CRONACAPRIMO PIANO

CAS illegittimo, ecco tutte le accuse nel dettaglio

Nove posizioni ritenute illegali dalla Guardia di Finanza e dalla Procura della Repubblica, un sequestro preventivo di beni di oltre 220.000 euro: vi spieghiamo, atti alla mano, in che cosa chi ha percepito il contributo di autonoma sistemazione avrebbe “peccato”

La notizia, esplosa come una bomba lo scorso 4 novembre, ha fatto decisamente rumore sull’isola e non solo. Ci riferiamo al decreto di sequestro preventivo di beni del valore di oltre 220.000 euro emesso dal gip del Tribunale di Napoli nei confronti di nove soggetti indiziati di aver indebitamente percepito il sussidio economico del contributo di autonoma sistemazione previsto dal governo per gli sfollati vittime del sisma che nel 2017 ha colpito Casamicciola e Lacco Ameno (e soltanto in misura minimale Forio). Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza di Ischia, hanno riscontrato che nove soggetti avrebbero percepito senza averne i requisiti – mediante false attestazioni – il sussidio economico dal 2017 al 2021. I reati per i quali si procede sono truffa ai danni dello Stato, falsità ideologica e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Come abbiamo detto i casi sono complessivamente nove e, pur ribadendo e sottolineando in maniera tassativa e categorica che i soggetti in questione sono da ritenersi innocenti fino a prova contraria, andiamo ad esaminare nel dettaglio le loro posizioni.

MARIA ROSARIA CASTAGNA

Deve rispondere di falsità ideologica e truffa aggravata perché “in qualità di proprietaria dell’abitazione sita a Casamicciola Terme… dichiarata inagibile a seguito dei danni provocati dal sisma, al fine di trarne ingiusto profitto, consistente nell’ottenimento del beneficio economico del CAS… con artifizi e raggiri consistenti nel richiedere l’erogazione di tale beneficio mediante compilazione e presentazione del modulo CAS nel quale autocertificava la perdita della disponibilità della propria abitazione che riunente i requisiti predetti, dichiarazione non corrispondente al vero perché la stessa, pur essendo anagraficamente residente presso la citata abitazione, domiciliava, di fatto, in Nova Milanese (Milano) unitamente al proprio nucleo familiare come si evince dalla sua iscrizione temporanea all’anagrafe dei medici di base presso la A.S.S.T. di Monza, annualmente rinnovata dal 2014 al 2018, nonché dai consumi ridotti di energia elettrica dell’abitazione oggetto di richiesta di CAS relativi agli anni 2016 e 1017 e infine dall’accertamento della polizia municipale del Comune di Casamicciola Terme, datato 26 giugno 2018, dal quale si rilevava che la stessa dimorava abitualmente fuori dall’isola, inducendo in tal modo in errore il Comune di Casamicciola Terme, che gli erogava indebitamente l’importo di euro 941,94 per le mensilità di agosto, settembre e ottobre 2017, erogazione allo stato sospesa dal Comune di Casamicciola a seguito della citata verifica della polizia municipale”.

SEBASTIANO LUCIDO BALESTRIERI E COLOMBA IACONO

Sono accusati sempre di falsità ideologica e truffa aggravata, ovviamente in concorso tra loro. Nello specifico la coppia, per il tramite della figlia chiedevano l’erogazione del CAS autocertificando la perdita della disponibilità della propria abitazione sita in Casamicciola che riuniva i requisiti di principale, abituale e continuativa, ovviamente sempre a causa del sisma. Secondo l’accusa, però, si tratta di “dichiarazione non corrispondente al vero, in quanto sebbene effettivamente (omissis) aveva la residenza anagrafica presso tale abitazione, viveva in realtà unitamente ai genitori presso l’abitazione degli stessi ubicata a Lacco Ameno, come si evinceva dal contenuto della relazione presentata in data 12 dicembre 2013 al Tribunale di Napoli… inducendo così in errore il Comune di Casamicciola Terme ad arogare indebitamente il beneficio economico del Cas per un importo complessivo di euro 28.412,90 relativo al periodo intercorrente tra il 1 dicembre 2017 e il mese di luglio 2021, importato che veniva accreditato sui rapporti bancari riconducibili ai genitori della ragazza”.

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ANNALISA IACCARINO

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Le vengono indirizzate analoghe accuse perché secondo l’accusa “con artifizi e raggiri richiedeva al Comune di Casamicciola Terme l’erogazione del predetto beneficio mediante presentazione di modulo CAS nel quale autocertificava la perdita della disponibilità della propria abitazione, dichiarazione non corrispondente al vero sottoscrivendo inoltre dichiarazione di atto notiro nel quale confermava che la sua dimora abituale e continuativa alla data dell’evento sismico corrispondeva all’immobile per il quale aveva richiesto l’erogazione del CAS, fatti non rispondenti al vero in quanto Iaccarino Annalisa risiedeva dal 7 marzo 2001 pesso altra abitazione ubicata nello stesso Comune (abitazione anch’essa dichiarata inagibile e oggetto di regolare concessione del beneficio economico in favore del genitore) inoltre per l’abitazione per la quale Iaccarino Annalisa richiedeva il CAS era di fatto già stato oggetto di richiesta da parte della sorella della stessa inducendo in errore così il Comune di Casamicciola ad erogargli indebitamente il beneficio economico del CAS ammontante ad euro 32.736,57 nel periodo intercorrente tra i mesi di settembre 2017 e il mese di luglio 2021”.

GIUSEPPE ARCAMONE

La sua è una situazione decisamente intricata e complessa. Partiamo al presupposto che secondo l’accusa avrebbe “in qualità di proprietario dell’immobile ubicato in Casamicciola Terme dichiarato inagibile con ordinanza di sgombero da parte del Comune di Casamicciola Terme… al fine di trarne ingiusto profitto consistente nel conseguimento del beneficio economico di cui al sub capo a), benché già beneficiario del beneficio alloggiativo del CAS presso una struttura ricettiva convenzionata dell’isola, unitamente al proprio nucleo familiare (omissis) con artifizi e raggiri che consistevano nella sottoscrizione dapprima di una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale asseriva che a seguito del sisma dimorava unitamente al figlio in via… e che la moglie continuava a usufruire del predetto beneficio alloggiativo, successivamente mediante compilazione e sottoscrizione di apposito modulo CAS in data 22 febbraio 2018 dichiarava la perdita della disponibilità della predetta abitazione che riuniva i requisiti richiesti, integrata mediante compilazione e sottoscrizione di ulteriore modulo CAS del 25 maggio 2018 nel quale specificava che la moglie usufruiva del beneficio alloggiativo presso una struttura alberghiera mentre il figlio dal 13 febbraio 2018 dimorava unitamente a lui presso l’abitazione della sorella, fatti non corrispondenti al vero in quanto l’immobile inagibile ed oggetto di ordinanza di sgombero continuava ad essere abitato dall’Arcamone Giuseppe come si evince dal sopralluogo effettuato il 27 settembre 2020 dalla p.g. presso lo stesso, nel corso del quale riscontrava la presenza di Arcamone Giuseppe all’interno dell’abitazione nonché dai rilievi dei consumi idrici in periodo post terremoto che risultavano essere ordinari e costanti, inducendo così in errore il Comune di Casamicciola Terme che gli erogava indebitamente il beneficio economico del CAS ammontante ad euro 34.246,55 per il periodo intercorrente tra il mese di agosto 2017 ed il mese di luglio 2021”.

MADDALENA STASIO E GIUSEPPE LICCARDO

Anche stavolta l’accusa ipotizza che il reato sia stato ovviamente commesso in concorso. Si sostiene che la Stasio “con artifizi e raggiri presentava al Comune di Casamicciola Terme il modulo CAS appositamente predisposto nel quale autocertificava la perdita della disponibilità della propria abitazione e che dal 27 agosto 2017 (dopo che la propria abitazione di via Casamennella era stata dichiarata inagibile a seguito del sisma) soggiornava presso una struttura ricettiva alberghiera con trattamento di pensione completa unitamente al marito Giuseppe Liccardo, dichiarazione non corrispondente al vero in quanto la Stasio Maddalena pur essendo anagraficamente residente presso la citata abitazione domiciliava di fatto insieme al marito in Mugnano di Napoli come si evinceva dai consumi delle utenze idriche ed elettriche dell’abitazione oggetto di richiesta CAS, relativi agli anni 2016 e 2017 e dai consumi elettrici e idrici dell’abitazione ubicata in Mugnano di Napoli dai quali si rilevava che i consumi dell’abitazione di Casamicciola Terme erano bassi e costanti nell’anno con picchi che venivano raggiunti nel periodo estivo mentre risultavano regolari e costanti nell’anno per l’abitazione di Mugnano di Napoli, infine, come si evinceva dall’iscrizione della stessa del 14.6.2008 all’anagrafe del distretto ASL NA 2 Nord, e dalla scelta del medico di base con revoca del precedente a far data dal 1 aprile 2016, in tal modo inducendo il errore il Comune di Casamicciola Terme ad erogare il contributo alloggiativo del CAS in favore delle strutture ricettivo/alberghiere in virtù del soggiorno avevano perso la disponibilità riunente i requisiti di principale, abituale e continuativa”.

ORNELLA DE ROSA E DEBORA MELLONE

Entrambi rispondono di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato “per aver continuato a soggiornare presso struttura ricettivo/alberghiera convenzionata, con trattamento di pensione completa sebbene la loro abitazione ubicata in Casamicciola Terme fosse stata dichiarata agibile a seguito di sopralluogo dei tecnici della Protezione Civile effettuato in data 28 agosto 2017, facendo in tal modo conseguire al titolare della struttura alberghiera convenzionata l’indebita erogazione del beneficio alloggiativo del CAS, da parte del Comune di Casamicciola Terme ammontante ad euro 9.280 per il soggiorno di Mellone Debora dal 13.12.2017 al 30.12.2018 e l’importo di euro 44.240,00 per il soggiorno di…”.

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