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Cardiologia al Rizzoli, stop del TAR: tocca al giudice del lavoro

Il medico aveva impugnato l’esclusione dalla selezione per la direzione quinquennale della Cardiologia-UTIC dell’ospedale di Ischia, contestando la valutazione della propria esperienza professionale. I giudici amministrativi non entrano nel merito e, richiamando una recente pronuncia della Cassazione, stabiliscono che la controversia spetta al tribunale ordinario

La controversia sulla selezione del nuovo direttore della Cardiologia dell’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno approda davanti ai giudici amministrativi, ma il TAR Campania non entra nel merito delle contestazioni. La vicenda riguarda il dottor Pietro Paolo Elia, escluso dalla procedura indetta dall’Asl Napoli 2 Nord per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di Cardiologia-UTIC del presidio ospedaliero ischitano. Un’esclusione che il professionista aveva deciso di impugnare, ritenendo che l’azienda sanitaria non avesse adeguatamente considerato il percorso lavorativo maturato negli anni, anche all’interno di una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. La nona sezione del TAR, ha però dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, stabilendo che la questione dovrà eventualmente essere affrontata davanti al giudice ordinario.

LA DELIBERA OGGETTO DEL CONTENZIOSO

All’origine del contenzioso c’è la deliberazione numero 1554 del 25 giugno 2026, con la quale la direzione generale dell’Asl Napoli 2 Nord aveva disposto l’esclusione di Elia dalla selezione pubblica per titoli e colloquio. La procedura era finalizzata all’individuazione del professionista al quale affidare per cinque anni la guida del reparto. Nel provvedimento aziendale l’estromissione del cardiologo veniva ricondotta alla «carenza del requisito di cui al punto 2 lettera c) del Bando». Una motivazione che, secondo il medico, non chiariva adeguatamente le ragioni per le quali la sua esperienza professionale non fosse stata considerata sufficiente per consentirgli di partecipare alla selezione. Assistito dall’avvocato Fulvio Ceglio, Elia aveva quindi presentato ricorso al TAR chiedendo l’annullamento della deliberazione e degli eventuali atti collegati, oltre al riconoscimento del diritto a essere ammesso alla procedura e a ottenere la valutazione dei propri titoli. Nel giudizio si era costituita l’Asl Napoli 2 Nord, rappresentata dall’avvocato Annalisa Sarnataro, mentre figurava tra i soggetti interessati anche Paolo Parziale, che non si è costituito. La richiesta del ricorrente comprendeva inoltre l’adozione di misure cautelari, nell’intento di ottenere una tutela prima della definizione del procedimento. Elia sosteneva di aver svolto per un periodo considerevole un’attività continuativa nella disciplina cardiologica, assumendo nel tempo incarichi di responsabilità. In particolare, tra il 2019 e il 2023 aveva ricoperto il ruolo di direttore tecnico degli ambulatori presso la Clinica Mediterranea Spa, mentre dal 2020 al 2023 aveva svolto anche le funzioni di referente dell’Unità di terapia intensiva coronarica della stessa struttura. Un’esperienza che avrebbe dovuto essere esaminata dall’azienda sanitaria ai fini della verifica dei requisiti richiesti. Il percorso lavorativo di Elia era poi proseguito proprio all’interno dell’ospedale Rizzoli, dove il medico aveva assunto incarichi specialistici e responsabilità organizzative. Tra queste figurava anche il ruolo di referente del direttore ad interim della Cardiologia, esercitato dal 16 giugno al 30 settembre 2025. Una circostanza richiamata nel ricorso per evidenziare come il professionista avesse già operato nella struttura ospedaliera interessata dalla procedura, partecipando direttamente alle attività del reparto.

LA CONTESTAZIONE SUI REQUISITI DI AMMISSIONE

La contestazione si concentrava soprattutto sulle modalità con cui l’Asl aveva valutato i requisiti di ammissione. Secondo il ricorrente, la deliberazione di esclusione si sarebbe limitata a richiamare genericamente una disposizione del bando, senza spiegare quali elementi del curriculum fossero stati ritenuti insufficienti. Dalla documentazione, sosteneva la difesa, non emergeva neppure se gli uffici avessero effettivamente esaminato tutte le certificazioni presentate, con particolare riferimento all’attività svolta presso la Clinica Mediterranea e alla sua natura di struttura privata accreditata. Il punto era centrale nell’impostazione del ricorso. Elia riteneva infatti che la provenienza dell’esperienza lavorativa da una realtà sanitaria privata non potesse comportare automaticamente la sua esclusione dal computo dell’anzianità professionale. Secondo la tesi sostenuta davanti ai giudici, il bando non avrebbe autorizzato una simile interpretazione. A sostegno di questa posizione veniva richiamata anche una previsione relativa alla valutazione del servizio prestato in regime convenzionale, con rapporto orario, presso strutture direttamente gestite dalle aziende sanitarie e dal Ministero della Sanità. La controversia a è stata esaminata in camera di consiglio davanti alla nona sezione del TAR Campania. L’udienza era stata fissata per discutere la domanda cautelare avanzata dal professionista, ma il procedimento ha assunto una direzione diversa da quella inizialmente prospettata. Nel corso della discussione, infatti, la difesa dell’Asl Napoli 2 Nord ha sollevato una questione preliminare destinata a diventare decisiva: la competenza del giudice amministrativo a pronunciarsi su una controversia riguardante il conferimento di un incarico di direzione sanitaria. L’azienda ha richiamato i più recenti orientamenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo i quali questo genere di controversie rientra nella competenza del giudice ordinario. I magistrati hanno quindi prospettato alle parti la possibilità di definire immediatamente il giudizio attraverso una sentenza in forma semplificata.

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La questione nasce da un cambiamento nell’interpretazione delle norme che disciplinano la nomina dei direttori delle strutture complesse del Servizio sanitario nazionale. La legislazione introdotta nel 2022 ha modificato le procedure di selezione, riducendo sensibilmente il margine di scelta discrezionale del direttore generale delle aziende sanitarie. In passato la componente fiduciaria aveva un peso rilevante nel conferimento degli incarichi. Con le nuove disposizioni, invece, la commissione deve procedere alla valutazione comparativa dei candidati secondo criteri stabiliti preventivamente, formando una graduatoria dalla quale discende l’individuazione del professionista da nominare. Il TAR ricorda che, sulla base di queste innovazioni, anche il Consiglio di Stato aveva riconosciuto il carattere maggiormente vincolante della procedura. La sentenza richiama in particolare la decisione numero 8344 del 2024, secondo cui la scelta del direttore generale deve ricadere sul «candidato che ha conseguito il miglior punteggio». Un’impostazione alla quale la stessa nona sezione del Tribunale amministrativo campano aveva aderito in precedenza, A modificare il quadro è però intervenuta una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, la numero 3868 del 2026. Secondo la Suprema Corte, anche dopo la riforma del 2022, queste selezioni non possono essere considerate veri e propri concorsi pubblici. La presenza di criteri predeterminati, di una valutazione comparativa e di una graduatoria obbligatoria non modifica infatti la natura del rapporto di lavoro né trasforma il conferimento dell’incarico in una procedura concorsuale in senso stretto. Il ragionamento della Cassazione, ripreso nella sentenza del TAR, si fonda sulla particolare organizzazione della dirigenza sanitaria. L’attribuzione della responsabilità di una struttura complessa non comporta, secondo i giudici, il passaggio a una posizione professionale radicalmente diversa, ma rappresenta il conferimento di un incarico nell’ambito del rapporto di lavoro già esistente. Ne deriva che le decisioni assunte dalle aziende sanitarie in questa materia devono essere considerate espressione dei poteri del datore di lavoro, pur essendo adottate da organismi pubblici.

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PERCHE’ DEVE PRONUNCIARSI IL GIUDICE DEL LAVORO

Nella motivazione viene evidenziato anche un altro aspetto: il giudice del lavoro dispone degli strumenti necessari per intervenire sulle eventuali irregolarità delle selezioni. La Cassazione osserva che, quando la valutazione dei candidati avviene sulla base di parametri oggettivi e verificabili, il controllo giudiziario può diventare particolarmente incisivo. In presenza di vizi della procedura, la tutela può infatti comprendere provvedimenti che non si limitano al semplice risarcimento del danno, consentendo al magistrato di adottare misure adeguate alla natura dei diritti coinvolti. È proprio sulla base di questo orientamento che il collegio campano ha definito il ricorso presentato da Pietro Paolo Elia. I giudici hanno ritenuto di doversi uniformare alla decisione delle Sezioni Unite, dichiarando che la controversia non rientra nella giurisdizione amministrativa.

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