CRONACA

Decoro e quiete pubblica, Procida detta le regole

Nell’ultima seduta di consiglio comunale (con 14 voti favorevoli ed 1 astenuto), il consesso dell’isola di Arturo ha approvato il regolamento che disciplinerà anche civile convivenza e tranquillità delle persone: ecco tutte le info

Nell’ultima e recente seduta di Consiglio Comunale, con 14 voti favorevoli ed 1 astenuto, si è approvato il “REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DECORO URBANO, LA QUIETE PUBBLICA E LA VIVIBILITA’”. Il Comune di Procida con il presente Regolamento intende perseguire la tutela del decoro e della vivibilità nel territorio dell’isola, sanzionando le azioni che comportano la lesione di interessi generali, quali la vivibilità, la civile convivenza, la quiete pubblica, la tranquillità delle persone ed il decoro urbano.

In particolare il presente Regolamento ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di vivibilità del Centro del territorio di Procida con la condivisione della possibile sintesi tra le esigenze dei vari portatori di interesse, al fine di contemperare gli obblighi delle istituzioni pubbliche con quelli dei gestori di attività economiche e dei residenti, nel rispetto: della vivibilità dei cittadini intesa come l’insieme dei comportamenti e delle situazioni che danno luogo all’armonioso vivere comune, nel rispetto reciproco e nel corretto svolgimento delle proprie attività; della quiete e della tranquillità delle persone, intesi come il normale svolgimento delle occupazioni e del riposo; della sicurezza urbana; del pubblico decoro, mediante il contrasto agli atti di vandalismo e danneggiamento del patrimonio pubblico o privato, la tutela di beni culturali, il contrasto al degrado ed al disordine urbano e agli atteggiamenti che ledono il decoro del territorio comunale o che creano disturbo per gli altri cittadini; dell’igiene, mediante il contrasto all’abbandono di rifiuti; della libertà di iniziativa e dell’attività economica privata.

Nello specifico, tra i 15 punti dell’articolato, l’Art. 7 – Limitazioni all’orario di apertura e chiusura degli esercizi di vendita di prodotti al dettaglio alimentari effettuato a mezzo di apparecchi (c.d. distributori automatici) – recita: “Al fine di evitare il determinarsi di situazioni pregiudizievoli per il riposo dei residenti, nelle zone relative a: via Roma, via Vittorio Emanuele, via Giovanni da Procida, via Marina Chiaiolella, via Principe Umberto, via San Rocco, via Marina Corricella nonché nei fabbricati con almeno un lato prospiciente sulle strade precedentemente elencate viene stabilita la limitazione all’apertura e alla chiusura giornaliera delle attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione di generi alimentari tramite distributori automatici, per il periodo 01 aprile –  31 ottobre,  che potrà svolgersi esclusivamente con il seguente orario: Chiusura ore 00.00; Apertura: ore 04.00

Per quanto riguarda l’Art. 12 – Misure per la quiete pubblica, si legge: Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza e la quiete pubblica, è inoltre fatto obbligo ai titolari delle attività sull’intero territorio comunale di adottare ogni necessaria  misura al fine di contenere, in particolare nelle ore serali o notturne, ogni comportamento che, negli spazi o luoghi interni ai locali e nelle occupazioni di suolo pubblico, generi disturbo alla quiete pubblica, anche sensibilizzando gli avventori affinché all’uscita dai locali, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio per la quiete pubblica e privata, nonché all’igiene e al decoro degli spazi pubblici.

L’uso di apparecchi e impianti per la diffusione sonora all’interno e all’esterno delle attività produttive deve rispettare i limiti di rumorosità (decibel) previsti dalle norme vigenti, salvo deroga espressa rilasciata con autorizzazione motivata dal funzionario preposto. E’ fatto obbligo al titolare dell’attività di adottare tutti gli accorgimenti utili a garantire il rispetto della quiete pubblica, impedendo che il rumore prodotto dalle fonti sonore del proprio esercizio costituisca fonte di inquinamento acustico e disturbo al riposo delle persone.

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La diffusione di musica con impianti di diffusione sonora, anche dal vivo, all’interno o nelle occupazioni esterne dei pubblici esercizi, è normato dalle Ordinanze Sindacali vigenti.

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I titolari dei locali sono responsabili della sicurezza degli avventori ed hanno l’obbligo di vigilare sul corretto comportamento degli stessi all’interno del perimetro del locale e negli spazi occupati con dehors (sia strutture chiuse che con soli tavolini, sedie, fioriere). A tali fini, i titolari dei locali potranno dotarsi di impianti privati di videosorveglianza e di idoneo e qualificato personale di vigilanza a cui potranno essere assegnati anche compiti di tutela del decoro e dell’igiene urbana.

Le eventuali modifiche delle ordinanze sindacali che regolano lo svolgimento delle attività di intrattenimento musicale e danzante non comportano necessità di modifiche del presente regolamento, essendo espressamente a ciò autorizzato il Sindaco ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 54 TUEL”.

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