CRONACA

Colpo di Molinaro, stop a nuova demolizione nel napoletano

La Procura della Repubblica aveva già fissato la data dell’abbattimento per il 3 marzo 2020. Incaricato dalla civica amministrazione, nel cui territorio andava effettuata la demolizione, l’avvocato Bruno Molinaro ha proposto tempestivo incidente di esecuzione, rappresentando al Tribunale, quale Giudice dell’Esecuzione, che il Consiglio Comunale aveva deliberato la conservazione dell’immobile per esigenze di pubblico interesse (edilizia residenziale sociale), dopo aver accertato, all’esito di approfondita istruttoria, l’assenza di contrasto tra l’immobile stesso e “rilevanti interessi urbanistici, ambientali e di rispetto dell’assetto idrogeologico”.
È stato proprio il P.M. ad affermare, nel proprio provvedimento di sospensione, che “la difesa del citato terzo interessato ha allegato l’esistenza di un interesse pubblico prevalente sulla demolizione dell’opera abusiva, interesse costituito dalla destinazione dell’immobile da demolire ad edilizia residenziale e sociale. L’astratta presenza di una delle condizioni per le quali è possibile non fare luogo alla demolizione dell’opera impone di sospenderne temporaneamente l’esecuzione in attesa che il proposto incidente di esecuzione chiarisca l’effettiva e concreta ricorrenza delle condizioni ostative come rappresentate dal terzo con il proposto incidente di esecuzione”.
L’interessante provvedimento conferma, peraltro, implicitamente che la sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 2018, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge regionale De Luca n. 19/2017, non opera anche per la legge regionale Caldoro n. 5/2013, che, pur affermando principi analoghi in materia di “social housing”, non prevede, tuttavia, l’assegnazione automatica al contravventore dell’immobile acquisito al patrimonio comunale.
L’assegnazione potrà, infatti, avvenire a favore di quest’ultimo solo previa regolare procedura concorsuale e dopo puntuale verifica in ordine al fatto che lo stesso è sprovvisto di un alloggio alternativo: e tanto in linea con i parametri della convenzione EDU e dei principi affermati dalla Corte Europea con la nota sentenza “Ivanova” in materia di inviolabilità del domicilio (art. 8 CEDU)”.

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Più vecchio
Più recente Più Votato
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex