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Il Tar respinge il ricorso della Tim, ripetitore da smontare

Secondo i magistrati della Settima Sezione, è valida l’ordinanza n.65 con la quale il Comune aveva imposto la rimozione dell’antenna provvisoria, la cui installazione era iniziata nell’area privata di via Monte della Misericordia

Il Tar ha respinto l’istanza della Tim. Stavolta il Tribunale amministrativo ha dato ragione al Comune di Casamicciola, che aveva emesso l’ordinanza n.65 del 12 agosto contenente l’ordine di rimozione dell’antenna-ripetitore in via di installazione in un’area privata nelle vicinanze di via Monte della Misericordia. La società aveva infatti ottenuto la sospensiva il 24 agosto in attesa della trattazione in camera di consiglio. Adesso, in virtù della decisione dei magistrati della Settima Sezione, il Comune potrà ordinare lo smontaggio e la rimozione della stazione radio base provvisoria. Naturalmente la vicenda ha avuto varie evoluzioni, culminate nella denuncia da parte del Comune di alcuni abusi edilizi rilevati nell’area, di cui si discuterà in una prossima udienza, ma due giorni il tema della questione era limitato a quella prima ordinanza di rimozione emessa dal Comune il 12 agosto, che in giudizio è stato rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Morgera e Aniello Palomba.

I giudici hanno rilevato che “ad un sommario esame, l’istanza cautelare non appare fondata sotto il profilo del fumus boni iuris, atteso che la disposizione di cui al punto A.16 dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017 non appare prima facie applicabile anche agli impianti di telefonia mobile non ancorati al suolo e di natura temporanea”. Infatti, come ha osservato il Comune, la norma secondo cui l’autorizzazione paesaggistica non è necessaria in caso di “occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare”, è dettata per consentire l’installazione di quelle strutture o manufatti che servono per lo svolgimento di “manifestazioni, spettacoli, eventi” come i palchi o i gazebo, o “per esposizioni e vendita di merci” come i banchi vendita che vengono installati in occasione di fiere o feste patronali. Inoltre, la nozione di “evento” non appare di primo acchito interpretabile nel senso sostenuto dalla Tim, secondo cui per “evento” può intendersi anche il semplice maggior afflusso turistico in una determinata zona, con conseguente necessità di implementare la rete. Secondo i giudici depone, in tal senso, il fatto che per gli impianti di telefonia mobile il d.P.R. n. 31/2017 prevede una diversa disposizione (punto A.24), incentrata non sulla temporaneità ma sui limiti dimensionali: nel caso in questione, l’impianto, benché temporaneo, ha dimensioni sicuramente molto rilevanti e di sicuro impatto paesaggistico. Infine, secondo il Tar non si può davvero considerare “temporanea” una installazione verosimilmente destinata ad essere effettuata tutte le estati: secondo la giurisprudenza, la provvisorietà di un’opera va esclusa quando si tratti di una struttura destinata a dare all’impresa un’utilità prolungata nel tempo, anche se di carattere stagionale (e qui vengono citati alcuni precedenti giurisprudenziali, come quella del T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 06/03/2019, n. 399, e del T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 24/05/2018, n. 819). Di conseguenza, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, lasciando nuovamente spazio alla vigenza dell’ordinanza n.65 che stabiliva la rimozione entro cinque giorni dell’installazione. Dunque il Comune ha visto riconosciuta la correttezza del proprio operato del contenuto dell’ordinanza, anche se ovviamente non è detto che questo verdetto metterà la parola fine alla contesa.

Secondo il Tar non si può considerare “temporanea” una installazione verosimilmente destinata ad essere effettuata tutte le estati

Il 29 settembre è in calendario un’altra udienza, in quanto dopo Ferragosto la controversia conobbe altri sviluppi. Con una nota del 25 agosto il responsabile dell’area tecnica del Comune di Casamicciola aveva infatti ordinato una nuova sospensione di qualsiasi attività edilizia o similare presso l’immobile fino alla esecuzione dei saggi e comunque fino alla conclusione degli accertamenti. Il giorno successivo ecco una nuova ordinanza dirigenziale, la n. 72 del 26 agosto, con la quale lo stesso responsabile dell’area tecnica aveva intimato ai proprietari dell’area il ripristino ad horas dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 27 e segg. e 34 dpr n. 380/01, essendo state riscontrate, in seguito ad un apposito accertamento tecnico, alcune minime difformità rispetto al titolo edilizio rilasciato nel 2018. Sempre il 26 agosto con un’altra ordinanza dirigenziale, sulla base delle riscontrate difformità, il responsabile dell’Utc aveva ordinato – anche alla TIM quale possessore dell’area in virtù di contratto di locazione ed al momento esecutore di lavori di cui alla comunicazione del 10 agosto 2021 – la sospensione di qualsiasi intervento nell’area in questione ai sensi dell’art. 27 dpr n. 380/01, rappresentando che qualsiasi opera intrapresa avrebbe avuto carattere di abusività e quindi sarebbe stata sanzionabile secondo le leggi e norme vigenti.

Per i giudici, nel caso in questione l’impianto, benché temporaneo, ha dimensioni sicuramente molto rilevanti e di sicuro impatto paesaggistico

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La Tim, con una serie di “motivi aggiunti” aveva contestato tali ordinanze a fine agosto, ma il Tar siccome in quel momento era già stata accolta la richiesta di sospensione dell’ordinanza di rimozione, aveva ritenuto che non vi fossero motivi per sospendere anche l’ordinanza n.73 che disponeva lo stop ai lavori di completamento dell’installazione provvisoria. Dunque il Tar accolse solo parzialmente l’istanza, fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio al prossimo 29 settembre.

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Luca

Solo quella dell’onorevole è intoccabile…

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Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex