CRONACAPRIMO PIANO

Appalto NU a Lacco, colpo da k.o. del Comune: respinto il ricorso della Balga

Il Tar ha emesso il verdetto di merito nella controversia tra l’ente e l’azienda, che contestava l’assegnazione del servizio alla “rivale” Supereco: le richieste della società baranese sono state dichiarate inammissibili per “carenza d’interesse”

È infine arrivato il verdetto del Tribunale amministrativo regionale di Napoli nel merito della controversia che ha visto contrapposti il Comune di Lacco Ameno e la Balga. Il Tar ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato da quest’ultima per “carenza d’interesse”. Sorride dunque l’amministrazione lacchese che vede riconosciuta la sostanziale correttezza della procedura di gara che ha assegnato il nuovo appalto per il servizio di gestione della nettezza urbana nel comune del Fungo, che aveva visto prevalere la SuperEco.

Un risultato che fu contestato sin da subito dalla Balga (l’azienda dei fratelli Balestrieri fu detentrice del servizio nei tre anni precedenti), che chiese al Tar la sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione, in attesa del verdetto finale. Uno dei principali motivi a base del ricorso della Balga era quello di difetto di motivazione, perché “la Commissione di gara non ha provveduto, mediante l’esplicitazione delle ragioni del giudizio, ad emendare l’intrinseca insufficienza motivazionale del punteggio numerico attribuito all’offerta tecnica della ricorrente, determinata dalla genericità dei parametri di valutazione prefissati dal capitolato e dal disciplinare di gara, e aggravata dalla loro mancata articolazione in criteri e sub-criteri”.  

Prima della conclusione della gara, la Balga aveva ceduto il ramo d’azienda deputato alla gestione rifiuti. Ad aprile il Tribunale aveva rigettato l’istanza di sospensiva dell’azienda ischitana, che per tre anni aveva gestito il servizio all’ombra del Fungo

Gran parte del ricorso riguardava inoltre l’omissione di comunicazione circa il servizio svolto a Milazzo ed eseguito “non a regola d’arte”, e l’omissione nel Documento di gara unico europeo (Dgue) della dichiarazione della circostanza, “non rendendo, così, informazioni utili ai fini del buon andamento della procedura”. Un’omissione che, secondo i legali della Balga, sarebbe decisiva in quanto secondo il Consiglio di Stato l’inadempimento come quello di cui la Super Eco si sarebbe resa autrice a Milazzo potrebbe escluderla dalla procedura lacchese, “qualora assurga al rango di grave illecito professionale, tale da rendere dubbia l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico, anche se non abbia prodotto gli effetti risolutivi, risarcitori o sanzionatori tipizzati dalla norma” prevista dall’art. 80 del D.lgs 50/2016. Inoltre venne contestato alla Super Eco di aver omesso di dichiarare alla Commissione del Comune di Lacco Ameno il fatto che contro l’ordinanza del sindaco di Milazzo nella quale erano state evidenziate le citate criticità nel  servizio svolto per conto di quella amministrazione non risulta pendente nessuna impugnativa, cosa che rende definitive le contestazioni contenute nell’ordinanza.  Tuttavia,  il Tar non concesse la sospensiva, accogliendo le istanze del Comune di Lacco Ameno.

Il mese scorso le parti discussero formulando le proprie conclusioni. Da parte sua, l’ente di Piazza Santa Restituta si era riportato alle argomentazioni svolte nella memoria di replica depositata l’11 maggio, che andava  a integrare quella già depositata per la camera di consiglio di inizio aprile. In relazione all’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, il Comune riteneva contraddittoria la tesi della Balga, in quanto sosteneva che l’interesse a ricorrere deriverebbe dalla possibilità di incamerare la percentuale dell’1% dell’utile dell’appalto che verrebbe, poi, svolto dalla cessionaria del ramo d’azienda (lo scorso febbraio la stessa Balga  comunicò il trasferimento del ramo d’azienda per la gestione dei rifiuti: in particolare informò l’ente di aver sottoscritto un contratto di affitto di azienda con la società Is.V.Ec. s.r.l. trasferendo a quest’ultima il ramo d’azienda per la gestione dei rifiuti). In realtà, secondo il Comune, in tale contratto viene chiarito che proprio l’appalto dell’ente non è compreso tra quelli oggetto di cessione: da ciò deriverebbe che l’accoglimento del ricorso non determinerebbe alcun passaggio dell’appalto alla cessionaria del ramo d’azienda e, dunque, alcun incasso di percentuale sugli utili.

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Secondo la Sesta sezione del Tar, in caso di rinnovazione della gara la Balga non potrebbe mai risultarne aggiudicataria, avendo perso i requisiti di ammissione richiesti e dovendo i requisiti di ammissione sussistere non solo al momento della presentazione della istanza di partecipazione alla gara ma fino alla sua conclusione e alla stipulazione del contratto

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L’appalto in teoria dovrebbe essere gestito dalla Balga che, però, non è più abilitata all’esercizio dell’impresa in tale settore. Di qui la carenza di interesse concreto ad agire. Inoltre, in relazione all’omissione di informazioni rilevanti da parte della controinteressata, secondo l’ente le osservazioni della Balga erano fuori bersaglio, perché in primo luogo chiedeva l’applicazione della nuova formulazione dell’articolo 80 comma 5 lettera c come introdotta dal Dl 135/2018 convertito con modifiche dalla legge 12/2019 quando, invece, il bando per cui è causa è stato pubblicato in data anteriore all’entrata in vigore della nuova formulazione. In secondo luogo perché l’azienda sosteneva che l’ordinanza sindacale con cui venivano messe in luce le carenze della contro interessata non era mai stata impugnata: una motivazione che non terrebbe conto del fatto che la Supereco non aveva alcun interesse a impugnare quel provvedimento perché esso, al di là dell’elencazione delle problematiche insorte nell’appalto, si concludeva con l’assegnazione in suo favore dell’appalto. Tale ordinanza  venne impugnata invece dall’altra parte non aggiudicataria, e si concluse con sentenza di accoglimento del ricorso. Tale sentenza fra l’altro è stata poi impugnata dalla Supereco. In ogni caso, la versione dell’articolo 80 del D.lgs. 80/2016 applicabile “ratione temporis” prevedeva soltanto la risoluzione del contratto quale grave illecito.  Infine, in relazione all’esclusione per il mancato raggiungimento del punteggio minimo, il Comune  sottolineò che il punteggio numerico attribuito alla Balga era stato sufficientemente motivato in riferimento alle dettagliate griglie di punteggio  contenute negli atti di gara. Inoltre, ai fini della prova di resistenza, l’azienda non avrebbe saputo dettagliare il suo diritto a un maggior punteggio nelle singole voci di valutazione. 

LA SENTENZA

Due giorni fa la Sesta sezione del Tar ha infine emesso il verdetto: il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse. Il Collegio ritiene infatti fondata l’eccezione di carenza d’interesse formulata da entrambi i resistenti, cioè il Comune di Lacco Ameno e la SuperEco, in riferimento all’avvenuto affitto del ramo d’azienda della Balga, avente a oggetto l’attività di gestione dei rifiuti. «Tale cessione» scrive il collegio presieduto dal dottor Paolo Passoni, «comprendendo anche l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali già posseduta dalla Balga, implica che quest’ultima, ove il ricorso fosse accolto e la gara rinnovata, non potrebbe mai conseguire l’aggiudicazione non essendo più abilitata allo svolgimento dell’attività oggetto di affidamento. Al riguardo la ricorrente nella propria memoria di replica ha sostenuto di avere “interesse diretto, concreto ed attuale alla impugnativa … nonostante la cessione del predetto ramo d’azienda, ciò in quanto, come si evince dalla mera lettura del contratto di affitto di azienda del 27 febbraio 2019, le parti contraenti hanno concordato che il canone di affitto per l’intera durata contrattuale sia costituito da una quota fissa ed una variabile, quest’ultima fissata nell’1% oltre IVA del fatturato annuo che la società Isvec. s.r.l. realizzerà nella gestione dell’impresa affittata”. La Balga aggiunge che, in caso di accoglimento del ricorso e di riammissione alla gara, ove “essa dovesse risultare aggiudicataria del servizio de quo, lo stesso passerebbe, in virtù delle previsioni del richiamato contratto di affitto, direttamente alla Isvec s.r.l., comportando un aumento del fatturato di quest’ultima e, quindi, della ricorrente stessa”».

Tali affermazioni, continua il Tar, non sono persuasivi:  «Essi si basano sul presupposto che, in caso di rinnovazione parziale della gara, la Balga possa risultarne aggiudicataria e che l’effetto di questa aggiudicazione sarebbe “il passaggio” dell’affidamento alla Isvec s.r.l. (con indiretto incremento del corrispettivo della cessione del ramo d’azienda). Questo argomentare non è corretto. In caso di rinnovazione della gara la Balga non potrebbe mai risultarne aggiudicataria, avendo perso i requisiti di ammissione richiesti e dovendo i requisiti di ammissione sussistere non solo al momento della presentazione della istanza di partecipazione alla gara ma fino alla sua conclusione e alla stipulazione del contratto (e infatti l’aggiudicazione è inefficace fin quando non sia verificato il possesso dei requisiti di ammissione)». Non è tutto, infatti il Tar prosegue affermando anche che «non è ipotizzabile una sorta di automatica sostituzione della Isvec alla Balga (il “passaggio” del servizio secondo quanto si legge nella memoria di replica) in forza del contratto di affitto del ramo d’impresa perché la Isvec non ha partecipato alla gara e il comune è estraneo al contratto di cessione sicché il contratto non può produrre nei suoi confronti l’effetto di sostituire il soggetto che ha partecipato alla gara con un soggetto diverso». Oltretutto, conclude la Sesta sezione, lo stesso contratto esclude dalla cessione il cantiere di Lacco Ameno nel presupposto della scadenza dell’affidamento alla data del 28 febbraio 2019. «Conclusivamente il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse». La Balga è stata anche condannata al pagamento delle spese, duemila euro oltre gli accessori di legge, a favore di ciascuna delle parti resistenti, con distrazione al difensore del comune di Lacco Ameno per dichiarato anticipo. Si chiude così con la vittoria dell’ente l’ennesima controversia relativa al servizio di gestione dei rifiuti nel paese del Fungo, appalto che spesso ha finito per essere contestato in via giudiziaria,sorte già toccata anche al precedente appalto che, nonostante varie vicissitudini raccontate negli anni su queste pagine, vide di fatto prevalere – ironia della sorte – proprio la Balga.  Grande e comprensibile soddisfazione nella Torre dell’Orologio di Piazza Santa Restituta, dove il settore del contenzioso, seguito dall’avvocato Leonardo Mennella, ha ottenuto un nuovo e non trascurabile risultato.

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ARO

COME DICE IL PROVERBIO. ATTENDI SOTTO L’ALBERO IN RIVA AL FIUME CHE PRIMA O POI PASSERA’ IL CADAVERE DEL TUO NEMICO.
NE SONO CONTENTO. QUESTI CRIMINALI TRAVESTITI DA SETTE NANI PICCOLI E CARINI SI NASCONDE LA PIU’ BRUTTA SPECIE DI PRIMATI SULLA TERRA.
SPERO O MEGLIO ANDRANNO IN GALERA. ALMENO QUANDO USCIRANNO GLI SI POTRA’ DIRE LADRI E IMBROGLIONI COSA CHE NON SARA’ PIU’ VERA CHI LO POTRA NEGARE.
E LA STESSA SORTE DOVRA’ CAPITARE A QUESTI AMMINISTRATORI INFAMI MEDIOCRI ED OTTUSI .
DIO E GRANDE.

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