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Citara, respinto il ricorso di Giacinto Mattera

Rilevato che, ad un primo esame, il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus, in disparte dalle questioni di legittimazione processuale, da approfondire nella sede del merito;

in particolare, non risultano deficit partecipativi attesa l’ampia dialettica procedimentale snodatasi rispetto all’intera vicenda sicchè sono da escludere profili di imprevedibilità dell’azione amministrativa in danno dell’attuale istante;

Che, ad una analisi propria della fase cautelare, si riscontra che non sembra censurabile quanto affermato nel provvedimento impugnato ove, a fronte di un provvedimento concessorio (cfr. nn. 5301/2016 e 5302/2016) autorizzante la “posa sul suolo pubblico di tavolini e sedie coperti da tende retrattile” ovvero “installare tavoli e sedie coperti da ombrelloni” si è riscontrata la permanenza di una “pedana… coperta da una tenda retrattile su binari scorrevoli avvitati al suolo”, sicchè non appare rispettata la fondamentale condizione di pronta e facile amovibilità degli arredi;

Che il richiamo a tale situazione di fatto ed ai referenti giuridici (concessioni nn. 5301 e 5302 del 2016; art. 17 del regolamento comunale disciplinante proprio l’apposizione delle tende) rende esauriente la motivazione;

Che la peculiarità della vicenda consente la compensazione delle spese della presente fase;

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P.Q.M.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)

Respinge.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

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