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Ecco le regole dettate dai sindaci

I sindaci hanno ordinato che fino al completamento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione a servizio del Comune è tassativamente vietato a chiunque (privati domestici, stabilimenti industriali ed esercizi commerciali presenti sul territorio del Comune) «l’uso, la commercializzazione e l’importazione nel territorio del Comune di saponi, detersivi, detergenti e qualsiasi tipo di prodotto solido, liquido in polvere, in pasticche, in crema e sotto qualsiasi forma destinati ad attività di lavaggio e pulizia, al bucato a mano o in lavatrice».

Inoltre, è stata vietata anche l’importazione, il commercio e l’utilizzo «di preparazioni ausiliarie per lavare destinate all’ammollo (prelavaggio), al risciacquo o al candeggio di indumenti, biancheria da casa, etc.; di ammorbidenti per tessuti destinati a modificare i tessuti al tatto in processi complementari al loro lavaggio» e «di prodotti destinati alla pulizia dei piatti a mano o in lavastoviglie, alla pulizia della casa e delle superfici che non siano ecocompatibili e biodegradabili nella misura del 100% e in tutte le loro componenti e che contengono fosforo e fosfati in qualsiasi percentuale. Il concetto di biodegradabilità  è qui inteso nel modo in cui viene definito dalle vigenti normative ambientali».

I sindaci hanno poi specificato che dal presente divieto sono esclusi i prodotti destinati all’igiene personale, e che «in via transitoria è consentito, per i 90 giorni consecutivi successivi all’adozione della presente ordinanza, al fine di consentire l’esaurimento delle scorte e dei depositi di magazzino, la vendita e l’uso dei prodotti suddetti il cui livello di biodegradabilità sia comunque non inferiore a quello previsto dalla legge»..

 

La sanzione

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Gli eventuali trasgressori (vale a dire chi importa, chi commercializza ed utilizza tali prodotti) saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (da euro 25,00 a euro 500,00.

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