CRONACA

Acquisizione al patrimonio comunale, la parola alla Corte d’Appello

Ieri mattina l’avvocato Bruno Molinaro ha presentato l’incidente di esecuzione per conto del Comune di Casamicciola Terme: obiettivo, evitare la demolizione di un immobile per destinarlo a scuola dell’infanzia

E’ una vera e propria corsa contro il tempo ma forse potrebbe non essere una missione impossibile. Dopo che il consiglio comunale di Casamicciola ha fatto il suo mercoledì scorso, votando a maggioranza l’acquisizione al patrimonio comunale di un immobile destinato a demolizione per utilizzarlo come plesso scolastico, nella mattinata di ieri l’avvocato Bruno Molinaro ha presentato in Corte d’Appello, nell’interesse del Comune termale.

L’incidente di esecuzione volto a fare accertare dal giudice delegato che la delibera votata dal civico consesso ha dato luogo ad una evidente causa di incompatibilità con l’esecuzione dell’ingiunzione di abbattimento dell’immobile incriminato emessa dalla Procura Generale. Considerati, come dicevamo, i tempi decisamente ristretti, il legale ha anche depositato, sempre in Corte d’Appello, istanza di fissazione urgente dell’incidente di esecuzione affinchè venga garantita all’amministrazione l’opzione di poter dichiarare la prevalenza dell’interesse pubblico alla conservazione dell’immobile nel proprio patrimonio, destinandolo a scuola dell’infanzia. I giorni a disposizione sono pochi e vedremo quello che succederà. A favore del Comune di Casamicciola però può giocare un aspetto tutt’altro che irrilevante, quello di trovarsi dinanzi a un ente terremotato e fortemente bisognoso di infrastrutture dopo i danni causati dal sisma del 21 agosto 2017.

Le difficoltà nel reperire edifici scolastici sul territorio casamicciolese vengono confermate dall’avvocato Molinaro in gran parte dell’atto, nel quale si legge tra l’altro: «in data 21.08.2017 si è verificato, nel Comune di Casamicciola Terme, un evento sismico di magnitudo 4.00 che ha interessato in modo considerevole tutto il territorio comunale, determinando danneggiamenti alle infrastrutture, agli edifici pubblici e a quelli privati; – tale fenomeno eccezionale ha creato uno stato emergenziale nell’intero territorio, attualmente sprovvisto di alcune delle principali infrastrutture a servizio della comunità casamicciolese, quali le scuole materne e primarie, dislocateanchein altri Comuni dell’Isola d’Ischia presso immobili in fitto (con spese a carico della Casse dello Stato);la mancanza di strutture per la popolazione scolastica ha determinato il sindaco pro tempore ad emanare l’Ordinanza n.188/2017, avente ad oggetto “Requisizione immobile adibito a plesso scolastico in Via Castanito, in disponibilità dell’Ente Diocesi di Ischia e di proprietà della Parrocchia di S.Maria Maddalena distinto in NCEU foglio 1 particella n. 318”; – “tale provvedimento di requisizione è stato, tuttavia, oggetto di sospensione ad opera del TAR Campania Napoli con ordinanza n. 3520/2018: sospensione successivamente confermatadal Consiglio di Stato con ordinanza n. 03473 del 27.03.2018; – “a seguito delle decisioni della giustizia amministrativa, il comune ha dovuto, dunque, riconsegnare l’immobile requisito all’Ente Diocesi”».

Successivamente l’avvocato Molinaro prova a spiegare perché la Corte d’Appello dovrebbe accogliere senza esitazione l’incidente di esecuzione e lo fa con una articolata esposizione: «”Rebus sic stantibus”, appare indubitabile che il provvedimento dell’organo collegiale del comune presenti tutti i requisiti di regolarità formale e sostanziale e sia obbiettivamente finalizzato a garantire la tutela del pubblico interesse, essendo stato ripetutamente affermato, in materia, dalla Suprema Corte di Cassazione che “…il Consiglio Comunale può dichiarare legittimamente la prevalenza di interessi pubblici ostativi alla demolizione alle seguenti condizioni: 1) assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e, nell’ipotesi di costruzione in zona vincolata, assenza di contrasto con interessi ambientali (…); 2) adozione di una formale deliberazione del consiglio con cui si dichiari formalmente la sussistenza di entrambi i presupposti; 3) la dichiarazione di contrasto della demolizione con prevalenti interessi pubblici, quali ad esempio la destinazione del manufatto abusivo ad edificio pubblico, ecc. (così Sez. III pen., 17 febbraio 2016, n. 9864; negli stessi sensi, v. anche Cass. Pen., 29 gennaio 2013, n. 11419, secondo cui “il Consiglio Comunale può dichiarare legittimamente la prevalenza di interessi pubblici ostativi alla demolizione (…) quali, ad esempio, la destinazione del manufatto abusivo ad edificio pubblico”, nonché Cass. pen., Sez. III, 10 ottobre 2008, n. 41339). Non vi è dubbio, altresì, alla luce dell’inequivoco tenore del dispositivo finale della delibera adottata, che la destinazione impressa all’immobile ad “edilizia scolastica” sia certa, effettiva e definitiva, non risultando la stessa ancorata ad alcun termine o evento futuro e incerto».

Fin troppo scontate le conclusion, nelle quali l’avvocato Bruno Molinaro chiede che la Corte d’Appello «in accoglimento della presente istanza ex art. 666 c.p.p., voglia – previa sospensione dell’esecuzione – accertare e dichiarare la improcedibilità della esecuzione stessa per la dedotta causa di incompatibilità sopravvenuta e disporre, comunque, la revoca dell’ordine giudiziale di demolizione di cui alla sentenza della Corte di Appello di Napoli, del 2 marzo 1994, divenuta irrevocabile in data 16 aprile 2008, nonché della successiva ingiunzione RE.S.A. n. 68/2009 adottata dal P.G., con ogni altra consequenziale statuizione come per legge». Non resta che attendere per capire se la prima acquisizione votata sull’isola d’Ischia possa passare alla storia. Aprendo magari un “sentiero” che potrebbe essere percorso in molte alter circostanze.

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