CRONACAPRIMO PIANO

Fonte di Nitrodi, sospiro di sollievo per il Comune di Barano

La Corte d’Appello accoglie la richiesta di sospensiva presentata dai legali del Comune di Barano e della Ischia Spaeh, che attualmente gestisce la struttura. In primo grado una sentenza del giudice monocratico di Ischia aveva sottratto il possesso del bene all’ente collinare a seguito di un contenzioso giudiziario innescatosi perché un soggetto a suo dire non aveva mai ceduto il terreno su cui sorge lo stabilimento

Il futuro dello stabilimento Fonte di Nitrodi è ancora tutto da scrivere, dopo che il clamoroso giudizio di primo grado di un articolato contenzioso giudiziario lo aveva strappato al controllo del Comune di Barano d’Ischia e degli attuali gestori privati restituendolo di fatto ad un gruppo di privati cittadini per una questione ereditaria. La II sezione civile della Corte di Appello di Napoli (presidente e relatore Rosaria Papa, consiglieri Alessandra Piscitiello e Maria Teresa Onorato), infatti, hanno deciso di sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata rinviando la causa all’udienza del 15 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni. Insomma, occorrerà un arco di tempo ancora lunghissimo per conoscere la fine del nuovo capitolo di questa complessa vicenda di cui riassumeremo a breve i contorni. Sia il Comune baranese che la Ischia spaeh avevano sia fatto ricorso in Appello che chiesto la sospensiva e se non altro si sono visti riconoscere la seconda richiesta.

Nel dispositivo firmato dalla dott.ssa Papa si legge infatti: “Esaminate le istanze di sospensione proposte dal Comune di Barano d’Ischia e dalla Ischia Spaeh srl, leggi gli atti di causa e sentito il relatore; sciogliendo la riserva di cui all’udienza del 19 aprile 2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc; premesso che, ai sensi dell’art. 283 cpc (nella formulazione in vigore fino al 28 febbraio 2023, applicabile ratione temporis alla controversia) la sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza di primo grado può essere conessa ove ricorrano gravi e fondati motivi, ravvisabili, secondo la consolidata interpretazione, in presenza dei concorrenti requisiti del fumus dell’impugnazione e del periodo nel ritardo, inteso come pregiudizio per la sfera giuridica della parte soccombente derivante dall’adempimento coattivo, difficilmente reversibile e non suscettibile di reintegrazione economica”. Nella parte successiva si osserva “quanto al requisito del fumus che i motivi di gravame sollecitano il riesame della decisione impugnata sotto diversi profili ed appaiono approfonditi di una più approfondita disamina”. Una sottolineatura questa non trascurabile perché lascia intendere come i giudici di secondo grado ritengono che anche la sentenza emessa in prima battuta potrebbe contenere più di qualche lacuna. Infine, nel dispositivo si considera “che le plurime e specifiche circostanze addotte dall’ente pubblico a fondamento del ‘periculum in mora’ – segnatamente la rilevanza economica delle opere realizzate sul fondo oggetto di lite in relazione al valore della quota di comproprietà riconosciuta in favore dell’attore, e la oggettiva difficoltà di agire per la eventuale ripetizione, essendo il medesimo residente all’estero – inducono a ravvisare anche tale concorrente requisito, sicchè, ad una valutazione comparativa dei contrapposti interessi, devono ritenersi sussistenti i gravi e fondati motivi che giustificano la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, avente ad oggetto la condanna del Comune di Barano d’Ischia e della Ischia Spaeh spa (difesi rispettivamente dagli avvocati Gerardo Mennella e Giuseppe Morgera) alla consegna del compossesso del bene oggetto di lite in favore dell’attore”. Da qui la decisione di concedere la sospensiva.

La controversa vicenda ha inizio quando il Comune di Barano tempo fa acquistò il terreno e l’area sulla quale attualmente sorgono le Fonti di Nitrodi, stipulando una convenzione con gli allora proprietari dello stesso. Il problema è che, per una serie di passaggi dovuti a successione, tra i proprietari di questo terreno così come di altri fondi ad esempio ubicati nel Comune di Serrara Fontana, c’erano alcuni soggetti nel frattempo emigrati negli Stati Uniti. Per tradurre tutto in estrema sintesi, l’avvocato Giuseppe Di Meglio si è fatto rilasciare una procura speciale da tutte queste persone che avevano acquistato terreni sull’isola ma nel frattempo erano emigrati in America in cerca di fortuna. Tra questi signori c’era anche il comproprietario del terreno dove sorge Nitrodi che ha formulato un’azione di rivendicazione andando per l’appunto a muovere un’azione legale per riottenere il possesso di un bene che per la sua quota non aveva mai ceduto. L’atto di acquisto stipulato illo tempore è stato così dichiarato inefficace con il risultato che il precitato soggetto è tornato in possesso di quanto non aveva all’atto pratico mai ceduto. Una gatta da pelare di non poco conto per l’ente collinare, con una sentenza del giudice monocratico dott.ssa Olimpia Criscuolo che di fatto finì col sottrarre il bene dalla disponibilità del Comune costringendo lo stesso – come abbiamo spiegato – a ricorrere in Appello.

Il giudice scrive tra l’altro che “infine il possesso del Comune non può essere, ai sensi dell’art. 1146, comma secondo, c.c. unito a quello del suo dante causa, giacchè la vendita è stata effettuata dai venditori non dichiarandosi proprietari per avere usucapito il bene, ma sulla base di testamento olografo e di altri titoli, che non sono stati individuati e precisati; nella fattispecie non può verificarsi accessione nel possesso poiché essa opera solo con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso e nel titolo traslativo le parti non hanno dichiarato di avere la proprietà del fondo per averlo acquistato per usucapione, ma per averlo ricevuto per successione ereditaria. Il possesso autonomo dei venditori (omissis) è iniziato a decorrere dal 1997, anno della apertura della successione del padre, e nel 2008, anno della vendita, non erano ancora trascorsi venti anni… Infine va dichiarata la legittimazione passiva della società detentrice in ordine alla detenzione del fondo, che dovrà condividere con l’attore. La domanda di risarcimento e ogni altra domanda, compresa quella di manleva, devono essere rigettate per mancanza di prova in ordine ai pregiudizi e danni subiti”.

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