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Così la Corte dei Conti ha “salvato” Casamicciola

A Palazzo Bellavista sono già cominciate le grandi manovre per la rimodulazione del piano di predissesto. La possibilità prevista dall’ultima legge di stabilità, che permette di “spalmare” su tre decenni il riequilibrio finanziario, ha indotto l’amministrazione a conferire l’incarico al dottor Tarantino per redigere il nuovo, e ormai definitivo, piano di predissesto. Lo stesso Tarantino e l’avvocato Terracciano furono chiamati a preparare il ricorso  del comune di Casamicciola contro la delibera 227/2015, adottata dalla Sezione regionale di controllo della Campania della magistratura contabile, con la quale era stato bocciato il Piano di riequilibrio finanziario proposto per far fronte allo stato di predissesto. Una bocciatura che per oltre un anno ha campeggiato come una spada di Damocle sui destini e sull’azione dell’amministrazione guidata dal sindaco Castagna. L’ansia si dissolse alla vigilia di Natale, quando le Sezioni riunite della Corte dei Conti dichiararono “estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere”.

IL RICORSO. Nella sentenza, recentemente pubblicata, la Corte richiama brevemente le ragioni della bocciatura iniziale da parte della Sezione regionale, per poi analizzare i motivi di ricorso del Comune di Casamicciola. Quest’ultimo aveva evidenziato come il diniego al piano di riequilibrio si sia perfezionato a distanza di tre anni dall’approvazione del primo piano di riequilibrio approvato con deliberazione n. 4/2013 e rimodulato dal Commissario straordinario con deliberazione n. 62/2014, quando ormai la situazione reale dell’Ente sarebbe migliorata rispetto al momento della presentazione. Circostanza quest’ultima che sembrerebbe essere stata ignorata dalla Sezione regionale di controllo, che si sarebbe basata in via esclusiva sulle criticità del piano presentato, senza valutare le modifiche apportate dal Commissario e senza apprezzare i miglioramenti alla gestione apportati dalla nuova Amministrazione.  Nel ricorso veniva infatti sottolineato come,  guardando ai dati del 2014, l’Ente abbia rispettato tutti i vincoli di finanza pubblica (patto di stabilità, spese del personale, percentuale di indebitamento), ottenendo importanti risultati: un avanzo di amministrazione pari a 5,3 milioni di euro; un avanzo di competenza pari a 2,8 milioni di euro; e infine  un saldo positivo di cassa, pari a 7,6 milioni di euro. Una situazione, quindi, non più strutturalmente deficitaria. Queste e altre ragioni venivano però respinte dalla Procura generale, che reputava infondati i motivi per un possibile ricorso.

LA DECISIONE. Nel frattempo, la nuova legge di stabilità spingeva il Comune a chiedere un rinvio per la decisione della Corte dei Conti, in quanto tale norma prevede che ““gli enti locali che nel corso degli anni dal 2013 al 2015 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. Entro il 30 settembre 2016, i medesimi enti, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall’articolo 243-bis, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l’arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui ai periodi precedenti, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall’anno successivo a quello in cui viene erogata l’anticipazione”. Proprio sulla base di tale normativa, il Comune stava riformulando il piano di riequilibrio finanziario mediante il ripiano del disavanzo per la durata decennale ed il ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui per la durata trentennale, e la Corte ha riconosciuto la fondatezza di tale richiesta, stabilendo il rinvio a dicembre, mentre a ottobre il Comune ha depositato il piano rimodulato che, corredato del parere dell’Organo di revisione è stato trasmesso tanto alla Sezione regionale, quanto alla Commissione. Il 16 dicembre, l’avvocato Terracciano depositò infine una nota in cui il Sindaco di Casamicciola dichiarava l’intenzione di volersi avvalere della facoltà prevista dall’art. 434 della legge di bilancio per il 2017 (che consente agli enti locali, che hanno presentato il piano prima dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2014 e che non hanno ancora provveduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, di riformulare il piano stesso, ripianando in 30 anni la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui). Nella nota il primo cittadino precisava  la sussistenza dei presupposti per poter procedere entro il 31 maggio del 2017 ad una ulteriore riformulazione del piano di riequilibrio. Nell’udienza decisiva del 21 dicembre, la Procura continuava tuttavia a opporsi alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dalla difesa, rilevando come l’oggetto del giudizio sia un piano del 2013 sul quale si è già espressa la Sezione regionale di controllo competente, negandone l’approvazione. La Procura riteneva infatti che la difesa del Comune mirasse a evitare la dichiarazione di dissesto, cercando, con le proprie richieste, di evitare un giudizio delle Sezioni riunite della Corte dei conti sul merito del piano. Tuttavia la Corte ha accolto la richiesta del Comune, dal momento che l’originario piano di riequilibrio, oggetto della delibera impugnata non sussiste più in virtù della presentazione di un “nuovo” piano riformulato-rimodulato che risultava incanalato nell’ordinario iter di esame. E la volontà del Comune di avvalersi delle disposizioni della nuova legge di stabilità, secondo la sentenza, potrebbe implicare, ove portata ad esecuzione e sussistendone i presupposti, l’incardinamento di un ulteriore diverso iter procedimentale. Contesto che la Corte ha escluso, perché  il suo giudizio non può sostituirsi a quello sulla valutazione di legittimità e di congruità del piano riformulato-rimodulato. “Pertanto – si legge nella sentenza – esclusa la possibilità per le ragioni appena esposte di un giudizio di questo Collegio sul nuovo piano, non resta che procedere alla declaratoria di cessazione della materia del contendere e dunque alle dichiarazione di estinzione del presente giudizio”.

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