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Balneari choc, il Consiglio di Stato: subito le gare

La sentenza emessa a seguito del ricorso presentato dal gestore di uno stabilimento balneare di Rapallo inguaia anche gli imprenditori del settore della nostra isola: confermato il principio secondo il quale le concessioni sono scadute il 31 dicembre 2023, dunque vanno disapplicate le deroghe a fine 2024 adottate da svariate amministrazioni locali

La risorsa spiaggia «è scarsa» e le proroghe alle concessioni balneari vanno disapplicate. A dirlo è il Consiglio di Stato che conferma la scadenza delle concessioni demaniali per le spiagge al 31 dicembre dello scorso anno, obbligando così le amministrazioni a disapplicare eventuali deroghe al 31 dicembre del 2024, e si richiama «ai principi della Corte di Giustizia Ue» per dare «immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale». La sentenza N. 03940/2024, pubblicata nella giornata di martedì e decisa dalla VII sezione il 12 marzo, riguarda un ricorso del 2023 di un proprietario di uno stabilimento balneare a Rapallo. I giudici si richiamano ai «principi della Corte di Giustizia Ue, 20 aprile 2023, e a tutta la giurisprudenza europea precedente di dare immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale». I giudici sottolineano l’obbligo per i comuni di disapplicare le deroghe confermando la scadenza delle concessioni al 31 dicembre dello scorso anno. Inoltre nella sentenza è contestato il fatto che la risorsa spiaggia non sia scarsa, tesi che era stata sostenuta dal governo nella mappatura inviata a Bruxelles per motivare la mancata applicazione della direttiva Bolkenstein. Un problema che riguarda da vicino anche la nostra isola, dove adesso anche i Comuni che si erano orientati nel concedere la proroga fino al termine dell’anno solare – in attesa di eventuali sviluppi – dovranno gioco forza attrezzarsi e bandire gare regolari. Che comunque, tra tempi tecnici ed adempimenti burocratici da effettuare, difficilmente priveranno gli attuali gestori degli stabilimenti balneari di proseguire la propria attività almeno per la stagione estiva in corso. Che però, salvo miracoli, rischia davvero di essere l’ultima.

Tra le motivazioni addotte nel dispositivo il fatto che la risorsa oggetto del contendere, ovvero le spiagge, sia “scarsa” e questo non consente più il mantenimento di determinati status

La sentenza in questione nasceva da un ricorso della società Bagni San Michele srl contro il Comune di Rapallo (non costituitosi in giudizio) che chiedeva la riforma di una sentenza del Tar Liguria del gennaio 2023 che aveva dichiarato improcedibile tra le parti il ricorso proposto dall’appellante per l’annullamento. Il ricorrente chiedeva anche di “cancellare” le deliberazioni della giunta municipale di Rapallo (recanti indirizzi sulla disciplina delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative) e di ogni atto ad esso collegato e connesso. Nella sentenza, tra l’altro, si legge quanto segue: “Si tratta di meri assunti, sforniti di prova, in quanto la risorsa è sicuramente scarsa, come questo Consiglio di Stato ha già chiarito nella medesima pronuncia dell’Adunanza plenaria sopra citata, e la presenza o l’assenza dell’interesse transfrontaliero non dipende certo dalla mera – peraltro solo affermata – limitata rilevanza economica della concessione. Di qui la reiezione dei motivi con cui l’appellante contesta la sentenza impugnata laddove ha dichiarato improcedibile l’originario ricorso, avuto riguardo all’interesse fatto valere da Bagni San Michele nel presente giudizio e, cioè, l’accertamento della durata del rapporto fino al 2033 sulla base delle previgenti disposizioni di cui alla l. n. 145 del 2018, che essa vorrebbe far rivivere, una volta abrogata dalla l. n. 118 del 2022, con un effetto paradossale e contrario a tutta la ormai costante e granitica giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in questa materia, effetto non giustificato in nessun modo dalla presunta peculiarità della vicenda qui controversa. Da quanto esposto emerge anche la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dall’appellante, dato che essa pretende di far rivivere, sulla base di circostanze fattuali ictu oculi inconsistenti – il fatto, cioè, che essa si sarebbe aggiudicata all’asta il complesso aziendale, che non comporta certo il subingresso automatico nella concessione, conferendo ad essa solo un interesse legittimo pretensivo al sub ingresso”.

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