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Autovelox a Ischia, il giudice annulla 461 euro di sanzioni

La sentenza è stata pronunciata dalla dott.ssa Angela Castagliuolo, GdP presso la sezione distaccata di Tribunale di Ischia. L’opposizione era stata presentata dall’avvocato Vito Mazzella per conto dell’ischitano A.A. che non aveva rispettato alcuni limiti di velocità: le infrazioni erano state rilevate in via Baldassarre Cossa

E’ una sentenza particolarmente significativa quella emessa dal giudice di pace della sezione distaccata di Tribunale di Ischia, dott.ssa Angela Castagliuolo, che di fatto boccia gli autovelox mobili che a più riprese sono stati installati per il tramite della polizia locale lungo le strade del Comune di Ischia, in particolare sulla famigerata Superstrada. Il giudice si è pronunciato sul ricorso che era stato presentato da A.A., assistito dall’avvocato Vito Mazzella, il quale “proponeva opposizione avverso la ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto della Provincia di Napoli, Area III con la quale veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 461,34 oltre spese, per sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a seguito di sommario processo verbale di contravvenzione per violazione al Codice della Strada, articolo 142 c. 8° del D.Leg.vo N° 285/92, elevato dalla Polizia Urbana del Comune di Ischia il 30/01/2022. per aver superato di oltre 10KM e di non oltre 40 KM i limiti massimi di velocità stabiliti dalla cartellonistica stradale, in Ischia, alla via Baldassarre Cossa con il veicolo targato (omissis).

Nel sentenziare, tra l’altro, la dott.ssa Castagliuolo osserva che l’opposizione è fondata scrive tra l’altro: “Occorre preliminarmente evidenziare che il sistema di rilevamento della velocità degli autoveicoli con il quale le forze dell’ordine possono verificare il superamento dei limiti di velocità e applicare le relative sanzioni previste dall’art. 142 cds, stabilisce che questi dispositivi devono essere segnalati preventivamente e risultare ben visibili agli automobilisti, ciò vale sia per le postazioni fisse sia per quelle mobili”. Attenzione a quest’ultimo passaggio del giudice che lascia intendere che il concetto appena espresso deve intendersi valido sempre anche per le postazioni fisse ed ecco perché il discorso potrebbe essere esteso anche ai rilevatori di velocità recentemente installati. Il magistrato aggiunge poi: “Sul punto, la recente Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione del 08/02/2022, N 4002 ha chiarito che questi due requisiti, preventiva segnalazione e visibilità, devono essere soddisfatti entrambi in modo autonomo e distinto ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione. Sempre in tema di rilevamento automatico della velocita la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza, N 2205 del 2020, aveva già fornito precisazioni e stabilito che: ‘i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante’ e, comunque ‘la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse’”.

Non sarebbero stati rispettati parametri come la segnalazione preventiva dei rilevatori di velocità e la visibilità agli automobilisti. Il dispositivo sottolinea come queste prerogative debbano essere valide anche per gli autovelox fissi

L’avvocato Vito Mazzella

Proseguendo il giudice di pace osserva: “Va poi evidenziato che i dispositivi e le relative misurazioni di velocità, accertate tramite autovelox, devono essere omologati dal MIT (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti); segnalati in modo adeguato per il tramite di cartelli stradali ovvero segnali luminosi e nella ipotesi in cui sia assente la pattuglia, i cartelli stradali devono raffigurare l’organo di polizia o del servizio mentre, in presenza di agenti, questi devono indossare la divisa di ordinanza ed affiancare la macchina di servizio e, tra il segnale stradale, ovvero il dispositivo di avviso, ed il luogo in cui è posizionato l’autovelox, deve intercorrere una distanza spaziale sufficiente al fine di evitare pregiudizio alla circolazione automobilistica. Infine i dispositivi di controllo elettronico della velocità, tra cui l’autovelox, devono essere sottoposti a due tipologie di accertamento: la verifica di funzionalità al momento del collaudo, nonché la taratura annuale (circostanze da indicare nel verbale di illecito). Ne consegue che i verbali di misurazione di velocità tramite apparecchiature elettroniche – autovelox – qualora non installati in ottemperanza alla prevista normativa e controllati periodicamente, devono considerarsi illegittimi. Nel caso in esame, le modalità di rilevamento del contestato eccesso di velocità o ascritto al ricorrente, non appaiono del tutto conformi alla normativa innanzi richiamata da cui la illegittimità dell’impugnato provvedimento.”. Il giudice ha così accolto l’opposizione annullando le sanzioni amministrative che erano state comminate al ricorrente.

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