CRONACAPRIMO PIANO

Abusi sulla spiaggia, per il Tar infondato il ricorso del Negombo

La Sesta Sezione del Tribunale amministrativo regionale ha respinto l’impugnazione dell’ordinanza del Comune di Forio che ingiungeva la demolizione di alcune opere in prossimità dell’arenile

Il Tar ha respinto il ricorso del Negombo. Come si ricorderà, la società che gestisce il noto parco termale della baia di San Montano (Bar Ristorante Stabilimento Marino e Termale San Montano S.r.l.)era stata colpita da un provvedimento del Comune di Forio relativo ad alcune opere realizzate sull’arenile, strutture che alla fine della scorsa stagione balneare del 2020 sarebbero dovute essere disinstallate e che invece erano rimaste. L’ordinanza di demolizione riguardava una piattaforma in cemento e una struttura sovrastante dello snackbar con annesso cucinino, servizi igienici, spogliatoi, toilette e lastroni di camminamento. Per alcune di esse, secondo il Comune non risultavano i titoli abilitativi da un punto di vista edilizio e paesaggistico. Contro l’ingiunzione a demolire la società che gestisce il parco termale ha quindi fatto ricorso al Tar contestando tra l’altro una serie di violazione di legge, eccesso di potere, difetto d’istruttoria, erronea presupposizione dei fatti e contraddittorietà di cui sarebbe affetto il provvedimento del Comune.

L’ordinanza di demolizione riguardava una piattaforma in cemento e una struttura sovrastante dello snackbar con annessi servizi igienici, spogliatoi, toilette e lastroni di camminamento

Tuttavia, il Tribunale ha stabilito che il ricorso, per quanto riguarda la domanda relativa alle opere già rimosse e l’accertamento dell’ordinanza impugnata, è improcedibile, mentre per il resto va considerato infondato.

Il Tar ha invero rigettato l’eccezione di inammissibilità della società “Torre San Montano” che gestisce l’hotel Mezzatorre, la quale pretendeva il riconoscimento della scadenza delle due concessioni di cui è titolare il Negombo.

Tornando alla materia del contendere, il Tribunale ha basato l’improcedibilità parziale della domanda diretta a far caducare l’ordinanza di demolizione sul fatto che alcune opere, cioè le “strutture stagionali amovibili a servizio della spiaggia pubblica” e la “passerella amovibile in blocchetti di calcestruzzo”, sono state già rimosse prima dell’udienza di trattazione. Fra l’altro si trattava di opere “assentibili” ma realizzate senza informare l’amministrazione, e infatti erano poi state riallocate tramite “Cila”. Di conseguenza secondo i giudici della Sesta Sezione è inconfutabile la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame nella parte in cui è diretta alla caducazione dell’ordine demolitorio relativo alle opere già rimosse dalla società ricorrente.Come è infatti noto, l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al Giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti.Nel caso in questione l’interesse fatto valere dal Negombo–in relazione alle ridette opere rimosse- è chiaramente venuto meno.Di qui, secondo i giudici, discende la carenza di interesse alla ulteriore coltivazione della domanda di caducazione dell’atto.

Ads

Il Tar è quindi passato a verificare se esistevano i presupposti per l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento gravato ai fini di una “eventuale” domanda risarcitoria. E a norma del codice del processo amministrativo l’onere della dimostrazione della persistenza dell’interesse alla decisione a fini risarcitori grava sulla società ricorrente.

Ads

Il Tribunale ha così progressivamente smontato una a una tutte le argomentazioni portate dai legali del Negombo, in quanto secondo la Sesta Sezione “non è stato rappresentato nel gravame alcun plausibile argomento la cui “introduzione” nel procedimento, o meglio, la cui omessa valutazione da parte del Comune, sarebbe stata in grado di diversamente orientare il processo decisionale della Amministrazione”.

Secondo i giudici il ricorso, per quanto riguarda la domanda relativa alle opere già rimosse e l’accertamento dell’ordinanza impugnata, è improcedibile, mentre per il resto va considerato infondato

In altre parole, non è stata indicata la rilevanza che in concreto ha assunto la mancata valutazione delle deduzioni trasmesse dalla società e, dunque, il valore della mancata interlocuzione procedimentale sul contenuto sostanziale dei fatti su cui il Comune ha fondato i propri provvedimenti.

Di conseguenza i giudici hanno ritenuto inammissibilel’impugnazione“per genericità”, visto il risolutivo rilievo secondo cui non risulta allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa e di partecipazione procedimentale, in quanto la difesa del Negombo avrebbe omesso di indicare in qual modo e in che misura il vizio lamentato abbia in concreto precluso l’introduzione di deduzioni in grado di incidere sostanzialmente sulle determinazioni dell’amministrazione comunale, o abbia potuto in qualche modo ledere il diritto della società ricorrente all’ottenimento di una decisione “equa”.

Con una serie di articolate argomentazioni e riferimenti giurisprudenziali, il Tar ha infine dimostrato che anche gli ulteriori abusi commessi nell’area (chiosco bar e le altre strutture poste a servizio dello stabilimento e permanentemente rimasti a dispetto della autorizzazione paesaggistica del 2016) valgono a giustificare l’azione repressiva dell’amministrazione, perché hanno provocato la realizzazione di uno scenario completamente diverso da quella posto a fondamento dei (ben pochi) titoli abilitativi richiesti.

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex