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Maltrattamenti in famiglia, foriano assolto: il fatto non sussiste

V.C. era accusato del grave reato e anche di non aver corrisposto gli assegni spettanti alla convivente per il mantenimento della figlia minore. La sentenza è stata emessa dal giudice della sezione distaccata di tribunale di Ischia, Felice Angelo Li Pizzi

Una sentenza significativa e se vogliamo in parte anche inattesa, frutto anche della linea difensiva portata avanti dall’avvocato Giuseppe Di Maio, difensore dell’imputato. Il giudice della sezione distaccata di Tribunale di Ischia, Felice Angelo Pizzi, ha assolto con la formula più ampia (perché “il fatto non sussiste) il foriano V.C., sul quale gravavano le accuse di maltrattamenti in famiglia e di non aver corrisposto gli assegni spettanti alla coniuge per il mantenimento della figlia minore. Il procedimento penale si era innescato nell’inverno dello scorso anno, esattamente il 12 febbraio 2020 quando sporse querela l’allora convivente del foriano, tale B.S. Gli addebiti erano decisamente pesanti ma durante la fase processuale l’avvocato Di Maio è riuscito a dimostrare come le accuse fossero assolutamente infondate.

Analizzando gli elementi a propria disposizione tra i quali l’ampia documentazione fornita dalla difesa dell’imputato, il giudice ha evidenziato che sarebbero emersi dalla querela della parte offesa alcuni episodi caratterizzati da ingiurie, spintoni, strattonamenti, ma non un quadro di sofferenze fisiche e morali

Ma è il caso di resettare per riepilogare i fatti come si sono svolti. V.C. rispondeva dei reati, come detto, previsti e puniti dagli artt. 570 del codice penale. (mancato approvvigionamento degli assegni di mantenimento alla figlia minore) e art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia). Con la sentenza in oggetto emessa dopo ampia ed articolata istruttoria, invece, l’imputato veniva assolto con la formula piena ai sensi dell’art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste. Eppure il V.C. era stato oggetto di gravi accuse inerenti a presunti comportamenti ingiuriosi e violenti nei confronti della ex compagna anche al cospetto della minore; allo stesso veniva contestato di non provvedere adeguatamente ai bisogni economici della minore e che tali comportamenti sarebbero scaturiti dopo la richiesta della ex compagna B.S. di rompere la convivenza e di regolamentare gli incontri con la minore e l’assegno di mantenimento da attribuirsi alla stessa.

Ebbene, le pesanti accuse formulate all’imputato che laddove ritenute fondate, avrebbero comportato l’inflizione di una pena davvero gravosa a carico dello stesso, risultavano agli occhi del Magistrato istruttore del tutto infondate tanto da determinare una assoluzione, come detto con formula piena. La difesa del V.C. infatti, riusciva a dimostrare che l’insorgere dei contrasti tra le parti non era cagionato dalla volontà mal digerita della parte offesa di voler troncare il rapporto e di rivolgersi al Giudice per l’emissione dei conseguenti provvedimenti in favore della minore, in quanto era stato lo stesso imputato ad adire le competenti sedi giudiziarie (Giudice tutelare) lamentando comportamenti contrari agli interessi della minore da parte dell’allora compagna ed a chiedere addirittura l’affido esclusivo della figlioletta; non era affatto vero che l’imputato si sarebbe sottratto agli obblighi di mantenimento della minore, atteso che dalla stessa istruttoria del giudizio proposto allora innanzi al Giudice Tutelare emergeva che il V.C. versava una cifra ritenuta pienamente congrua e satisfattiva delle esigenze della stessa; vero era inoltre che venivano versati in giudizio prove documentali del pagamento periodico e costante delle cifre dovute alla minore.

Non è tutto. Per quanto riguarda la fattispecie contestata dei maltrattamenti in famiglia v’è da dire che il Magistrato, analizzando gli elementi a propria disposizione tra i quali l’ampia documentazione fornita dalla difesa dell’imputato, evidenziava che sarebbero sì emersi dalla querela della parte offesa alcuni episodi caratterizzati da ingiurie, spintoni , strattonamenti, ma non un quadro di sofferenze fisiche e morali caratterizzate dalla abitualità della condotta e soprattutto che tali fatti rappresentino la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile. La difesa dell’imputato faceva infatti emergere il carattere della episodicità e sporadicità di litigi che culminavano (a detta della stessa parte offesa) nell’allontanamento volontario del V.C. dalla casa familiare che era costretto a rifugiarsi a casa della madre. Lo stesso comportamento processuale della parte offesa appariva dunque contraddittorio rispetto a quanto invece denunciato nella querela dalla quale scaturiva il processo in oggetto. Dunque l’assoluzione del V.C. in questo delicato processo conferma ancora una volta il principio secondo il quale per configurarsi il reato di maltrattamenti in famiglia ai sensi dell’art. 572 c.p. occorre che sia provata una condotta abituale che si estrinseca in più atti delittuosi e non, che determinano sofferenze fisiche e morali, realizzati in momenti successivi ma collegati fra loro da un nesso di abitualità, mentre nella fattispecie la difesa dell’imputato riusciva a fare emergere la natura episodica di tali condotte e soprattutto la mancanza di uno stato di assoggettamento fisico e morale di una parte nei confronti dell’altra.

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