LE OPINIONI

DIRITTO DI REPLICA Abusi alla Corricella, le ragioni di Pagano 

Vi scrivo in nome e per conto del Sig. Michele Pagano, titolare del Chiosco-Bar sito in Procida Via Corricella n. 76, in riferimento agli articoli di identico contenuto e corredati di fotografie del Chiosco stesso, pubblicati in data 9.10.23 su I Golfo24.it nonché su II Dispari Quotidiano, il primo intitolato Abusi “pittoreschi alla Corricella il Tar accoglie il ricorso, ed il secondo intitolato Gli Abusi “pittoreschi” alla Corricella vanno demoliti, per contestarne integralmente il contenuto, trattandosi di notizie frutto di un travisamento dei fatti e del contenuto della sentenza del Tar cui si fa riferimento: notizie conseguentemente lesive dei diritti di immagine, onore, reputazione e riservatezza del Sig. Michele Pagano, peraltro mai coinvolto nel Giudizio amministrativo di cui trattasi e quindi fino ad oggi non in condizione di rappresentare nello stesso il suo punto di vista di fatto e di diritto. Solo con la pubblicazione di tali infondate notizie, infatti, il Sig. Michele Pagano ha appreso dell’esistenza di una sentenza del Tar Campania Napoli resa non nei suoi confronti, dal momento che nessun ricorso (o diffida) gli è stato mai notificato. Ciò determina l’invalidità radice del procedimento in questione per violazione del principio del contraddittorio.

I richiamati articoli riproducono in gran parte, con titoli che paiono già orientare il lettore (Abusi “pittoreschi”… il Tar accoglie il ricorso; Gli Abusi “pittoreschi” … vanno demoliti), l’atto stragiudiziale ed il ricorso proposto: dunque atti e prospettazioni puramente “di parte”. Non si dà atto poi che la sentenza del TAR, il cui testo viene soltanto materialmente riprodotto negli articoli (risultando quindi di complessa lettura per i lettori che non siano tecnici del diritto), ordina al Comune di Procida soltanto di dare riscontro alla diffida inviata dai ricorrenti e non accerta alcun ipotetico “abuso” e/o ne ordina la demolizione. La pronunzia è giunta infatti all’esito di un c.d. giudizio di accertamento di silenzio inadempimento da parte del Comune di Procida ex art.117 CPA: nell’ambito del quale, di per sé, non può essere effettuato alcun accertamento di abusi commessi. Pertanto, le affermazioni contenuti in detti articoli in relazione a pretesi abusi in via Corricella, “accertati” e “da demolire”, sono illegittime e lesive della immagine e della reputazione del mio Cliente nonchè dell’attività commerciale da lui svolta. Ad ogni buon conto si precisa da subito che il Chiosco in questione – che si trova alla via Corricella da tanti anni – non e affatto abusivo in quanto non vi e nessun procedimento amministrativo o penale in corso: ed infatti, come sarà dimostrato nelle sedi competenti, il Sig. Michele Pagano è titolare di tutte le concessioni demaniali, delle autorizzazioni amministrative, urbanistiche e sanitarie necessarie a svolgere l’attività. Vi invito pertanto a rettificare e pubblicare immediatamente tale missiva nei Vs. quotidiani, dandone il dovuto ed adeguato risalto, almeno proporzionale allo spazio dato agli articoli che si contestano: riservando sin da ora ogni azione civile, specie di risarcimento danni nei confronti di tutti i responsabili, e penale a tutela dei diritti del mio Cliente.

Distinti saluti

AVVOCATO NICOLA PASTORE CARBONE

RISPONDE IL GOLFO – L’articolo del quale si chiede la rettifica riporta ampi stralci della diffida e del ricorso al TAR di Cerase e Scotto di Fasano: atti da tempo acquisiti al protocollo del Comune di Procida e puntualmente richiamati dallo stesso TAR nella sentenza di annullamento del silenzio rifiuto del Comune. Della proprietà dell’area in capo al controinteressato Felice Pagano (e non di certo a Michele Pagano, mai menzionato nell’articolo) dà atto lo stesso TAR nella predetta sentenza. L’impugnazione del silenzio rifiuto richiedeva, stando a quanto affermato dal giudice amministrativo, la prova della sola”vicinitas”, tant’è che nella decisione adottata si legge che “il ricorso è anzitutto ammissibile, sussistendo la legittimazione e l’interesse ad agire dei ricorrenti, atteso che, come reiteratamente statuito da questo TAR, il proprietario di un’area o di un fabbricato confinante con l’immobile nel quale si assume essere stato realizzato un abuso edilizio, è titolare di un interesse differenziato e qualificato all’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori da parte dell’organo competente…”. [Dalla stessa sentenza emerge che in discussione, per gli intimanti, è “l’immobile costituito, in particolare, da un’abitazione privata…con caratteristiche simili a quella di una prua di una barca, con antistante chiosco di circa mq 6, chiosco adibito dal sig. Pagano a pub e bar, con insegna Felice Mare: e ciò in asserita carenza dei prescritti requisiti di matrice urbanistica e paesaggistica”.  L’articolo pubblicato, per il resto, si limita a riportare la motivazione e il dispositivo contenuti nella sentenza del TAR senza entrare nel merito della legittimità, natura e caratteristiche delle opere contestate. Tali valurazioni, come statuito dal TAR competono solo al Comune e a nessun altro.

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Il giornale si è soltanto limitato a riportare correttamente una notizia di cronaca, di rilevante interesse per l’opinione pubblica, atteso che i luoghi oggetto della controversia ricadono all’interno di un’area, come quella della Corricella, di eccezionale valenza paesaggistica e culturale. Dunque, nessun intento denigratorio ma solo dovere di fedele informazione

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