CRONACA

Danni pesanti, dal Commissario i primi chiarimenti sull’ordinanza

L’ex prefetto Schilardi ha fornito al Comune alcune risposte su casi particolari di applicazione del provvedimento sulla ricostruzione appena varato

Il varo dell’ordinanza per la ricostruzione dei danni pesanti post sisma non ha sciolto tutti i dubbi. E il commissario Schilardi si presta dunque a fornire i chiarimenti che le amministrazioni del Cratere pongono alla struttura capitanata dall’ex prefetto. Uno di questi quesiti riguardava l’ammissibilità al contributo per opere “con caratteristiche non ordinarie”, che a fine settembre era stato posto dal Comune di Casamicciola in una nota.

Il commissario, dapprima ha spiegato preliminarmente che la scheda AeDes riguarda il rilevamento del danno per gli edifici ordinari e non quelli indicati nella nota, quali ponti, serbatoi, ciminiere, muri di sostegno. Successivamente, Schilardi ha specificato che, indipendentemente dalla modalità di rilevamento del danno, la riparazione o la ricostruzione dei muri a secco nei terreni terrazzati potrà avvenire nell’ambito delle pertinenze esterne degli edifici privati, il cui ripristino è già disciplinato dall’ordinanza n.7/2019. A tal proposito il commissario ha richiamato l’articolo 5 dell’ordinanza in questione, fermo restando che il contributo complessivo per il ripristino degli immobili privati, comprensivo delle relative pertinenze, non potrà superare i limiti del costo parametrico stabilito dalla stessa ordinanza.

Un altro quesito, stavolta su un caso specifico, riguardava la richiesta di finanziamento del muro spondale a monte del ponte di via Montecito, per il quale andava completato l’intervento di somma urgenza presso il torrente Cuccufriddu dal ponte fino alla via Arenale. Il Commissario ha risposto ricordando che già alcuni mesi fa, in riscontro alle note del Comune e del Genio Civile di Napoli, egli aveva chiesto agli enti interessati di attestare in primis la correlazione del dissesto con il sisma e l’indisponibilità di fondi propri, ordinari o straordinari per far fronte alle problematiche evidenziate. Tuttavia, la richiesta risulta ancora priva di riscontro, e non è pervenuta alcuna perizia tecnica riportante gli interventi da effettuare con la relativa stima economica. Ciononostante, Schilardi, pur restando in attesa dei riscontri citati, ha ribadito che la sua struttura, rispettando l’articolo 26 della legge di ricostruzione, sta provvedendo alla ricognizione delle criticità idrogeologiche segnalate dai Comuni, per la predisposizione di un piano di interventi strettamente connessi alla ricostruzione, e in ogni caso non sostitutivo delle ordinarie attività e competenze nell’ambito della somma urgenza, nonché della programmazione e attuazione degli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico.

Infine, un ultimo interpello era stato rivolto in relazione ai requisiti di ammissibilità di attività produttive: la nota del Comune era relativa alla richiesta di verifica di soddisfacimento del requisito di ammissibilità al contributo per alcune attività produttive di tipo termale, indicate nella recente ordinanza n.7/2019. Schilardi ha subito specificato che il riferimento al punto 5 del secondo allegato dell’ordinanza è improprio, in quanto esso riguarda il contributo per gli interventi sugli edifici rurali. Per quanto riguarda il contenuto dell’istanza, il commissario ha spiegato che nella legge di ricostruzione l’articolo 21, precisamente la lettera e) del comma 2, è chiaro nell’individuare come requisito imprescindibile delle unità immobiliari, per le quali è possibile concedere il contributo di riparazione, la circostanza che tali unità dovevano essere adibite all’esercizio dell’attività produttiva, o comunque essere strumentali ad essa al momento del sisma, il 21 agosto 2017.

Foto LaPresse – Alessandro Pone Mercoledì 23 Agosto 2017, Ischia (Italia) cronaca Terremoto a Ischia: il giorno dopo. Avviate le verifiche tecniche negli edifici, alberghi, scuole e abitazioni civili, dopo i crolli causati dal sisma. Photo LaPresse – Alessandro Pone Wednesday 23 August 2017, Naples (Italy) news Earthquake at Ischia: the day after.

In tale ottica, la semplice manifesta volontà di riattivazione dell’impianto produttivo (e la prospettata impossibilità di provvedervi entro la data del sisma a causa di inerzia dell’amministrazione comunale, circostanza peraltro tutta da dimostrare) non sembra, secondo il commissario, rispondere al citato requisito normativo. Inoltre, dalla documentazione appare che l’ubicazione degli immobili del caso in questione sia tale da farli ricadere nell’ambito di applicazione del comma 2 dell’articolo 1 dell’Ordinanza n.7, cioè le zone di attenzione per instabilità o elevata pericolosità.

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