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Ordinanza errata, il Tar “bacchetta” il Comune di Serrara Fontana

I giudici della V Sezione dispongono la sospensiva a seguito del ricorso inoltrato dall’avvocato Stanislao Giaffreda in difesa degli interessi di un esercente che gestisce un’attività nella zona di Monte Sant’Angelo, oggetto di un provvedimento di chiusura per motivi di pericolo dopo la frana del 26 novembre

Il Tar Campania “bacchetta” il Comune di Serrara Fontana e sospende un’ordinanza adottata dall’ente montano, chiedendo allo stesso anche di andare a modificare ed emettere nuovamente un provvedimento che si ritiene palesemente errato ed ingiusto. E’ questo l’esito di un ricorso alla magistratura amministrativa che era stato presentato dall’avvocato Stanislao Giaffreda per conto di un esercente che gestisce un’attività nell’incantevole borgo pronunciando un’ordinanza che non ammette discussioni. Il predetto ricorso era stato inoltrato dopo che a seguito degli eventi post frana del 26 novembre 2022 il Comune di Serrara aveva disposto con due distinte ordinanze di messa in sicurezza della zona di Monte Sant’Angelo. Il primo provvedimento era stato sospeso perché i privati chiamati in causa non erano i titolari del costone, mentre quella di cui ci apprestiamo a raccontare perché è stato accertato che l’immobile interessato non rientrava in sostanza tra quelli per i quali era stata riscontrata una situazione di pericolo al momento del sopralluogo. Di fatto il ricorrente chiedeva l’annullamento “dell’ordinanza n. 62 del 2 dicembre 2022 con la quale il Sindaco del Comune di Serrara Fontana ha ordinato ‘Lo sgombero immediato, il divieto di accesso e di utilizzo di tutte le unità immobiliari (abitative e non) ubicate in località Sotto la Torre – Via Nazario Sauro – S. Angelo, nella zona di cui alla allegata planimetria ai proprietari e a chi a qualunque titolo occupi le unità immobiliari in questione, nonché a chiunque vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza, nonché per il Personale ENEL ed EVI S.p.A., nella misura strettamente necessaria, al fine dei dovuti controlli sul funzionamento degli impianti tecnologici ivi presenti’ e di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali comunque lesivi della posizione giuridica del ricorrente”.

La magistratura amministrativa ha accertato che la struttura interessata non era compresa nell’area a rischio ed ha disposto anche che l’ente guidato da Irene Iacono debba rimodulare il dispositivo varato lo scorso 2 dicembre

Nell’ordinanza firmata dal presidente Maria Abruzzese e dall’estensore Maria Grazia D’Alterio viene riportato inequivocabilmente quanto segue: “Rilevato, come già delibato dalla Sezione in una vicenda sovrapponibile a quella in esame, afferente alla medesima ordinanza n. 62/2023 che: anche con riferimento all’immobile per cui è causa il provvedimento si fonda sulla relazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del 1° dicembre 2022 che, secondo quanto emerge dagli atti, riguarda i fabbricati in adiacenza alla parte del costone oggetto di frana che potrebbero essere interessati da possibili, ulteriori distacchi; benché la relazione di intervento dei VV.FF. estenda la richiesta di sgombero alle abitazioni aventi numeri civici dal 26 fino al 62 (senza escludere espressamente il (omissis)), nella nota del 1° dicembre 2022 prot. n. 56357 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli si richiede l’interdizione di civici puntualmente indicati, tra i quali non compare il n. (omissis) condotto in fitto dal ricorrente; come anche riferito dalla difesa del Comune, occorre rilevare che la ricognizione dei VV.FF. è stata sommaria ed eseguita in via speditiva ‘tenendo conto dei numeri civici che riuscirono a rilevare al momento e rappresentavano sostanzialmente una indicazione di tipo areale e non puntuale’; neppure dalla perizia geologica a firma della dott.ssa Miragliuolo commissionata dal Comune (depositata in atti dall’amministrazione) emerge uno specifico riferimento all’immobile condotto dal ricorrente; ed invero, sebbene sia stata evidenziata la presenza di fratture anche nei settori laterali non direttamente interessati dalla frana del 1° ottobre 2022 (sostenendo che ‘non è possibile, allo stato, escludere, per tali settori, analoghi fenomeni gravitativi di distacco della coltre, come quelli già avvenuti nel recente passato’), nelle conclusioni della relazione il perito stimava opportuno interdire l’area posta a sinistra del costone nella raffigurazione frontale del monte S. Angelo mentre l’immobile d’interesse è posto a destra, oltre 60 mt, e, in linea d’aria, in avanti di almeno 40 mt”.

Da qui si arriva alle inevitabili conclusioni: “Ritenuto pertanto, che: alla luce di quanto sopra, l’ordinanza impugnata si palesa prima facie priva di presupposti, riguardando un immobile per il quale i VV.FF. non richiedevano espressamente lo sgombero; pertanto, la domanda cautelare può trovare accoglimento ai fini del riesame, limitatamente al civico n. (omissis) condotto in affitto dal ricorrente; per l’effetto, l’amministrazione vorrà rideterminarsi – previa verifica puntuale, con l’ausilio dei competenti organi tecnici, in ordine alle condizioni di staticità del predetto manufatto e di incolumità pubblica e privata – con nuovo provvedimento da adottare entro e non oltre giorni 15 dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente ordinanza”. Dunque, come già spiegato, l’ente guidato dal sindaco Irene Iacono dovrà rimodulare l’ordinanza tenendo presente delle deduzioni dei giudici della V Sezione che così concludono la loro ordinanza: “Inoltre, ai fini del compiuto accertamento dei fatti di causa, si dispone il seguente incombente istruttorio a carico della parte pubblica resistente: acquisizione di una cartografia che rappresenti con precisione: I) i luoghi in cui si sono verificati, rispettivamente, l’evento franoso del 1° ottobre 2022 e l’ulteriore episodio riportato nella relazione dei VV.FF. del 1° dicembre 2022 che, secondo quanto riferito dalla difesa del Comune avrebbe dato luogo all’ordine di sgombero; II) tracciato di via Nazario Sauro in S. Angelo con indicazione dell’immobile al civico n. (omissis) condotto dal ricorrente e degli ulteriori civici ricompresi nell’ordine di sgombero, indicati nella nota del 1° dicembre 2022 prot. n. 56357 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli”. Motivi per i quali viene così accolta la domanda cautelare ordinando il riesame dell’ordinanza siglata lo scorso 2 dicembre.

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