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Concorso vigili a Forio, il Tar “salva” la graduatoria

La Sesta Sezione ha respinto il ricorso di uno degli agenti colpiti dal provvedimento di decadenza emesso dal Comune dopo la vicenda relativa alla mancanza di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione

Il Tar si è pronunciato: senza la patente di guida, è impossibile pensare al reintegro. Parliamo di uno dei vari rami della vicenda che la scorsa primavera coinvolse alcuni partecipanti al concorso di vigili urbani indetto dal Comune di Forio. Come molti lettori ricorderanno, la scorsa primavera una lettera anonima riferiva che alcuni graduati non avrebbero posseduto il requisito per la patente A (richiesta per la partecipazione alla selezione) al momento della presentazione della domanda e che dunque avrebbero compiuto una dichiarazione mendace circa il possesso dei requisiti. 

Tale segnalazione di illegittimità innescò la vicenda, che sfociò in un’azione da parte dei candidati finiti in graduatoria ma esclusi dall’assunzione. Il Comune di Forio infine emise a maggio un provvedimento, rilevando che ben quattro graduati (di cui due assunti e già in servizio) non erano in possesso della patente A al momento della presentazione della domanda di partecipazione e di conseguenza dichiarava la decadenza di due agenti dal rapporto di lavoro con il Comune di Forio con effetto immediato; e di dichiarare inoltre sempre con effetto immediato la decadenza dall’idoneità della graduatoria in questione di altri due candidati. Una, tra le persone dei due agenti dichiarati decaduti, non si era arresa al provvedimento di decadenza, e aveva inoltrato ricorso al Tar per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, appunto del “del provvedimento n. 678 del 18 maggio 2022, notificato il successivo 20 maggio, avente ad oggetto “procedura concorsuale per assunzioni agenti di polizia municipale cat. C. provvedimento di decadenza”, con il quale la ricorrente è dichiarata decaduta dal rapporto di lavoro in atto con effetto immediato”, e di “ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, per quanto di interesse, la relazione del Responsabile del VI Settore, di cui non si ha copia né conoscenza, richiamata nel provvedimento impugnato, ed il bando di concorso indetto con determina n. 1298 del 21/11/2016 per la redazione di una graduatoria dalla quale attingere per assunzioni a tempo pieno e indeterminato e determinato nel profilo professionale di agente di polizia municipale Cat. C del Comune di Forio, limitatamente alla parte in cui fosse inteso come richiedente il requisito di partecipazione della patente A”.

La scorsa primavera una lettera anonima riferiva che alcuni graduati non avrebbero posseduto il requisito per la patente A al momento della presentazione della domanda e che dunque avrebbero compiuto una dichiarazione mendace circa il possesso dei requisiti

Il comune di Forio, difeso dall’avvocato Giuseppe Di Meglio, si è costituito in giudizio, ma hanno resistito al ricorso anche i due candidati assunti per scorrimento dopo il provvedimento di decadenza, rappresentati dagli avvocati Vito Trofa e Giuseppe Carnevale con apposito intervento ad opponendum.

La Sesta Sezione del Tar, nel decidere sul ricorso, ha innanzitutto ritenuto di lasciare alla fase di merito la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione, e successivamente che “il ricorso non presenti apprezzabili profili di fondatezza in quanto – benché il bando di concorso recasse un evidente refuso in ordine al requisito relativo alla patente di guida (in pratica la mancata cancellazione delle parole “ovvero se” al punto 8.a) – il requisito della “doppia patente” (patente A e patente B, in caso di conseguimento di quest’ultima dopo il 26 aprile 1988) era chiaramente desumibile dal complesso delle disposizioni del bando e dal modello di domanda allegato alla delibera che lo ha approvato unitamente allo schema di domanda”. Inoltre, secondo i giudici “la dichiarazione presentata dalla parte ricorrente era non veritiera dato che ella ha dichiarato il possesso della patente A di cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande era incontestatamente priva”.

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Il Comune di Forio emise a maggio un provvedimento che dichiarava con effetto immediato la decadenza di due agenti dal rapporto di lavoro con l’ente e la decadenza dall’idoneità della graduatoria in questione di altri due candidati, uno dei quali ha inoltrato il ricorso, ora respinto

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Decidendo poi per la compensazione delle spese, il Tar ha quindi respinto l’istanza di tutela cautelare. Per il momento, dunque, il provvedimento di decadenza del Comune di Forio resta valido ed efficace.

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