ELEZIONI 2023

Come si vota a Forio

Nei comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, come Forio, le elezioni del sindaco avvengono congiuntamente all’elezione del consiglio e prevedono la possibilità di un turno di ballottaggio, come effettivamente accadde nella scorsa tornata elettorale.

A ciascun candidato sindaco possono essere associate una o più liste elettorali, contenenti i candidati alla carica di consigliere. In ciascuna lista nessun genere può essere rappresentato per oltre i 2/3.

Le modalità di espressione del voto possono essere di diverso tipo e rappresentano scelte ben diverse che l’elettore è chiamato a valutare attentamente:

  1. Si può esprimere il voto sia a un sindaco che a una lista a lui collegata. In questo modo l’elettore sceglie il sindaco nonché la formazione politica a lui collegata che preferisce vedere avvantaggiata in consiglio. Con gli stessi identici effetti, si può votare anche solo la lista e il voto va automaticamente al sindaco collegato.
  2. Si può esprimere il voto disgiunto. Ovvero votare un candidato sindaco e una lista non collegata a questo. Il voto dell’elettore sarà dunque diviso tra la scelta del sindaco e quella dei consiglieri comunali.
  3. Si può votare solo il sindaco. In questo caso l’elettore rinuncia a esprimere un voto per il consiglio comunale (Dpr. 132/1993, art. 6).

In aggiunta l’elettore può anche esprimere fino a 2 voti di preferenza, scrivendo il cognome del candidato negli appositi spazi. Nel caso in cui si decida di esprimere due preferenze queste dovranno riguardare candidati di sesso diverso. Questo meccanismo è noto come doppia preferenza di genere.

Se un candidato sindaco ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (50% + 1) è subito proclamato eletto.

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In caso contrario i due candidati che hanno ottenuto più voti passano al turno di ballottaggio che si terrà la seconda domenica successiva. Entro 7 giorni dal primo turno inoltre liste appartenenti a candidati che non sono andati al secondo turno possono accordarsi con uno dei candidati ancora in corsa, sostenendolo ufficialmente per il secondo turno.

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Arrivati al secondo turno gli elettori sono tenuti a scegliere solo per il candidato sindaco che preferiscono, e non per le liste che lo sostengono, che saranno comunque riportate sulla scheda per conoscenza. Il candidato che ha ricevuto più voti è eletto sindaco, determinando in aggiunta un premio di maggioranza per le liste a lui collegate.

La ripartizione dei seggi in consiglio 

Se un candidato sindaco viene eletto al primo turno, le liste che lo sostengono ricevono il 60% dei seggi in consiglio (art. 73 Tuel). Questo a patto che non ne abbiano ottenuti di più attraverso la ripartizione proporzionale oppure se hanno ottenuto meno del 40% dei voti. Questa ipotesi può verificarsi nel caso in cui la maggioranza assoluta degli elettori abbia votato per un candidato sindaco, e che allo stesso tempo molti di questi abbiano espresso un voto disgiunto oppure non abbiano votato affatto per il consiglio.

Anche nel caso in cui un candidato è eletto al secondo turno, le liste che lo sostengono ricevono il 60% dei seggi. Sempre che non ne abbiano ottenuti comunque di più. Inoltre in questo caso alla ripartizione parteciperanno anche le liste che si sono apparentate al candidato solo al secondo turno. La ripartizione interna alle liste vincitrici comunque avviene sulla base dei voti ottenuti al primo turno.

Dopo aver definito il numero di seggi spettanti alle liste collegate al sindaco eletto si procede ad attribuire proporzionalmente i rimanenti seggi alle altre liste. A patto che al primo turno queste abbiano raggiunto almeno il 3% oppure facciano parte di un gruppo di liste che ha raggiunto tale soglia.

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