CRONACAPRIMO PIANO

Capricho, scontro finale Comune-Demanio

Lunedì scorso la Commissione di Incameramento ex art. 49 del codice della navigazione, domani la conferenza di servizi rinviata nell’ultima seduta. Ecco cosa prevedono norme e procedure

Dopo gli esiti dell’ultima conferenza speciale dei servizi ed in vista della prossima fissata dal Commissario Giovanni Legnini alla giornata di domani giovedi 16 maggio, sul caso ex Capricho si apre la commissione di incameramento. La seduta si è tenuta lunedì 13 maggio. Con Decreto n° 16 il Comune di Casamicciola Terme, ha disposto ufficialmente la nomina di un professionista che possa partecipare alle procedure con il Demanio dello Stato Ramo Marina Mercantile. Per il Manufatto denominato “Capricho” è stata infatti disposta la Convocazione Commissione d’incameramento ex art. 49 C.N. e per la cittadina permale con il Conferimento incarico partecipazione all’Ingegnere Gaetano Grasso ed all’avvocato Alessandro Barbieri, nominato dal sindaco Giosi Ferrandino. Di fatto Grasso e Barbieri sono già consulente del comune in materia chi come capo dell’UTC e chi come nominato, il 03 aprile 2024, quale esperto per l’assistenza stragiudiziale in materia di demanio marittimo. L’incameramento ovvero fin qui il passaggio allo stato è solo l’ennesimo atto di un lungo sequel. Questo, vista la situazione contea sul cespite di Piazza Marina tra Ente Locale ed agenzia del Demanio, atteso il dibattito anche istituzionale sulle sue sorti e le somme stanziate da Legnini per un suo recupero “post sisma” con 3.139.421 euro di investimenti pubblici.

A chiederlo con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 9683 del 07 maggio 2024 è stato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Napoli – Sezione Demanio-Contenzioso. La commissione è stata convocava per il giorno 13 maggio 2024, quando si discuterà l’incameramento ex art. 49 C.N. per l’immobile denominato ex Capricho de Calise sito in Via Marina e, contestualmente, si invitava il Comune di Casamicciola a partecipare ai lavori con proprio qualificato rappresentante individuati in Grasso e Barbieri. Un primo passaggio in attesa di sapere cosa accadrà tra qualche ora nell’ennesima conferenza speciale alla voce sisma.

L’INCAMERAMENTO
Normativamente l’incamerare, ovvero la devoluzione allo stato di beni di privati o di enti, in forza di un atto d’imperio e al di fuori delle norme di diritto privato che regolano il trasferimento dei beni. “Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. In quest’ultimo caso, l’amministrazione, ove il concessionario non esegua l’ordine di demolizione, può provvedervi d’ufficio a termini dell’articolo 54”. Alla scadenza della concessione le opere inamovibili realizzate su aree appartenenti al demanio marittimo sono, dunque, devolute allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, fatta salva la facoltà di fare eseguire la loro demolizione, con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

La disciplina legislativa e la giurisprudenza depongono nel senso dell’automaticità della devoluzione allo Stato al momento dello spirare della concessione, trattandosi di un effetto che si produce ope legis, con la conseguenza che l’incameramento formale assume un carattere puramente ricognitivo. La procedura formale di incameramento, originariamente regolamentata solo in via di prassi ha trovato una prima sistematizzazione proprio nel Codice della Navigazione. Tuttavia la materia delle concessioni demaniali marittime è stata interessata, nel corso del tempo, da importanti innovazioni legislative, soprattutto in materia di conferimento di competenze amministrative e gestionali a Regioni ed Enti locali. L’evoluzione del quadro normativo ha sensibilmente accresciuto il numero di soggetti che, a vario titolo, esercitano poteri e competenze sul demanio marittimo, conseguentemente, anche con riguardo alla procedura di incameramento “l’autorità concedente” a cui il codice fa riferimento individua oggi un’ampia platea di soggetti (Regioni, Comuni, Capitanerie di Porto relativamente alle aree di preminente interesse nazionale individuate con DPCM 21.12.1995, Autorità portuali per i porti di interesse nazionale direttamente gestiti dall’autorità medesima ex L.84/1994). Si rende pertanto necessario giungere ad una ridefinizione della procedura condivisa tra tutte le Amministrazioni interessate.

Ads

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Più vecchio
Più recente Più Votato
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex