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Ascom News n. 27 – Incentivi per assunzioni nel 2016, sconto sui contributi

A CURA DI MARCO LARASPATA

Assunzioni agevolate: più facile ottenere un contratto di lavoro anche nel 2016 grazie alla misura, contenuta nell’ultima legge di Stabilità, che prevede il taglio dei contributi previdenziali. Pertanto, il datore di lavoro che assuma un dipendente con un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti non dovrà corrispondere all’Inps una parte dei contributi di previdenza che, altrimenti, sarebbe tenuto a versare. La misura, già prevista dalla finanziaria del 2015, è stata prorogata di un ulteriore anno, visti i benefici che ha comportato (si ricorda, su questo fronte, che secondo l’osservatorio dell’Inps nei primi otto mesi dell’anno in corso oltre 790mila rapporti di lavoro – tra assunzioni a tempo indeterminato e stabilizzazioni di contratti a termine – hanno beneficiato dell’esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità 2015).

A differenza, però, dello scorso anno, la misura viene ridotta sia in termini di entità, sia di durata che di percentuale di decontribuzione. Infatti, se nel 2015 per le assunzioni effettuate lo sgravio copriva anche l’intera quota contributiva a carico del datore di lavoro fino a un tetto di 8.060 euro e aveva durata triennale, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016 è prevista:

– la possibilità di ridurre i contributi solo del 40% (e non del 100%);

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– il tetto massimo è di 3.250 euro (e non quindi di 8.060 euro);

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– la durata massima è di 24 mesi (contro gli attuali 36).

L’incentivo non si applica in due casi:

– se il lavoratore, nei sei mesi precedenti, sia risultato occupato a tempi indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro,

– se il lavoratore ha già usufruito del beneficio in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato.

A chi spetta il bonus?

Tutti i datori di lavoro (tranne i datori di lavoro domestico e in caso di apprendistato) che effettuano nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time (esclusi i contratti di apprendistato) hanno diritto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi dovuti all’INAIL.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Ai fini del diritto all’esonero non rileva la sussistenza della natura imprenditoriale del datore di lavoro, pertanto il beneficio è esteso anche ai soggetti non imprenditori.

L’incentivo è applicabile anche alle assunzioni a tempo indeterminato:

– di personale con qualifica dirigenziale;

– di soci lavoratori di cooperative;

– a scopo di somministrazione (anche se la somministrazione è resa verso l’utilizzatore a tempo determinato).

Non può invece rientrare tra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulato a tempo indeterminato.

Secondo l’INPS il beneficio spetta anche in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato, ferme restando le altre condizioni, sempreché l’assunzione a termine (e la successiva trasformazione) non costituisca condotta elusiva finalizzata all’ottenimento dell’agevolazione.

Come ottenere il bonus?

Il lavoratore non deve fare nulla. Tutti gli adempimenti spettano al datore di lavoro, il quale, se ha diritto all’esonero, deve inoltrare all’INPS in via telematica, prima della trasmissione della denuncia contributiva del mese in cui intendono usufruirne, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”.

Durata e misura

L’esonero dal versamento dei contributi è riconosciuto:

 

– per le assunzioni che avverranno nella restante parte del 2015: per un periodo massimo di 36 mesi, che decorrono dalla data di assunzione del lavoratore e nel limite massimo di importo pari a € 8.060 annui (€ 671,66 mensili);

– per le assunzioni che avverranno in tutto il 2016: per un periodo massimo di 24 mesi, che decorrono dalla data di assunzione del lavoratore e nel limite massimo di importo pari a € 3.250 euro.

Non è esonerato il pagamento delle seguenti forme di contribuzione:

– i premi e i contributi dovuti all’INAIL;

– il contributo, ove dovuto, al Fondo di tesoreria INPS;

– il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà residuale.

Che succede in caso di part-time?

In relazione ai rapporti di lavoro part-time, la misura della soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro.

Esclusioni

L’esonero contributivo non spetta per le nuove assunzioni di lavoratori:

– che nei 6 mesi precedenti erano occupati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

– per i quali il beneficio in esame è già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;

– che nel periodo 1° ottobre-31 dicembre 2014 avevano già un contratto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro che richiede l’incentivo o con società controllate, collegate (art. 2359 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (condizione che si riscontra nel caso di etero direzione attraverso persona fisica o per via di assetti proprietari coincidenti sotto il profilo sostanziale).

L’incentivo inoltre non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

– l’assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (la violazione del diritto di precedenza sussiste anche nel caso di utilizzazione con contratto di somministrazione);

 

– il datore di lavoro (o l’utilizzatore) è interessato da sospensioni dal lavoro con intervento di CIGS, fatti salvi i casi in cui l’assunzione (o la somministrazione) sia finalizzata all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dalla CIGS. Il rispetto della presente condizione interessa esclusivamente le assunzioni riferite all’unità produttiva interessata dagli interventi di integrazione salariale;

– l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

– l’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria (v. n. 9390 e s.) risulta effettuata decorsi i termini di legge. In tal caso, la perdita dell’esonero è riferita al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell’inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria.

Compatibilità con altri incentivi

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Pertanto, il predetto esonero contributivo non è cumulabile con gli incentivi previsti per l’assunzione di:

– lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi;

– donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree.

L’esonero contributivo è invece cumulabile con gli incentivi previsti per l’assunzione di:

– lavoratori disabili;

– giovani genitori precari;

– beneficiari del trattamento di disoccupazione;

– giovani iscritti al “Programma Garanzia Giovani”;

– iscritti nelle liste di mobilità.

 

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