CRONACAPRIMO PIANO

Alluvione di Casamicciola, D’Ambrosio non poteva essere condannato

Le motivazioni della Corte d’Appello sanciscono in maniera chiara che la sentenza di primo grado era stata adottata dalla sezione distaccata di Tribunale di Ischia quando il reato contestato era da ritenersi già prescritto

L’ex sindaco di Casamicciola Terme Vincenzo D’Ambrosio, rimasto coinvolto nell’inchiesta giudiziaria scaturita a seguito dell’alluvione che nel 2009 sconvolse la cittadina termale, non avrebbe dovuto essere condannato in primo grado. E’ quanto si evince dalle motivazioni della sentenza emessa lo scorso 11 ottobre dalla I Sezione della Corte d’Appello di Napoli (presidente Paola Piccirillo, consigliere estensore Isidoro Palma, consigliere Allegra Migliorini), alla quale D’Ambrosio aveva fatto ricorso per il tramite del suo legale Nicola Nicolella. Di fatto il difensore aveva chiesto in via principale di annullare la sentenza di primo grado (condanna a quattro anni e al pagamento delle spese processuali) e in via subordinata di dichiarare che la prescrizione del reato era già maturata prima della decisione di primo grado: insomma, dal punto di vista cronologico non ci sarebbero stati i tempi per la condanna giacchè i fatti erano da ritenersi già prescritti. Analoga richiesta era stata formulata anche dal difensore dell’ente comunale, Luca Migliaccio. La Corte d’Appello non ha accolto la prima richiesta ma non ha eccepito sulla seconda, quella presentata in via subordinata.

La difesa aveva chiesto in via principale l’annullamento della sentenza, ma i giudici della I Sezione si sono opposti. Il dispositivo di primo grado era arrivato a maggio del 2019, con i termini però scaduti già da circa due anni

Vincenzo D’Ambrosio

Non a caso nella sua richiesta di appello, Migliaccio deduceva la “violazione dell’art. 522 c.p.p. (ossia nullità della sentenza per difetto di contestazione, ndr) per essere stata contestata l’aggravante ex art. 589 u.c. del codice penale senza il rispetto delle forme e delle garanzie previste; nel merito, erronea valutazione della perizia non essendo stata valutata a favore dell’imputato la circostanza della non obbligatorietà del cosiddetto piano di emergenza. L’appellante contesta, inoltre, che vi sia prova che gli avvisi di allerta meteo furono inviati ed effettivamente conosciuti del Comune di Casamicciola. Il primo giudice inoltre avrebbe erroneamente valutato le risultanze della perizia che conclude in termini ipotetici circa la responsabilità dell’imputato D’Ambrosio e le testimonianze Celano, Giulivo, Lupoli e Trovato che hanno sottolineato la straordinarietà e imprevedibilità dell’evento e la non spettanza ai Comuni della manutenzione del demanio idrico; in via subordinata, la prescrizione dei reati di cui al capo B) giacchè l’art. 589 prevede un’ipotesi di concorso formale di reati e non di reato complesso con la conseguenza che ai fini della prescrizione ciascun reato mantiene il suo autonomo termine di prescrizione che decorre dalla data di commissione. Il termine di prescrizione sarebbe per tutti i reati maturato prima della sentenza di condanna, sicché sarebbe stata inibita al giudice la condanna risarcitoria pronunciata. L’appellante ne chiede, pertanto, la revoca”. E come già spiegato, l’accoglimento è arrivato soltanto per la richiesta subordinata.

I giudici infatti scrivono nelle motivazioni che “fondata risulta, invece, l’eccezione di prescrizione dei reati in data antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado. E’ d’uopo ricordare che secondo consolidati indirizzi ermeneutici di legittimità la fattispecie disciplinata dall’art. 589 u.c. (morte di più persone ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più persone) non costituisce un’autonoma figura di reato complesso, né da luogo alla previsione di circostanza aggravante rispetto al reato previsto dall’art. 589 comma primo codice penale (omicidio colposo, ndr) ma prevede un’ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo ‘quoad poenam’ con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione, sicché il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato. Tornando al caso di specie, l’evento morte e lesioni in concorso si sono verificati tutti in data 10 novembre 2009”. Quella maledetta mattina in cui perse la vita la povera Anna De Felice, colpevole soltanto di trovarsi al posto sbagliato nel momento sbagliato. Nel passaggio successivo il collegio giudicante fa i conti e tira le somme: “Il termine di prescrizione per il delitto di omicidio colposo – si legge – fatta eccezione per le ipotesi aggravate di cui ai capoversi primo e secondo dell’art. 589 c.p. è pari ad anni sette e mesi sei, considerato l’effetto interdittivo. Identico è il termine di prescrizione delle lesioni contestate. A tale termine vanno aggiunti 44 giorni di sospensione relativi al giudizio di primo grado. Ne discende che il termine prescrizionale è maturato il 13 giugno 2017”.

In primo grado l’ex sindaco di Casamicciola era stato condannato a quattro anni di reclusione ed al pagamento delle spese processuali mentre erano stati assolti Ferrandino, Arcamone e Verde

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Una data precedente a quella in cui fu pronunciata la sentenza di condanna a carico di D’Ambrosio dai giudici di primo grado, che arrivò nel 2019. E’ per questo che la I Sezione della Corte d’Appello spiega che “la sentenza di primo grado deve essere riformata, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione. Nel pronunciare declaratoria di estinzione dei reati di cui al capo B), verificatasi in corso di giudizio di primo grado, la Corte è chiamata altresì a revocare le statuizioni civili della sentenza impugnata riguardanti l’imputato e il responsabile civile Comune di Casamicciola. Per questi motivi la Corte in riforma della sentenza n. 5713/19 emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia – in data 10 maggio 2019 ed appellata da D’Ambrosio Vincenzo, dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine ai reati di cui al capo B), essendo gli stessi estinti per intervenuta prescrizione. Revoca le statuizioni civili”. Per la cronaca il contenzioso giudiziario aveva visto già assolti in primo grado Giosi Ferrandino, Silvano Arcamone e Simone Verde.

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