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Danni pesanti, vi sveliamo la bozza dell’ordinanza

Il Golfo illustra in anteprima alcuni passaggi del testo attualmente all’esame dei Comuni del Cratere, che potranno suggerire modifiche da concordare con la struttura commissariale, allo scopo di giungere in tempi brevi al provvedimento definitivo

I comuni di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio sono a lavoro sulla bozza d’ordinanza per la cosiddetta ricostruzione “pesante”. Il provvedimento, che formalmente ha ad oggetto le “misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili a uso abitativo e a uso produttivo gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017”, è stato consegnato alle amministrazioni durante la riunione dello scorso 20 agosto svoltasi al Palazzo Reale di Ischia, dove è stata fissata la sede isolana della struttura guidata dal Commissario alla ricostruzione Carlo Schilardi.

In questi giorni si stanno susseguendo le riunioni che vedono coinvolti gli uffici tecnici dei comuni coinvolti, allo scopo di elaborare modifiche e migliorie al testo che, fondamentalmente, recepisce in gran parte quello previsto per il sisma che tre anni fa colpì l’Italia Centrale. Il Golfo vi svela in anteprima alcuni passaggi dei 21 articoli che, con i due lunghi allegati, compongono la bozza d’ordinanza, tenendo presente che siamo presente davanti a un testo assolutamente rivedibile in ogni sua parte e che quindi potrà subire entro breve una serie di modifiche. Cominciamo col primo articolo, riguardante l’ambito di applicazione e i soggetti beneficiari del provvedimento, in cui tra l’altro si legge che “qualora il proprietario dell’unità immobiliare danneggiata sia deceduto, il diritto a richiedere il contributo è trasferito agli eredi o legatari con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dalla presente ordinanza”, e che “possono chiedere il contributo anche coloro i quali abbiano acquistato la proprietà dell’immobile danneggiato dal sisma:

a) in esecuzione di un contratto preliminare avente data certa anteriore all’evento sismico del 21 agosto 2017, con riferimento agli immobili situati nei comuni di cui all’art. 17 del D.L. 109/2018;

b) all’esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell’ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3”.

Per quanto riguarda l’esecuzione degli interventi di ripristino, nell’articolo 2 si legge che “il contributo è determinato sulla base del minor importo tra il costo complessivo dell’intervento e il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all’Allegato n. 1 alla presente ordinanza, in relazione ai livelli operativi L1, L2, L3 o L4 attribuiti agli edifici interessati”, mentre al comma 4 viene stabilito che “Il contributo per i lavori è destinato per almeno il 60% alle opere di messa in sicurezza, di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell’edificio e per la restante quota alle opere, strettamente connesse, di finitura interne ed esterne, agli impianti interni e comuni e all’efficientamento energetico, fatti salvi gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 40%. Nel caso di demolizione e ricostruzione la quota minima di contributo destinata alla realizzazione delle strutture è pari al 30%”.

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Altra norma di rilievo è quella contenuta nell’articolo 6, ove si legge che “il costo ammissibile a contributo, ai sensi del precedente articolo 4, viene determinato avendo riguardo al minore importo tra: il costo dell’intervento, al lordo dell’IVA se non recuperabile, determinato secondo il computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto, desunti dal Prezziario unico della Regione Campania corrente alla data della progettazione, con particolare riguardo alle isole, al netto dei ribassi ottenuti mediante la procedura selettiva per l’individuazione dell’impresa e tenuto conto delle voci non previste valutate attraverso il procedimento di analisi specifica dei prezzi di cui al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, e il costo convenzionale ottenuto moltiplicando per la superficie complessiva dell’unità immobiliare o produttiva il costo parametrico di cui alla Tabella 6 dell’Allegato n.1, articolato per classi di superficie e riferito al “livello operativo” attribuito all’edificio, oltre IVA se non recuperabile. Il “livello operativo” dell’edificio è determinato sulla base della combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi di vulnerabilità» stabiliti nelle Tabelle 2 e 4 dell’Allegato n. 1: il Livello operativo L4 comporta l’esecuzione di interventi di demolizione e ricostruzione o di adeguamento sismico; i Livelli operativi L1, L2 e L3, parimenti, comportano l’esecuzione di interventi di miglioramento sismico finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica ed aumentare la sicurezza fino a raggiungere un livello almeno pari al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni; il Livello operativo L0 determinato invece sul solo livello di danno di cui all’Allegato 1 dell’ordinanza n. 2 del 6 dicembre 2018, contempla esclusivamente l’esecuzione di interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale”. Va ribadito che i tecnici comunali, ma anche gli altri uffici amministrativi, avanzeranno alcuni rilievi che saranno oggetto di ulteriore valutazione insieme alla struttura commissariale allo scopo di arrivare in poche settimane al testo definitivo.

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