CRONACA

Biglietterie al Parcheggio Guerra, il Tar “boccia” la Gestour

La società di navigazione si è vista dichiarare improcedibile il primo motivo di un articolato ricorso e inammissibili gli altri dai giudici della VI Sezione Penale. Nel mirino la struttura ubicata nell’area a ridosso della Superstrada, di cui era stata chiesta la rimozione per mancanza di autorizzazione paesaggistica

Una battaglia giudiziaria, quella che si è combattuta dinanzi ai giudici amministrativi, che si è conclusa in maniera tutt’altro che positiva per chi aveva proposto ricorso. La VI Sezione del Tar Campania, infatti, ha pronunciato la sentenza sul ricorso che era stato proposto dalla società di navigazione Gestour srl, contro il Comune di Ischia. La vicenda ha inizio quando nell’area di Parcheggio Guerra, all’ingresso della Superstrada di Ischia, per intenderci, viene installata una struttura prefabbricata in alluminio e legni che avrebbe dovuto fungere da biglietterie. Una struttura che tramite convenzione avrebbe potuto essere utilizzata dalle diverse compagnie di navigazione e che diventa indispensabile quando il sindaco d’Ischia, con ordinanza n. 116 dell’8 agosto 20220, al fine di decongestionare il traffico ed evitare assembramenti nell’area portuale, vietava ai veicoli dei conducenti dei veicoli diretti all’imbarco di sostare o fermarsi nei pressi della Banchina Olimpica e via Iasolino ordinando loro di incolonnarsi nell’area di Parcheggio Guerra per essere poi smistati all’imbarco attraverso la “regia” della polizia locale e del personale delle compagnie di navigazione (provvedimento peraltro impugnato sempre al Tar dalla Gestour).

E’ in questo momento che si entra nel vivo del contenzioso, come si ricorda nello stesso ricorso in cui si scrive: “La Giacometti Group s.r.l., cioè la società che aveva eseguito i lavori di costruzione del locale biglietteria nell’area dell’ex parcheggio Guerra, nel presupposto che vi fosse stato un accordo in base al quale la relativa spesa sarebbe stata pagata dalle società di navigazione operanti in Ischia (in pratica la Medmar, la Caremar e la ricorrente), chiedeva a quest’ultima la corresponsione di circa 20.000 euro e, di fronte al mancata pagamento, otteneva dal Tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo (che era oggetto di opposizione).In questo contesto la ricorrente, ritenendo abusiva la realizzazione del locale biglietteria per la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, inoltrava al comune in data 14 agosto 2020 una diffida con la quale chiedeva l’adozione dei necessari provvedimenti sanzionatori ai sensi dell’articolo 27 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Sulla istanza si formava il silenzio dato che a essa non è stato dato riscontro e quindi la ricorrente ha presentato ricorso con il quale ha chiesto che la sezione, acclarata l’illegittimità del silenzio, ordini al Comune di pronunciarsi sulla istanza”.

Secondo il collegio la ricorrente non solo non avrebbe chiarito quale sarebbe stata l’utilità ricavata da un intervento repressivo dell’ente di via Iasolino ma non possiede nemmeno una situazione giuridica differenziata e che le consente di lamentarsi della presunta omissione

L’ente di via Iasolino si è naturalmente costituito in giudizio sostenendo di aver dato riscontro negativo alla diffida con una nota firmata dal responsabile dell’area tecnica, che sosteneva la piena legittimità dell’opera realizzata in quanto non necessitante di autorizzazione paesaggistica dal momento che si trattava di una struttura a carattere temporaneo. Nel tirare le somme, i giudici della VI Sezione (presidente Santino Scudeller, consigliere estensore Davide Soncelli, primo referendario Mara Spatuzzi) nel corso della Camera di Consiglio hanno evidenziato che “il ricorso principale, indipendentemente da ogni altra considerazione, è improcedibile dato che il comune di Ischia ha fornito riscontro alla diffida della ricorrente chiarendo le ragioni per cui ha ritenuto di non darle seguito. I motivi aggiunti sono invece inammissibili dato che la ricorrente è carente di legittimazione e interesse al ricorso, risultando quindi fondata l’eccezione (di difetto di interesse) sollevata dal comune di Ischia”. Insomma, una sconfitta su tutti i fronti per la Gestour srl che non ha trovato alcuna forma di accoglimento in quelle che erano le sue istanze e doglianze.

I giudici evidenziano tra l’altro che “non solo la ricorrente non ha chiarito quale sia la concreta utilità che otterrebbe da un intervento repressivo comunale (in concreto dalla rimozione del fabbricato utilizzato come biglietteria dalla Medmar nell’area di sosta attrezzata creata dal comune attraverso la concessione del relativo spazio) ma essa in realtà nemmeno può essere considerata titolare di una situazione giuridica differenziata che le consenta di contestare tale mancato intervento”. E poi ancora si evidenzia che difetta una situazione legittimante al ricorso e poi si aggiunge che “in ogni caso, anche ad ammettere che la ricorrente sia legittimata al ricorso dalla sua posizione di concorrente della Medmar e in considerazione del contenzioso civilistico che la oppone alla Giacometti Group, la rimozione della biglietteria non attribuirebbe una utilità diretta alla ricorrente dato che essa è estranea alla convenzione stipulata tra il comune e la Medmar e quindi non è obbligata a utilizzare per i propri servizi la biglietteria costruita nell’area attrezzata (l’uso da parte di altre compagnie di navigazione è espressamente subordinato a intese tra queste e la Medmar e la ricorrente ha rifiutato di addivenirvi); d’altro lato la rimozione della biglietteria nemmeno sarebbe in grado di incidere sulla ordinanza che ha disciplinato la sosta e la fermata dei veicoli diretti all’area di imbarco che forma oggetto di un distinto provvedimento comunale (che la ricorrente ha impugnato con autonomo ricorso); l’unico riferimento a una utilità che si trova nel ricorso è d’altro lato l’affermazione secondo cui l’installazione del prefabbricato-biglietteria, determinando un degrado ambientale, produrrebbe l’effetto di ‘allontanare i turisti dall’isola’ così determinando una ‘diminuzione d’affari per la ricorrente’; si tratta però di una utilità che non solo non è dimostrata né dimostrabile ma che ha un carattere del tutto ipotetico”. Da qui la VI Sezione del Tar arriva alla ulteriore conclusione che “allo stato non risulta alcun obbligo di utilizzazione della struttura da parte della ricorrente ed è quindi chiaro che un siffatto obbligo potrebbe nascere solo da altre e ulteriori iniziative dell’amministrazione che, ove siano poste in essere, la ricorrente potrà eventualmente contestare nelle pertinenti sedi”. Motivi per i quali il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e inammissibili i motivi aggiunti.

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