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Richieste Cas “anomale”, i controlli siano eseguiti dalla polizia municipale

CASAMICCIOLA TERME. Un’iniziativa che era nell’aria, specialmente dopo gli ultimi accadimenti, e che adesso inevitabilmente subirà una inevitabile accelerazione. Il responsabile del servizio economico finanziario del Comune di Casamicciola, Michele Rossano, ha indirizzato al sindaco Giovan Battista Castagna (e per conoscenza al Dipartimento della Protezione Civile, al commissario delegato Giuseppe Grimaldi, alla Tenenza Guardia di Finanza di Ischia ed al segretario comunale Franco Ianniello) una nota avente ad oggetto “Attività di verifica richiesta CAS (contributo autonoma sistemazione)”. Nella nota si legge in premessa: “La commissione CAS, di cui il sottoscritto è responsabile e componente, è incaricata dell’istruttoria e validazione delle richieste di contributo per l’autonoma sistemazione, nonché della completa e corretta definizione delle stesse avvalendosi di tutti gli strumenti già in possesso dell’Ente ed ove necessario provvede all’acquisizione di ulteriore documentazione a corredo della richiesta CAS unitamente a informazioni di cui la stessa Commissione ha conoscenza diretta”.

Rossano aggiunge poi che “nel recente passato per talune richieste CAS, al fine di chiarire dubbi sulla reale condizione di dimora abituale in modo stabile e continuativo, è stata indispensabile la collaborazione degli organi di polizia, cooperazione che a un certo punto si è interrotta quando il comandante dei vigili, con nota n. 143 prof. PMU del 12 febbraio 2018, restituiva alla Commissione CAS la richiesta di accertamenti prot. 2441/2017 rappresentando l’impossibilità a svolgere tali compiti per un presunto conflitto di interessi”. Una vicenda questa nota ai più e relativa ad un presunto “ammutinamento” dei vigili urbani ma adesso anche alla luce di recenti precisazioni Rossano è categorico e spiega: “Letto il parere espresso dall’avv. Barbieri Alessandro incaricato a fornire assistenza legale in materie connesse all’evento sismico nel quale, nello specifico, cita la circolare della protezione civile del 9 settembre 2016…‘I sindaci sono tenuti a controllare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni rese ad erogare i contributi’ confermando che ‘la verifica circa la falsità o meno delle dichiarazioni rese dal privato spetta alla polizia municipale atteso lo stretto nesso di interdipendenza che la lega al sindaco’; accertato che presso questa Commissione restano in una fase di sospensione diverse richieste CAS per le quali sono state ravvisate anomalie tra quanto dichiarato e quanto accertato d’ufficio per cui necessitano, indispensabilmente, di ulteriori controlli al fine di scongiurare possibili errori di valutazione; considerato che ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni questa commissione è già destinataria di diffide ad adempiere; chiede un suo autorevole intervento affinché vengano disposti con la massima cortese urgenza, gli accertamenti già da tempo richiesti ed in possesso del locale comando di polizia municipale nonché per le pratiche attualmente in una fase di sospensione presso questo ufficio”.

Una missiva, quella di Rossano, che a questo punto metterà in condizione Castagna di scrivere senza alcun dubbio al comandante Giovanni Mattera e di chiedere di attivarsi sulla questione senza evitare di farlo come accaduto in prima battuta. Il tutto, dicevamo, sulla scorta di un parere reso a riguardo proprio dall’avvocato Barbieri. Un documento lungo e articolato che a un certo punto entrava nel vivo spiegando: “Dalla lettura della predetta circolare emerge – si legge – da un lato, che i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sono demandati al Sindaco e, dall’altro, una spiccata contestualità tra il controllo circa la veridicità dell’autocertificazione, anche a campione; l’erogazione del contributo; la ripetizione di quanto pagato all’esito dell’accertamento. Inoltre, dalla lettura della Circolare in parola emerge (implicitamente) che: la verifica a campione costituisce modalità alternativa ma non esclusiva; sussiste un duplice livello di istruttoria (quello afferente la regolarità e la completezza delle dichiarazioni e quello afferente la verifica circa la veridicità delle stesse); l’erogazione può – anzi deve – avvenire (salva l’ipotesi di dichiarazioni palesemente infedeli) anche nelle more della conclusione del procedimento di verifica. In sintesi, e strettamente interpretando la normativa di riferimento, il CAS andrebbe rilasciato sulla scorta di quanto dichiarato dal privato salvo l’accertamento successivo, anche a campione, in merito alla veridicità delle dichiarazioni”. “Tuttavia – proseguiva il parere – regole di buona amministrazione, impongono di soffermarsi sul punto sub b), ovvero sull’istruttoria a compiersi nell’ambito della quale vanno, certamente, contemperate una serie di esigenze. In maggior dettaglio, e come anticipato, si potrebbe ipotizzare una istruttoria a c.d. tutele crescenti: i) una prima fase (svolta dall’Ufficio CAS) tesa ad accertare la completezza e la regolarità della dichiarazione resa dal privato anche attraverso un incrocio delle banche dati in possesso dell’Ente (Agenzia delle Entrate, Tari etc). All’esito di tale istruttoria, e laddove emergessero situazioni che non riescono a superare la soglia di c.d. criticità, potrà essere richiesto all’istante, anche attraverso la notificazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis Legge n. 241/90, adeguata integrazione della documentazione resa in sede di autodichiarazione al fine di dimostrare il possesso del requisito (oggettivo) di cui all’art. 2 O.P.C.M. Una seconda fase [che può originare sia da verifiche a campione sia dagli esiti procedimentali di cui al punto sub i)] tesa a verificare, ai sensi dell’art. 43 D.P.R. n. 445/2000, la falsità della dichiarazione resa dal privato.  In tale ipotesi, la verifica circa la falsità o meno delle dichiarazioni rese dal privato spetta alla Polizia Municipale atteso lo stretto nesso di interdipendenza che la lega al Sindaco (cfr. artt. 1 e 2 Legge n. 65/86 come interpretati da ultimo da Tar Campania, Salerno, sez. II, n. 265/2017) cui l’OPCM e le circolari esplicative demandano il potere di verifica”.

Gaetano Ferrandino

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