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Forio, Molinaro difende la delibera sui condoni

Sulle polemiche scaturite dal consiglio comunale di Forio che si è svolto questa mattina, ed in particolare sulle perplessità relative alla regolarità della delibera votata dal civico consesso (ed espresse in particolare dal consigliere Nicola Nicolella), interviene con un suo parere l’avv. Bruno Molinaro, esperto della materia. Di sotto le considerazioni del noto legale:
Ritengo che la proposta di delibera sia legittima e condivisibile per le motivazioni addotte e soprattutto per le finalità di semplificazione amministrativa che la stessa intende perseguire.Non va dimenticato, infatti, che la Corte Europea ha già condannato l’Italia, con la nota sentenza “Paudicio” del 2007, proprio a causa delle lungaggini dei procedimenti di esecuzione delle sentenze giustificate con l’annosa pendenza delle domande di condono, per le quali non è mai stata avviata alcuna istruttoria.La decisione dell’amministrazione comunale di dare una risposta alla cittadinanza in questa delicata materia va, dunque, accolta con favore.Meglio tardi che mai.D’altronde, la proposta in questione non fa altro che dare seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 117 del 25 giugno 2015, con la quale è stata dichiarata la legittimità  dell’articolo 9 della legge regionale n. 10/2004 anche alla luce dell’emendamento alla legge finanziaria approvato nel 2014 dalla Giunta Regionale della Campania.Come si ricorderà, la Regione aveva prorogato sino al 31 dicembre 2015 il termine per presentare le domande e tale disposizione aveva generato polemiche da parte degli ambientalisti che avevano visto nell’emendamento alla finanziaria un tentativo di introduzione di un nuovo condono in zona vincolata in violazione dei parametri costituzionali, prevedendo, peraltro, l’inapplicabilità della procedura solo in caso di vincolo di inedificabilità assoluta.Anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva lamentato una invasione della sfera di competenza legislativa spettante allo Stato in materia di tutela del paesaggio.Di qui il ricorso alla Consulta che ha, invece, ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, risultando la norma che semplifica la procedura riferita non al terzo condono ma alle prime due sanatorie (leggi n. 47/85 e 724/94) ed essendo la distinzione tra vincoli di inedificabilità relativa e vincoli di inedificabilità assoluta già prevista dagli articoli 32 e 33 della legge n. 47/85.La disposizione “sospettata” di illegittimità costituzionale si è, in effetti, risolta in una interpretazione autentica dell’articolo 9 nella parte in cui stabilisce che la sanatoria semplificata trova applicazione in tutti i casi, tranne che nelle ipotesi in cui gli abusi siano stati commessi su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità assoluta, come, ad es., quelle nelle quali non è possibile costruire perchè lo vietano gli strumenti urbanistici con prescrizioni poste a tutela di interessi storici, artistici, archeologici, paesistici, ecc.,  o perchè le aree stesse risultano vincolate a difesa delle coste marine o per la salvaguardia di interessi collegati alla difesa militare e alla sicurezza interna.Va ancora precisato, sul punto, che sulla questione dei vincoli il Consiglio di Stato, con una sentenza del 2006, aveva sollevato dubbi ed in pratica escluso l’applicabilità della norma regionale in questione in quanto il riferimento contenuto in tale disposizione all’art. 33 della legge n. 47/85 (riguardante le opere non suscettibili di sanatoria) era da intendersi ai << tipi di vincoli >> e non agli abusi << non suscettibili di sanatoria a causa della inedificabilità assoluta >>.Si rendeva, dunque, necessaria una presa di posizione da parte dell’amministrazione regionale sul piano della interpretazione da attribuire al significato della norma in esame, la qualcosa è effettivamente avvenuta con l’approvazione del predetto emendamento che la Consulta ha ritenuto immune da censure.In altri termini, con l’emendamento scrutinato si è stabilito, contrariamente a quanto affermato dal Consiglio di Stato, che la volontà dell’amministrazione regionale era proprio quella di escludere l’applicabilità della sanatoria semplificata nei soli casi di << abusi non suscettibili di sanatoria a causa della inedificabilità assoluta >>, ovvero nei casi espressamente elencati dall’art. 33 della legge n. 47/85.Non va dimenticato, infine, che la Cassazione, con una interessante sentenza della Sezione Terza del 13.2.2013, aveva affermato, su mio ricorso, la piena legittimità delle concessioni rilasciate con l’art. 9, al punto da annullare una demolizione di una porzione di un’abitazione sita in Procida e sanata, appunto, con la procedura semplificata.La Cassazione  aveva, infatti, definito il ricorso proposto contro la  demolizione (che era stata avviata dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli) << manifestamente meritevole di accoglimento >>, evidenziando, fra l’altro, che:”La stessa ordinanza impugnata rileva che la ricorrente ha ottenuto una concessione edilizia in sanatoria basata sull’applicazione della legge regionale n. 10/2004, che all’articolo 9 stabilisce che i procedimenti in sanatoria derogano alle previsioni dell’articolo 32 legge 47/1985 come richiamato dall’articolo 39 l. 724/1994.Non si tratta, quindi, di ipotesi di condono riconducibile all’articolo 32 legge 326/2003 e, pertanto, assoggettata alle limitazioni di quest’ultimo.Quanto poi alla mancanza di parere paesaggistico, la giurisprudenza di questa Suprema Corte (da ultimo Cass., Sez. III,  12 maggio 2011, n. 23996) ha chiarito che il divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria (ai sensi dell’articolo 146, quarto comma, d.lgs. 2004, n. 42, come modificato dall’articolo 2, comma primo, lettera s), d.lgs. 2008, n. 63) non è applicabile alle ipotesi in cui la sanatoria è prevista dalla normativa in tema di condono edilizio, rivestendo tale normativa carattere di specialità rispetto alla disciplina della sanatoria degli abusi edilizi in via ordinaria dettata dall’articolo 36 d.p.r. 380/01″.

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