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Divieto di sbarco, Ischia risponde “presente”

La giunta municipale ha votato la proposta da inoltrare al Ministero dei Trasporti. Ecco le misure previste dal 7 aprile al 31 ottobre ma anche le deroghe, le sanzioni e le modalità di attuazione e vigilanza

Dopo Procida e Casamicciola, anche Ischia ha votato la proposta di divieto di sbarco che come da prassi è stata inoltrata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il tutto attraverso una delibera di giunta licenziata dall’esecutivo guidato dal sindaco Enzo Ferrandino. Ecco nello specifico cosa prevede la proposta in oggetto: “Dal 7 aprile 2023 (venerdì antecedente la Santa Pasqua) al 31 ottobre 2023 sono vietati l’afflusso e la circolazione sull’Isola d’Ischia (Comuni di Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana): a) degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori intestati a persone residenti o ad aziende aventi sede nel territorio della Regione Campania con esclusione di quelli intestati a persone residenti o ad aziende aventi sede nell’Isola; b) degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori condotti da persone non facenti parte della popolazione stabile dell’isola, residenti sul restante territorio della Regione Campania, con esclusione di quelli intestati a persone residenti o ad aziende aventi sede nell’Isola; Nel medesimo periodo il divieto d cui al comma 1 è esteso ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore ai 26 t., anche se circolanti a vuoto, nonché ai veicoli di lunghezza superore a mt. 10, con esclusione di quelli intestati a persone residenti o ad aziende aventi sede nell’Isola”.

Come al solito è abbastanza corposa e copiosa la sezione dedicata alle deroghe, che riportiamo di seguito: “a) autoambulanze e veicoli delle forze dell’ordine e carri funebri; b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 tonnellate limitatamente alle giornate dal lunedi al venerdì purché non festive. Tale limitazione temporale non sussiste per i veicoli che trasportano: generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli a seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell’agenzia di viaggio; c) veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti e di gas in bombole; d) veicoli al servizio delle persone diversamente abili purché muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera; c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso dall’Amministrazione comunale interessata di volta in volta secondo le necessità; f) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull’Isola, in apposite aree ed essere ripresi solo alla partenza; 8) autoveicoli di proprietà della Città Metropolitana di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria, autoveicoli di proprietà dell’Osservatorio Vesuviano – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; h) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune ove ricade l’immobile, sul quale è indicata l’ubicazione dello stesso, limitatamente ad un veicolo per nucleo familiare; i veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria; i veicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare k) autoveicoli e motocicli (come definiti dall’art. 53 del C. d. $ ) con targa estera purché condotti da persone non residenti nel territorio della Regione Campania; 1) Autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori intestati ai residenti dell’isola di Procida che devono recarsi sull’isola d’Ischia per effettuare visite o cure mediche, muniti di certificazione del medico di base o di struttura ospedaliera. m) Veicoli di proprietà di soggetti che possano dimostrare, con certificazione della posizione assicurativa, di trovarsi alle dipendenze di aziende e attività produttive la cui sede operativa ricade in uno dei comuni dell’Isola”.

La proposta di divieto di sbarco votata dalla giunta municipale di Ischia prevede anche che “chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista dal comma 2 dell’art 8 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministero della Giustizia in data 16.dicembre 2014” mentre al capitolo attuazione e vigilanza si legge che “il Prefetto e le Capitanerie di Porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicureranno l’esecuzione e l’assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato”.

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Luigi Boccanfuso

Dopo aver letto l’interminabile elenco delle deroghe,l’unico commento possibile è “ CIALTRONI” !!!!!!

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Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex