CRONACAPRIMO PIANO

Pagare o meno la quota di depurazione delle acque inserita nella bolletta?

Per Gioacchino Romeo, in assenza di apposito impianto, la Corte di Cassazione ha sancito che,per mancanza della controprestazione, è irragionevole l’imposizione dell’obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio

Pagare o meno la quota di “Depurazione acque” inserita nella bolletta elaborata dal gestore del servizio quando si riconosca l’inesistenza di un impianto di depurazione? Il quesito non è nuovo in quanto, nel corso dell’ultimo decennio non sono mancate interpretazioni contrapposte ma, in questi ultimi giorni, proprio sull’argomento, si è sviluppata un’accesa discussione sui social partita da un post del Sindaco Raimondo Ambrosino che, parlando dei lavori in atto all’impianto di depurazione di Marina Grande, scrive: “Il Depuratore delle acque di fogna è un’opera pubblica di fondamentale importanza per l’isola.

Quando abbiamo cominciato ad amministrare, nel 2015, l’area di cantiere si presentava come un grande spiazzale di terreno riportato. Da allora è stata scavata un’enorme buca di 1.800 mq, profonda 4 metri sotto il livello del mare. Poco alla volta sì è costruita una struttura di cemento armato che sta progressivamente prendendo l’assetto progettato: entro un mese le opere civili saranno concluse e si potrà cominciare con l’installazione dei macchinari. Se tutto continuasse a filare liscio, addirittura per l’estate potremmo avere l’impianto funzionante.  Oggi abbiamo ancora un impiantino di pretrattamento ed allontaniamo i reflui verso il largo, domani potremo avere un’acqua depurata e riutilizzabile. Serve solo che la Regione Campania confermi il lavoro di assistenza e ci continui ad erogare i finanziamenti che credo stiamo spendendo nel migliore dei modi”.

Tra i tanti interventi, interessante la posizione espressada Gioacchino Romeo il quale, in un articolato (e documentato) commento ha specificato: “Non sarei intervenuto sull’argomento – scrive Romeo – se non me ne avesse fornito occasione un postdel sindaco che riconosce l’inesistenza di un impianto di depurazione delle acque reflue a Procida e conferma l’obbligo del pagamento per tale titolo, affermando che esso troverebbe fondamento nella legge “Galli”.

Ne è seguito un dibattito in cui, a chi, con buon senso, prospettava l’inesigibilità di una prestazione là dove manca la controprestazione, si sono introdotti i soliti tifosi, scrittori compulsivi a favore “a prescindere”, ovviamente senza conoscere la corretta soluzione del problema.

Che è proprio quella fatta propria dal giudice di pace di Forio d’Ischia. Quei termini sono stati più volte e ripetutamente ribaditi dalla Corte di Cassazione, da ultimo con la sentenza n. 9500 del 2018 – tra le massimate – della quale riporto il passaggio rilevante, a beneficio dei tanti intervenuti “a ruota libera” a dare manforte al sindaco:

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“In rapporto alla tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla innovata disciplina, la Corte di legittimità ha affermato che i Comuni non possono chiedere il pagamento dell’apposita tariffa ove non diano prova di esser forniti di impianti di depurazione delle acque reflue (v. Cass. n. 8318/11; Cass. n. 14042/13). Invero la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente, bensì nel contratto di utenza. Sicché, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità della L. 5 gennaio 1994 n. 36, art. 14, comma 1 – sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002 n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale) – nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti ‘anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi” (v. C. Cost. n. 335/08), va affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell’utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l’imposizione dell’obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio (cfr. Cass. n. 12769/2014; n. 12763/2014).”

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Ciò detto, coloro che lo ritengono possono tranquillamente agire, nei limiti della prescrizione, per la restituzione di quanto corrisposto in più a titolo di una depurazione inesistente.

Noto solo che – conclude Gioacchino Romeo – se tutti i cittadini di questo paese proponessero ricorso per la restituzione del maltolto, il dissesto del Comune non sarebbe più un evento solo possibile”.

Seguiremo se, questa volta, ci saranno evoluzioni diverse.

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