CRONACAPRIMO PIANO

Cartello nel Golfo di Napoli, arriva la “stangata”

Il Consiglio di Stato nella sua sentenza affonda Tra.Spe.mar, Medmar e Mediterranea Marittima evidenziando una volta di più che ci fu intesa per paralizzare il mercato. La Sezione Sesta ha riunito i ricorsi presentati dalle società sulla condanna già espressa dall’AGCM al sistema intessuto dalle società di navigazione . Dichiarati in parte inammissibili ed in parte respinti i tentativi di ribaltare le sentenze. La condanna impone anche il pagamento delle spese di lite

Cartello nel Golfo di Napoli, il Consiglio di Stato affonda, ancora,Tra.Spe.mar , Medmar e Mediterranea Marittima. Ci fu intesa per paralizzare il mercato e far lievitare i prezzi per i propri profitti ed a discapito dell’utenza. In sede giurisdizionale la Sezione Sesta ha riunito i ricorsi presentati dalle società sulla condanna dell’AGCM al sistema intessuto dalle società di navigazione ed in primis ha dichiarato in parte inammissibile e respinge per il resto il ricorso in appello di Tra.Spe.Mar.;respinge il ricorso in appello di Medmar e Mediterranea Marittima. Inoltre,condannaTra.Spe.Mar. e Medmar e Mediterranea Marittima a rifondere all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 5.000,00 a carico di Tra.Spe.Mar e in euro 5.000,00 a carico solidale di Medmar e Mediterranea Marittima. Così deciso in Roma nella camera di consiglio con l’intervento dei magistrati:Giordano Lamberti,Davide Ponte, Lorenzo Cordi’, Thomas Mathà, Marco Poppi.

LA SENTENZA

La sentenza sul ricorso numero di registro generale 2992 del 2023, proposto daTra.Spe.Mar s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro D’Andria e Angela Addessi, controAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e nei confronti di Mediterranea Marittima s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Medmar Navi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Servizi Marittimi Liberi Giuffrè & Lauro s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Gml Trasporti Marittimi s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, Consorzio Trasporti Speciali Infiammabili e Rifiuti in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio.  I giudici si sono espressi, riunendolo anche sul ricorso numero di registro generale 3043 del 2023, proposto da:  Medmar Navi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Mediterranea Marittima s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Sciaudone, Andrea Neri, contro la stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e nei confrontiAmbrosino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Eni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Barano Multiservizi s.r.l e Associazione Consumatori Utenti, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio. La richiesta era per la riforma, auanto al ricorso n. 2992 del 2023:della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma (Sezione Prima) n. 00125/2023 e , quanto al ricorso n. 3043 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma (Sezione Prima) n. 00125/2023. Sentenza con le quali il TAR ha respinto i ricorsi delle medesime società di navigazione proposti nel 2022, ex aliis, avverso il provvedimento n. 29961 del 21 dicembre 2021 con il quale l’A.G.C.M. aveva:deliberato che Mediterranea Marittima S.p.A., Medmar Navi S.p.A., Servizi Marittimi Liberi Giuffré e Lauro S.r.l., Traspemar S.r.l., GML Servizi Marittimi S.r.l. e il Consorzio Trasporti Speciali Infiammabili e Rifiuti avevano posto in essere un’intesa unica e complessa, in violazione dell’articolo 2 della l. 287/1990, “consistente nella fissazione del livello dei corrispettivi richiesti per i servizi di trasporto oggetto di istruttoria e delle condizioni di esercizio, nella ripartizione dei servizi e nella suddivisione dei ricavi e dei costi del migliatico sulla base delle quote storiche degli armatori”;ordinato a tali soggetti di cessare immediatamente tali comportamenti e di astenersi dal futuro dal porre in essere comportamenti analoghi;irrogato a Medmar Navi s.p.a., in solido con Mediterranea Marittima s.p.a., la sanzione pari a euro 1.032.682, e a Tra.Spe.Mar s.r.l. la sanzione pari a euro 124.226.

L’ESPOSTO BARANESE

Tale provvedimento era stato emesso all’esito di un procedimento iniziato a seguito della ricezione da parte dell’Autorità di varie segnalazioni sia da parte di soggetti attivi nel trasporto/vendita di carburanti e prodotti petroliferi nelle isole del Golfo di Napoli, che da parte di una società in house del Comune di Barano d’Ischia, di Enti locali e dell’Associazione Consumatori Utenti. In particolare, con segnalazione del 4.2.2019 (oggetto di successive integrazioni) la Società Ambrogino [“operatore che trasporta prodotti petroliferi da e per le isole di Ischia e Procida per conto proprio (dispone anche di un deposito costiero a Ischia) e per conto degli operatori presenti nelle isole nel settore della distribuzione di prodotti petroliferi tra cui in particolare ENI S.p.A”; par. 7 del provvedimento] aveva denunciato all’Autorità l’operato del Consorzio Trasporti Speciali Infiammabili e Rifiuti (COTRASIR), rappresentando che, a partire dal settembre 2018, l’impresa GML, esercente il servizio di trasporto marittimo carburanti lungo la rotta Napoli-Procida-Ischia, aveva comunicato ai suoi clienti (tra cui il segnalante) il subentro del COTRASIR nell’attività di bigliettazione e fatturazione; contestualmente, GML aveva comunicato un nuovo piano orari e nuove (incrementate) tariffe. Ulteriori rincari erano stati poi comunicati direttamente dal Consorzio a far data dal 16.12.2018 e dal 1.4.2019. Ambrosino aveva lamentato di aver subito “gravissimi danni economici” in conseguenza delle variazioni tariffarie poste in essere dal neo-costituito consorzio, destinate anche a ripercuotersi, indirettamente, sui prezzi dei prodotti finali, “a danno della intera collettività isolana” (cfr., paragrafo 11 e nota n. 2 del provvedimento).

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Una denuncia – relativa a restrizioni concorrenziali di altro genere (e, in particolare, a condotte abusive) nel mercato del trasporto carburanti verso le isole del Golfo di Napoli era stata già trasmessa in precedenza da parte dell’Associazione Consumatori Utenti – ACU. In data 11.6.2019 era stata inviata all’Autorità un’ulteriore segnalazione da parte del Comune di Barano d’Ischia, in rappresentanza dei Comuni delle isole di Ischia e Procida, nella quale erano state esposte una serie di problematiche riscontrate relativamente al trasporto marittimo dei rifiuti dalle isole verso la terraferma, ugualmente esercito dal COTRASIR. Il Comune aveva segnalato, anche relativamente a tale servizio, un significativo aumento dei prezzi richiesti dal COTRASIR nei mesi precedenti. Inoltre, il Comune di Barano d’Ischia aveva lamentato numerosi disservizi sperimentati dalle Società locali di raccolta dei rifiuti: ripetute e ingiustificate soppressioni di corse, condizioni ingiustificatamente gravose per la prenotazione con necessità di riservare contestualmente sia il viaggio di andata che di ritorno, condizioni penalizzanti dovute alla richiesta di pagamento anticipato per entrambe le corse. Secondo la segnalazione ricevuta, i Comuni stessi e le Società di raccolta di rifiuti erano dipendenti dalle decisioni unilaterali del COTRASIR, che aveva gestito i servizi “senza che gli Enti [potessero] fare alcunché, non essendovi alternative per il detto trasporto” (punto n. 13 del provvedimento e relativa nota n. 5, nella quale si legge che, in data 15.11.2019 era giunta un’ulteriore integrazione a tale denuncia da parte del Comune di Casamicciola Terme, dal cui porto venivano imbarcate le navi che effettuavano il trasporto rifiuti da Ischia verso la terraferma e che, dunque, aveva riferito di subire maggiormente le conseguenze negative dei disservizi del COTRASIR). In data 19.7.2019 era pervenuta una denuncia di ENI – cliente di Ambrosino per il trasporto carburanti dalla terraferma verso l’isola di Ischia– con la quale la Società aveva evidenziato che le due compagnie di navigazione, GML e Tra.Spe.Mar – che avevano gestito in regime di mercato i servizi di trasporto marittimo dei carburanti e dei rifiuti da e per l’isola – avevano creato il COTRASIR, operante in un regime di sostanziale monopolio, che aveva “immediatamente e abnormemente aumentato il livello dei prezzi del trasporto carburanti, cresciuti di oltre il 300% dall’estate 2018 al mese di aprile 2019” (par. 14 del provvedimento).

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IL SISTEMA

Si erano avviate istruttorie, svolti accertamenti ispettivi, presso le sedi delle Società parti del procedimento, quanto presso l’ulteriore società Caremars.p.a., al fine di acquisire documentazione utile ai fini dell’istruttoria, volti a rimuovere i profili anticoncorrenziali dell’infrazione contestata, e consistenti: nell’impegno di sciogliere COTRASIR e GML e nell’astenersi in futuro da ogni forma di concertazione finalizzata alla prestazione dei servizi analizzati dall’istruttoria, ivi comprese eventuali gestioni in forma consortile dei medesimi;nell’impegno, per cinque anni, a organizzare periodici tavoli tecnici con i principali soggetti fruitori dei servizi di trasporto interessati al fine di verificare la possibilità di incrementare la qualità dei medesimi in ragione delle esigenze manifestate dalla domanda; nell’applicazione volontaria per cinque anni di specifici “cap” di prezzo ai servizi di trasporto analizzati dall’istruttoria.  Tali impegni erano stati ammessi al “market test” e, successivamente, respinti dall’Autorità che li aveva ritenuti inidonei a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto di istruttoria e sussistente l’interesse a procedere all’accertamento dell’eventuale infrazione. L’Autorità aveva, quindi, proceduto ad udire – nei mesi di gennaio e febbraio del 2021 – le parti e alcuni dei segnalanti (Ambrogino ed ENI), e ad acquisire informazioni da vari soggetti .

IL CARTELLO

L’Autorità aveva, quindi, ricostruito il sistema dei trasporti marittimi speciali per le isole del golfo di Napoli (sul punto, v., infra, sezione “F” della presente sentenza), e aveva accertato che, con riferimento al trasporto infiammabili (carburanti e gas), fino al 2017, nelle tratte Napoli-Procida-Ischia (utilizzata per i c.d. infiammabili), Ischia (Casamicciola)-Procida-Pozzuoli (impiegata per il trasporto rifiuti) e Napoli-Capri A/R (utilizzata sia per gli infiammabili che per i rifiuti) Medmar era stato l’unico soggetto esercente il trasporto carburanti verso Ischia e Procida, Tra.Spe.Mar era stata l’unica società a effettuare il trasporto dedicato di rifiuti tra le medesime isole e la terraferma mentre SMLGL aveva operato in entrambi i servizi con riferimento all’isola di Capri (paragrafi 36 ss. e 52 ss. del provvedimento). Secondo l’Autorità questa ripartizione delle rotte e dei servizi non avrebbe potuto rinvenire spiegazione in “esigenze di efficienza alla luce delle caratteristiche dei costi di produzione dei servizi stessi”, e, al contrario, doveva giustificarsi in un reciproco patto di non concorrenza. Situazione che si era, successivamente, alterata nel 2017, allorquando aveva fatto ingresso nel mercato Fuelmar (società ritenuta, di fatto, riconducibile a Tra.Spe.Mar; par. 55 del provvedimento impugnato), che aveva iniziato ad operare nel servizio di trasporto infiammabili sulle tratte per l’isola di Ischia storicamente appannaggio di Medmar. L’ingresso di questo nuovo operatore aveva, infatti, determinato “una riduzione dei prezzi e a un miglioramento della qualità dei servizi offerti”, e provocato la successiva “reazione” di Medmar, la quale aveva adottato un nuovo piano tariffario dei servizi forniti con sconti molto aggressivi (e pari a circa il 70%), ed era entrata nel trasporto rifiuti da Ischia e Procida verso la terraferma, attività storicamente svolta dalla sola Tra.Spe.Mar.

Inoltre, secondo la prospettazione dell’Autorità:il mercato aveva vissuto – a partire dal 2017 – una fase di dinamismo competitivo caratterizzata dall’ingresso di alcuni degli armatori in segmenti di mercato diversi da quelli in cui essi erano precedentemente e tradizionalmente attivi, con un conseguente sensibile calo dei livelli dei prezzi, reso possibile anche dalla fungibilità del naviglio utilizzato nei diversi segmenti di interesse e, quindi, dalla piena sostituibilità dal lato dell’offerta; questa fase era terminata quanto l’attività di Fuelmar era iniziata a risultare non più profittevole (tanto da condurre alla messa in liquidazione della Società), in ragione dell’aggressiva politica dei prezzi condotta da Medmar. Inoltre, a far cessare questa situazione aveva condotto la creazione di strutture comuni alle varie società armatoriali. Le varie GML Trasporti Marittimi S.r.l., il cui capitale sociale era detenuto per il 50% da GRU.SO.N. – Gruppo Sorrentino di Navigazione S.r.l. e per il restante 50% da Mediterranea Marittima, controllante di Medmar. Successivamente la partecipazione di GRU.SO.N. s.r.l. era stata acquisita da SMLGL, società appartenente al medesimo gruppo societario, e, pertanto, Medmar e SMLGL avevano iniziato ad operare mediante la società comune GML, ripartendosi i ricavi secondo le rispettive quote di partecipazione;

Dopo due mesi dalla costituzione di GML era stato costituito il consorzio COTRASIR insieme alla Tra.Spe.Mar. che era stato l’unico soggetto a esercitare i servizi per conto delle Società consorziate sulle tratte di interesse. La costituzione del consorzio aveva, quindi, messo fine alla fase caratterizzata dalla dinamica concorrenziale e aveva costituito lo strumento di concertazione anticoncorrenziale attraverso cui i consorziati avevano proceduto alla fissazione in comune dei prezzi applicati ai servizi di traporto prestati, nonché alla ripartizione delle rotte e dei ricavi consortili, questi ultimi in base alle quote di mercato detenute dagli armatori nel periodo antecedente la fase di tensione concorrenziale tra Medmar e Tra.Spe.Mar. Alla luce degli elementi indicati, l’Autorità aveva, quindi, adottato il provvedimento del 21.12.2021 con il quale aveva deliberato che le parti avevano “posto in essere un’intesa unica e complessa, in violazione dell’articolo 2 della l. 287/1990, consistente nella fissazione del livello dei corrispettivi richiesti per i servizi di trasporto oggetto di istruttoria e delle condizioni di esercizio, nella ripartizione dei servizi e nella suddivisione dei ricavi e dei costi del migliatico sulla base delle quote storiche degli armatori”.Cosa che oggi il Consiglio di Stato conferma respingendo le pretese ed i ricorsi delle società di navigazione coinvolte.

Come aveva stabilito il TAR, anche il Consiglio di Stato ha ritenuti provati gli effetti sul mercato derivanti dall’intesa, avendo riguardo, in particolare, agli incrementi dei prezzi e alla carenza di benefici per gli utenti finali conseguenti alla costituzione del consorzio. In secondo luogo, il T.A.R. ha ritenuto, altresì, provata la sussistenza di margini di guadagno e, quindi, la profittabilità del mercato, in particolare, in base alle dichiarazioni dei legali rappresentanti di Medmar e di Tra.Spe.Mar. L’Autorità ha fornito la prova dell’esistenza di un accordo avente carattere manifestamente anticoncorrenziale, spetta alle imprese che vi hanno partecipato fornire la prova di essersene dissociate, prova che deve dimostrare una volontà inequivocabile, e portata a conoscenza delle altre imprese partecipanti, di sottrarsi a tale accordo.

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