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Vito Mazzella: «Le ipoteche vanno annullate con azioni giudiziarie»

dell’avv. Vito Mazzella

ISCHIA – Un primo punto importante che merita rilievo nella pronuncia è la statuizione in merito alla procedura di reclamo obbligatoria da esperire prima di un ricorso tributario. Invece, secondo la Corte, “il mancato reclamo non rende il ricorso improcedibile in senso assoluto”, atteso che il ricorso svolge anche la funzione di reclamo e, pertanto, in accoglimento della tesi difensiva, la Corte ha ritenuto che trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso tributario, senza che l’Ente impositore si sia pronunciato, il ricorso deve valutarsi procedibile.

Il secondo punto, molto importante è rappresentato dall’applicazione della sentenza Cass. Sez. Un. 5771/12/2012, che aveva sancito l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria in violazione del limite minimo imposto di euro 8000. Orbene, essendo che detto limite è stato aumentato ad euro 20.000, nel 2012, ha ritenuto la Corte che anche le ipoteche iscritte precedentemente al 2012 devono essere superiori ad euro 20.000. Pertanto, nel caso in esame, ove vi era un’ipoteca di euro 8.152 iscritta nel 2007 la stessa, applicando retroattivamente il nuovo limite, è stata dichiarata illegittima.

Ciò potrebbe significare che tutte le ipoteche iscritte per somme inferiori ad euro 20.000, anche antecedenti al 2012, devono considerarsi illegittime e vanno annullate a mezzo azioni giudiziarie. Merita rilievo la pronuncia, perché una delle prime in detta materia che, affronta in modo pieno e condivisibile plurimi aspetti critici per gli addetti ai lavori e, molto interessante anche per i cittadini che possono far cancellare ipoteche in loro danno.

 

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