prevista per il 2024 è di € 4.473.849,24. Legnini vuole smuovere ricostruzione e delocalizzazione

Cambiano le regole per l’assistenza alla popolazione sfollata del sisma del 21 agosto 2017. Per i terremotati del Cratere di Ischia ci saranno grosse novità o quasi. Stretta al contributo per i proprietari di seconde case sull’isola, dichiarazione del permanere dei requisiti entro il 30 giugno di ogni anno e residenza stabile sullo scoglio. Il comune di Casamicciola, invece, sulla gestione delle istanze passa la palla al Commissario e chiede l’assistente di sostegno per gli uffici sismici comunali. Continuerà ad avere gli assunti e funzionari sismici per il CAS, ma per il disbrigo pratiche farà tutto l’unità di Legnini. Lacco Ameno e Forio confermano l’asset del passato. L’obbiettivo dichiarato, anche sul finire del 2023, dal Commissario Straordinario Giovanni Legnini è quello di “Dare una smossa alle pratiche di ricostruzione e delocalizzazione”.

SISMA. 7 ANNI DOPO SI CAMBIA: ECCO COME

Ma andiamo con ordine e raccontiamo i fatti.Il Commissario con l’ultima Ordinanza n. 26 impartisce “Nuove disposizioni in materia di assistenza alla popolazione interessata dal sisma del 21 agosto 2017”. Con la confermato di Legnini anche il termine della sua gestione straordinaria, tra cui l’assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza sisma, è prorogata fino al 31 dicembre 2024. Il 30 aprile 2020 si era già provveduto alla cessazione dell’assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto, ordinando altresì la “riduzione al 50% dei contributi precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, a far data dal 31 dicembre 2020”. Questa targata Legnini 2024 sarebbe, dunque, la terza revisione del CAS Sisma dopo che nel 2019 si stabili inopinatamente di dichiarare cessato lo Stato di Emergenza senza valutare le conseguenze e l’assenza di previsioni economiche in favore degli sfollati costretti a rincorrere i provvedimenti di volta in volta emanati dal commissario per tamponare. A fare da giustificazione la frana e l’ordinanza del Commissario Straordinario n. 25 che unisce ricostruzione e delocalizzazione degli edifici danneggiati dai due eventi. Un provvedimento secondo cui, il commissario tra l’altro provvede, con proprio decreto, ad armonizzare le scadenze per la presentazione delle domande. Il CAS diventa cosi motivo di armonizzazione, considerato che a mente dell’ordinanza, con tale decreto il Commissario definisce i criteri con priorità per i percettori del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), prevedendo la possibilità di sospenderne l’erogazione in caso di mancata presentazione nei termini fissati delle domande per la ricostruzione o delocalizzazione da parte degli aventi diritto, fatte salve le ipotesi per le quali in ragione di comprovati e documentati impedimenti oggettivi, non sia possibile. È quei si inserisce, ancora, il guaio della dichiarazione della cessazione dello stato di Emergenza con la scusa della ricostruzione che non parte: «Tenuto conto della natura del contributo di autonoma sistemazione, quale misura emergenziale di primo aiuto alla popolazione rimasta priva di abitazione in conseguenza dell’evento sismico e atteso il lasso temporale trascorso dalla verificazione del sisma, che impone di procedere a una rivisitazione di tale forma assistenziale, più aderente all’avvenuto superamento del contesto emergenziale e all’avvio della fase ricostruttiva. Ritenuto, pertanto, opportuno, anche alla luce del sopravvenuto quadro provvedimentale e fattuale, individuare ulteriori disposizioni che favoriscano l’accelerazione della presentazione delle istanze relative alla ricostruzione, ad un tempo assicurando maggiore appropriatezza della spesa riconnessa all’erogazione CAS al mutato contesto, mediante una rimeditazione delle ipotesi che ne consentono il riconoscimento, ai fini dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa».

IL SINDACO DI CASAMICCIOLA CEDE IL CAS. UTA SOGGETTO ATTUATORE

Prima di dare corso alle modifiche sostanziali nelle procedure per la richiesta è concessione di CAS, Legnini accetta di subentrare al comune di Casamicciola Terme che lamenta problemi organizzativi nell’affrontare l’impresa. Il Sindaco di Casamicciola Terme il 29 dicembre 2023 con nota “chiede la possibilità di valutare il subentro della Struttura Commissariale anche nella fase istruttoria concernente l’accertamento dei presupposti per l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione e della liquidazione della spesa”. L’ok al passaggio di consegne, spiega il Commissario: «alla luce delle difficoltà organizzative prospettate nella cennata nota e in ragione dell’opportunità di accentrare maggiormente la verifica sulla sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo in capo alla Struttura Commissariale, all’uopo avvalendosi dell’UTA». Il subentro da questo febbraio 2024

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con riguardo all’attività istruttoria di verifica dei presupposti per la concessione. Nulla è innovato con riguardo ai Comuni di Lacco Ameno e Forio d’Ischia, che mantengono le predette funzioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali di competenza.

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Le modalità di svolgimento dell’attività dell’UTA sono regolate con apposita convenzione. Fino all’entrata in vigore delle nuove procedure, il Comune di Casamicciola Terme provvede alla liquidazione secondo le disposizioni passate. Fino all’esito delle nuove istruttorie, l’UTA potrà provvedere sulla base delle istruttorie e della documentazione trasmessa dal comune entro 10 giorni dal entra in vigore della nuova ordinanza. Poi l’Unità Tecnica Amministrativa agirà per conto del Commissario straordinario anche in qualità di responsabile del trattamento dei dati, espletando l’istruttoria fino al pagamento. Il CAS di norma dovrebbe essere erogato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, salva motivata sospensione per specifiche posizioni da parte dell’UTA. L’ente locale infine garantirà solo il supporto, con l’adozione solo dei provvedimenti amministrativi di propria competenza: certificati, dichiarazioni. Però il comune avrà e pagherà un responsabile del CAS che , in ossequio al principio di leale cooperazione istituzionale, assicura il raccordo.

4.473.849,24 di CAS per il 2024

La stima presunta del costo relativo alla prosecuzione delle misure assistenziali per il 2024 è pari a € 4.473.849,24 a far fronte sulle risorse finanziarie stanziate nella contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario – incrementata, e per tale specifica finalità, di ulteriori 4,5 milioni di euro – come attestato dal Dirigente della Struttura commissariale il 25 gennaio scorso. Per l’anno 2023, invece, era stata autorizzata la spesa di 4,95 milioni.

IL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE – “CAS SISMA”

In favore dei nuclei familiari già richiedenti e beneficiari, la cui abitazione, purchè di proprietà, anche pro quota, di almeno uno dei componenti, risulti tuttora oggetto di provvedimento di sgombero per inagibilità in conseguenza del sisma, il suddetto contributo, denominato “CAS sisma”, continua ad essere erogato da un minimo di € 400,00 per i nuclei monofamiliari fino ad un massimo di € 900,00 per i nuclei composti da 5 o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso, su istanza della parte interessata e a decorrere dalla stessa, un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti , anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

Al proprietario dell’immobile danneggiato, sono equiparati, purché residenti nell’immobile, alternativamente e in via esclusiva, l’usufruttuario o il nudo proprietario. Dopo 60 giorni dalla fine dei lavori e ripristino delle condizioni di agibilità dell’immobile, il diritto a percepire il contributo si intenderà cessato, prescindendo dalla revoca formale dell’ordinanza di sgombero dell’edificio recuperato o ricostruito.

CHECK OGNI 30 GIUGNO, STRETTA SECONDE CASE E POI…

Entro il 30 giugno di ciascun anno i soggetti legittimati, dovranno presentare una dichiarazione, riguardante tutti i componenti del nucleo familiare, in cui, oltre al possesso dei requisiti si dichiara di: non essere proprietari, in data anteriore all’evento sismico, di un immobile idoneo all’uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d’uso regolarmente registrato in data anteriore al 21 agosto 2017, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante. Di non aver fatto rientro nell’abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata dal sisma. Di essere proprietari di immobili con danno B o C, ivi rientrati dopo la realizzazione dei lavori di temporanea messa in sicurezza e di non poter risiedere nell’abitazione principale, abituale e continuativa nel periodo di esecuzione dei lavori di riparazione definitiva; di essere residenti o domiciliati nell’isola d’Ischia continuativamente anche dopo il 21 agosto 2017; di non aver venduto l’abitazione inagibile, sgomberata a causa del sisma, in data antecedente al ripristino delle condizioni di agibilità , salvo che per effetto dell’applicazione dell’ordinanza commissariale n. 24/2023; aver presentato o essere ancora nei termini per presentare la domanda di ricostruzione o delocalizzazione dell’immobile adibito ad abitazione al momento del sisma, in base alle disposizioni di cui all’art. 1 dell’ordinanza commissariale n. 25/2023. Il beneficiario deve sempre comunicare le variazioni del suo stato entro 10 giorni dal verificarsi o provvederà il Comune d’ufficio. Determina la sospensione del contributo, fino a che non si sia provveduto, l’omessa o incompleta presentazione della domanda. I Soggetti Attuatori provvedono all’istruttoria entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

VERIFICHE E MODALITÀ DI RECUPERO DEL CONTRIBUTO INDEBITAMENTE EROGATO

Restano i controlli a campione, con cadenza semestrale, in misura non inferiore al 50% del numero complessivo delle domande. L’UTAaccertata l’indebita percezione, in tutto o in parte, istruiscono e predispongono il provvedimento di revoca del contributo e lo trasmettono al Commissario Straordinario per la firma. I provvedimenti di revoca del CAS e l’assunzione delle conseguenti iniziative volte al recupero delle somme erogate e della conseguente legittimazione passiva in sede giudiziale sono sempre di competenza del Commissario Straordinario.

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