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IL COMMENTO La legge dimenticata delle liste di attesa

DI GIORGIO DI DIO

Finalmente l’operatore risponde: è un’ora che sono in attesa. Mi butto subito prima che succeda qualcosa e devo ricominciare tutto daccapo. “Buongiorno, dovrei prenotare una colonscopia. Ho la prescrizione del medico con urgenza a dieci giorni”. “Aspetti che guardo se ci sono disponibilità” Resti in linea. Attesa. “Mi scusi per l’attesa, ma per ora non c’è alcuna possibilità.Le prenotazioni sono bloccate. Non abbiamo proprio l’agenda. Riprovi più in là”. Più in là. “Pronto. Io ho chiamato 10 giorni fa per prenotare una colonscopia con urgenza a dieci giorni. Le prenotazioni erano bloccate. Ora è possibile prenotare?”. “Guardi in questo ospedale per adesso è tutto bloccato.Ma se lei prenota al CUP regionale avrà molte più possibilità. Naturalmente poi deve andare dove capita”. “Ma come faccio? Il mio medico lavora nel vostro ospedale e la colonscopia la devo fare con lui. Ma se la faccio in intramoenia pure devo aspettare?”. “Se la fa in intramoenia l’appuntamento lo deve prendere direttamente con il medico. Credo che i tempi siano molto brevi”. “Però devo pagare?”. “E certo. L’intramoenia è una prestazione privata e, naturalmente, si paga”.

Mica è tanto certo. Anzi non è certo per niente. È solo che qui le leggi facilmente si dimenticano. E c’è una legge che dice tutto il contrario, ma è poco conosciuta e mai applicata. La legge è il decreto legislativo n. 124 del 29 aprile 1998 e dice una cosa molto semplice. Io ho un’urgenza medica certificata e devo necessariamente eseguire un esame. Telefono in ospedale e mi viene prenotato magari tra otto/dieci mesi. Ma io ho bisogno di quell’esame entro tempi ragionevolmente brevi. Questo significa che la prestazione sanitaria non può essere eseguita nei tempi previsti per la mia patologia. Secondo questa legge io posso pretendere che la prestazione venga eseguita dal medico privatamente o in intramoenia. E qual la differenza? La differenza è che,il medico non lo devo pagare io ma lo deve pagare l’ASL. Io pago solo il ticket. Ma quali sono i tempi previsti entroi quali l’ospedale è obbligato a eseguire l’esame? Ce lo dice il comma 10 dell’art.3 del decreto legislativo n. 124 del 29 aprile 1998. Le regioni, attraverso i direttori delle Aziende Unità Sanitarie locali e ospedali, devono stabilire i tempi massimi che intercorrono tra la prestazione quando viene richiesta e quando viene erogata.

Ora basta leggere una qualsiasi ricetta per sapere quali sono i tempi,che cambiano a seconda della classe di priorità che viene stabilita dal medico che effettua la prescrizione. Ci sono quattro classi dipriorità:

-“U” (urgente) per cui la prestazione è da effettuarsi entro 72 ore;

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– “B” (breve) secondo cui si deve eseguire entro 10 giorni;

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-“D” (differibile) e quindi la prestazione è da operare entro 30 giorni se trattasi di visite, mentre 60 giorni se si discute di accertamenti diagnostici;

– “P” (programmata) secondo cui deve eseguirsi entro 180 giorni.

Nella realtà questi tempi non sono mai rispettati dagli ospedali. Le liste di attesa sono lunghissime, i tempi relativi al codice di priorità non vengono proprio guardati, i disagi dei cittadini aumentano sempre e, ovviamente, non tutti si possono permettere di eseguire certe prestazioni a pagamento. Quali sono le cause di tutto questo? Mancanza di un’organizzazioni ottimale, mancanza di medici, strutture ambulatoriali che non consentono di effettuare più prestazioni contemporaneamente (per esempio, più colonscopie). Tutte cose che richiederebbero investimenti notevoli che le aziende sanitarie non si possono premettere. È certo, però, che assumendo più medici e potenziando le strutture, le liste di attesa diminuirebbero e i pazienti potrebbero ottenete risposte veloci alle loro esigenze. Invece la scelta è stata quella di affidare una parte delle attività ambulatoriali al privato o all’intramoenia, sottraendola al pubblico e, in un certo modo, contribuendo a diminuire le liste di attesa. Però, a pagamento, creando una enorme disparità tra pazienti che si possono permettere di sostenere i costi notevoli di queste attività e quelli che non ne hanno proprio le possibilità. Invece a norma decreto legislativo n. 124 del 29 aprile 1998 queste prestazioni, effettuate a pagamento, dovrebbero essere a carco dei servizi sanitario nazionale.

Quindi, tornando alla questione delle liste d’attesa che si protraggono oltre i tempi massimi finora previsti, il D. Lgs. n. 124 del 29 aprile 1998, all’art. 3, comma 13, prevede che qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11, l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, con costo a carico a carico dell’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, eccettuato il costo del solo ticket, a meno che l’assistito non sia esente. Nella pratica questa legge non è stata mai applicata, un poco perché è poco conosciuta dai pazienti e anche dai medici ma anche perché porterebbe a una rivoluzione economica ed organizzativa che le asl nonsono ingrado disostenere.

Ma il paziente può pretendere l’applicazione di questa legge? Per farlo deve presentare una specifica domanda al Direttore Generale dell’Azienda di riferimento. Nella richiesta e deve indicarei propri dati personali, l’accertamento richiesto, la prima data disponibile comunicata in fase di prenotazione, specificare l’urgenza, il proprio diritto a conoscere i tempi massimi intercorrenti tra la richiesta di prestazioni e la loro erogazione e l’istanza di usufruire, nel caso di impossibilità di rispettare i predetti tempi, della prestazione in attività libero professionali in regime intramoenia. Con quali risultati? Non lo sappiamo. Sicuramente non sarebbe una cosa semplice perché la struttura sanitaria non potrebbe permettersi di accettare la richiesta e costringerebbe il paziente a un percorso giuridico che neanche ilpaziente stesso può permettersi. Quindi esiste una norma ad hoc per le liste di attesa che è poco conosciuta e del tutto inapplicata. Ci vuole un intervento dello stato che o rigeneri lalegge facendone un’altra, magari limitandolaai casi dove i tempi di attesa sono eccessivamentelunghirispetto all’urgenza dell’esame richiesto o obbligando le strutture sanitarie a dare applicazione alla vecchia legge.

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