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Credito d’imposta per le imprese culturali, novità della Legge di Bilancio in attesa del decreto attuativo

Nell’ambito della consueta attività di analisi del contenuto normativo di cui alla Legge di Bilancio 2018, a parere di chi scrive, è opportuno riporre attenzione sull’introduzione di una nuova misura di agevolazione fiscale denominata “Credito d’imposta per le imprese culturali”, ideata con l’intento di incitare con sempre maggiore vigoria la diffusione di strumenti di promozione culturale, all’interno di un territorio in continua evoluzione.

In cosa consiste la misura?  Nello specifico, il Governo ormai uscente, ha inteso riconoscere un credito d’imposta a favore delle imprese operanti nel settore della cultura quantificato nella misura del 30% delle spese sostenute per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi. Tale importo è utilizzabile esclusivamente in compensazione in sede di pagamento d’imposta ed attraverso i tradizionali canali previsti ex- lege (modelli F24).

Giova precisare che la Legge prevede un limite massimo di spesa stabilito nell’importo complessivo di 500.000 euro per l’anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e soprattutto fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, sarà necessario pertanto operare una precisa richiesta da protocollare non appena disponibili le relative istruzioni, ciò al fine di evitare irrimediabili esclusioni.

Quali i destinatari? La norma fa espresso riferimento alle attività d’impresa che rispettino i seguenti requisiti:

  • Impegno in un’attività stabile e continuativa;
  • La sede legale sia fissata in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
  • Siano soggetti passivi d’imposta in Italia;
  • Abbiano come oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente: l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali.Per questi ultimi intendendo i beni, servizi e le opere d’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia, all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, al patrimonio culturale e i processi di innovazione ad esso collegati.

Il dettato normativo di pubblicato in gazzetta Ufficiale specifica inoltre che il credito d’imposta non concorrerà alla formazione del reddito ai fini dell’applicazione delle imposte dirette e dell’Irap, e non rileverà ai fini della determinazione:

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  • Della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del TUIR;
  • Della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR.

Con riferimento all’individuazione dei costi oggetto d’interesse, dei parametri da rispettare, i tempi da seguire e soprattutto i requisiti in termini di tipologia di attività da condurre al fine del riconoscimento dell’agevolazione, è necessario attendere la pubblicazione di qui a poche settimane di un Decreto Attuativo da emanarsi a cura del MIBACT in collaborazione con il M.E.F., che sicuramente concederà un brevissimo termine al fine della compilazione e dell’invio delle domande di adesione. Si attivino pertanto sin da ora le potenziali aziende interessate, all’ottenimento di un indirizzo di posta elettronica certificata e di un dispositivo di firma digitale rilasciato ai relativi legali rappresentanti, al fine di evitare lungaggini procedurali che potrebbero determinare uno sgradevole rigetto della domanda presentata fuori termine a causa della limitata disponibilità di fondi.

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alessandrolavolpe@yahoo.it

 

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